IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre
1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 536/93, che stabilisce le modalita'
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;
  Vista  la  legge  26 novembre 1992, n. 468, recante "Misure urgenti
nel settore lattiero-caseario";
  Visto  il  decreto  25 ottobre  1995  concernente  "Possibilita' di
ricorso  a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattenersi
a titolo di anticipo";
  Visto  il  decreto-legge  1  marzo  1999,  n.  43,  convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   27 aprile   1999,  n.  118,  recante
"Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario";
  Visto  il  decreto-legge  4 febbraio  2000,  n.  8, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   7 aprile   2000,   n.   79,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  la ripartizione dell'aumento comunitario
del  quantitativo  globale  di latte e per la regolazione provvisoria
del settore lattiero-caseario";
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  5, quarto periodo, del
decreto-legge  4 febbraio  2000, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7 aprile 2000, n. 79, cosi' come sostituito dalla legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  art. 129, comma 2, in base al quale con
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri e le
modalita'  secondo  cui  gli  acquirenti,  in  luogo  della materiale
trattenuta  del  prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono
avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 6 dicembre 2001;
                               Adotta
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  L'acquirente,  in luogo della materiale trattenuta del prelievo
supplementare  sul  prezzo  del  latte  da  effettuarsi  per tutte le
consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a
ciascun  produttore,  puo'  avvalersi  esclusivamente  delle seguenti
garanzie surrogatorie prestate dal produttore:
    a)   fideiussione   bancaria   od   assicurativa  rilasciata  dal
produttore  atta  ad  assicurare  l'adempimento  a  prima  e semplice
richiesta da parte dell'acquirente;
    b)  importo  del  latte  conferito  e  non liquidato, al netto di
eventuali  prestiti  o anticipazioni concessi sotto qualsiasi forma o
sotto   altro   tipo   di   garanzia  dall'acquirente  al  produttore
conferente.
  2.  La  garanzia  di cui al punto b) deve trovare diretto riscontro
nella  contabilita'  dell'acquirente, fermo restando l'obbligo per il
medesimo   di   procedere  alla  trattenuta  sull'importo  del  latte
conferito  o alla costituzione di una fideiussione di cui al punto a)
del comma 1, allorche' la copertura finanziaria risulti insufficiente
a garantire il totale versamento del prelievo supplementare.
  3. Le forme di garanzia individuate al comma 1 devono rispondere ai
requisiti  dell'idoneita'  e  della immediata esigibilita' prescritti
dall'art.  l,  comma  5, della legge 7 aprile 2000, n. 79, e pertanto
essere atte a coprire, fino alla scadenza del termine previsto per il
pagamento   del   prelievo  supplementare,  l'importo  dovuto  per  i
quantitativi   consegnati   in  eccesso  rispetto  alla  quota  latte
spettante  a ciascun produttore, mediante l'immediato soddisfacimento
dell'acquirente a prima e semplice richiesta scritta dello stesso.
  4.  Le  forme  di  garanzia  di  cui  al  comma  1 devono risultare
effettivamente  costituite  nel  momento  in  cui sorge l'obbligo per
l'acquirente  di  effettuare  la  trattenuta del prelievo a titolo di
anticipo.