IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;
  Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
  Visti  i  decreti  ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000
con  i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle
lauree   universitarie   e  le  classi  delle  lauree  specialistiche
universitarie;
  Visti il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state
determinate  le  classi  delle lauree universitarie delle professioni
sanitarie;
  Vista  la  direttiva  n.  85/384/CEE  relativa  alla  formazione di
architetto;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n. 17;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire  le modalita' ed i contenuti
delle  prove  di  ammissione  ai  corsi  di  cui all'art. 1, comma 1,
lettere a) e b) della predetta legge n. 264/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno accademico 2002/2003 l'ammissione degli studenti ai
corsi  di  laurea  di  cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della
legge  2 agosto  1999,  n. 264 avviene previo superamento di apposite
prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.