Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei salumi tipici delle Alpi Apuane intesa ad ottenere la protezione dell'Indicazione geografica protetta "Lardo di Colonnata"; Vista l'istanza presentata dall'Associazione tutela Lardo di Colonnata intesa ad ottenere la protezione dell'Indicazione geografica protetta "Lardo di Colonnata"; Dopo una attenta valutazione delle rispettive documentazioni, esprime parere favorevole sulla istanza intesa ad ottenere la protezione della Indicazione geografica protetta "Lardo di Colonnata", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione tutela "Lardo di Colonnata", con sede in piazza Palestro n. 26, Colonnata Carrara (Massa Carrara), e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato. Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modificazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ex Div. VI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 ai competenti organi comunitari. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "LARDO DI COLONNATA" Art. 1. Denominazione L'Indicazione geografica protetta "Lardo di Colonnata" e' riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.