IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di cassa integrazione e mobilita';
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
che  ha  esteso,  sino  al  31 dicembre  1995,  anche alle agenzie di
viaggio  e  turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50
addetti  e  alle  imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale;
  Visto  l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che  ha  esteso  la  disciplina in materia di indennita' di mobilita'
alle suddette imprese;
  Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
ha   prorogato   l'accesso   ai  surrichiamati  trattamenti  sino  al
31 dicembre 1997;
  Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai
sensi  del  quale  le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della
legge   n.   549/1995  continuano  a  trovare  applicazione  fino  al
31 dicembre 1998;
  Visto  l'art.  81,  comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la
proroga,  fino  al  31 dicembre  1999,  del  trattamento previsto dal
sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  che  ha  disposto  la  proroga sino al 31 dicembre 2000 dei
trattamenti  di  cassa  integrazione straordinaria e di mobilita', di
cui  al  predetto  art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
  Visto  il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera g);
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
  Visto  l'art. 3 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno
2001,  registrato  alla Corte dei conti il 1 agosto 2001 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale il 5 settembre 2001, con il quale e' stato
prorogato,  fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di
integrazione  salariale straordinaria e di mobilita' per i lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  operanti  nei  settori  delle  agenzie di
viaggio  e  turismo  con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di
vigilanza;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe  di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di mobilita', anche in deroga alla normativa vigente in materia;
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali,  di autorizzare per le aziende operanti nei settori delle
agenzie  di  viaggio e turismo con piu' di 50 addetti e delle imprese
di  vigilanza, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione
salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2002;
  Ritenuta,  altresi'  l'esigenza di individuare i criteri concessivi
dei sopra richiamati trattamenti;
  Vista   la   nota  INPS  n.  440  del  4 marzo  2002,  inerente  la
quantificazione  degli oneri relativi all'indennita' di mobilita' per
l'anno 2001;
  Viste  le  istanze  pervenute al competente ufficio ministeriale di
accesso al trattamento CIGS per l'anno 2002, ai sensi del citato art.
52, comma 46, legge n. 448/2001;
  Vista  la  nota  del  12 marzo 2002 della A.S.T.O.I. - Associazione
tour  operator italiani, con la quale si comunica che, in previsione,
nel  corso  dell'anno  2002, per il settore di riferimento, si potra'
prevedere un ulteriore utilizzo rispetto alle predette istanze, degli
ammortizzatori  sociali  per un numero complessivo di 280 lavoratori,
di cui 100 in mobilita' e 180 in CIGS;
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni
precedenti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e'  autorizzata  la  proroga  dell'accesso  ai  trattamenti  di
integrazione  salariale  straordinaria  e  di mobilita' relativamente
all'anno  2002,  per  le  agenzie  di viaggio e turismo, compresi gli
operatori  turistici,  con  piu'  di  50  addetti e per le imprese di
vigilanza.