Il DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla
Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione
impianti,  con  sede  in  Napoli  ed unita' in Battipaglia (Salerno),
inoltrata   presso   la  direzione  regionale  del  lavoro,  come  da
protocollo  dello  stesso  in data 25 gennaio 2000, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 25 novembre 1999,
stabilisce,  per  un  periodo  di 12 mesi, a decorrere dal 6 dicembre
1999,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  istallazione  impianti  e reti telefoniche, applicato - a 20
ore  medie  settimanali,  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a cinquantaquattro unita', su un organico complessivo
di cinquantotto unita' nell'unita' di Battipaglia (Salerno);
  Vista  la  nota  aziendale in data 13 dicembre 1999, nella quale la
societa'  ha  comunicato  che  il  citato  contratto di solidarieta',
stipulato in data 25 novembre 1999, presso la direzione regionale del
lavoro  di  Napoli,  relativo all'unita' di Battipaglia (Salerno), si
intende sospeso per tutto il mese di dicembre 1999;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Considerato  che  in  data  1  settembre  2000 la predetta societa'
I.C.I.  e' stata acquisita dalla societa' S.p.a. Valtellina, con sede
legale  in  Gorle  (Bergamo) con conseguente passaggio dei lavoratori
presso   quest'ultima  societa',  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 2112 del codice civile;
  Considerato  che  la  stessa  S.p.a.  Valtellina  si e' impegnata a
mantenere   tutti  gli  accordi  convenuti  precedentemente  la  data
dell'acquisizione, in materia di ammortizzatori sociali;
  Preso  atto  che  la  S.p.a.  Valtellina,  in  data  30 agosto 2000
conveniva  con  le  organizzazioni  sindacali  che,  a far data dal 1
settembre  2000,  i  contratti  di  solidarieta' concordati sarebbero
continuati  fino alle scadenze definite in precedenza tra l'alienante
I.C.I. S.p.a. e le organizzazioni sindacali;
  Vista  l'istanza  della S.p.a. Valtellina in data 27 novembre 2000,
nella  quale  la  stessa  ha chiesto che, a decorrere dal 1 settembre
2000,  la  concessione  del  trattamento  di integrazione salariale a
seguito  di stipula del contratto di solidarieta' in data 25 novembre
1999   gia'  concordato  in  favore  di  cinquantaquattro  lavoratori
dell'unita'  di Battipaglia (Salerno) della societa' alienante I.C.I.
per  il  periodo  dal  6 dicembre  1999  al  5 dicembre  2000,  venga
attribuita alla stessa S.p.a. Valtellina;
  Visto  il  decreto ministeriale del 6 giugno 2000, n. 30036, che ha
approvato relativamente alla citata S.p.a. Valtellina il programma di
crisi  aziendale  per  il  periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre
2001,  per  le  previste  unita'  produttive  ubicate  sul territorio
nazionale compresa quella di Battipaglia (Salerno);
  Visto  il  decreto direttoriale del 3 luglio 2001, n. 30115, che ha
autorizzato  il  trattamento  straordinario di integrazione salariale
per il citato periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001;
  Ritenuto,  pertanto,  di autorizzare limitatamente al periodo dal 1
gennaio  2000 al 1 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di
integrazione   salariale   di   cui  all'art.  1,  del  decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, con sede in Napoli, dal 1
settembre 2000 S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), unita'
interessata in Battipaglia (Napoli).
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le   motivazioni  in  premessa  esplicitate  e'  autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  1 gennaio 2000 al 1 ottobre 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa
costruzione impianti, con sede in Napoli, dal 1 settembre 2000 S.p.a.
Valtellina,  con  sede  in  Gorle  (Bergamo),  unita'  di Battipaglia
(Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  cinquantaquattro,  su  un  organico
complessivo   di  cinquantotto  unita',  nell'unita'  di  Battipaglia
(Salerno).