IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce
al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, il potere di sospendere o
differire  con  proprio  decreto,  il termine per l'adempimento degli
obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti interessati da eventi
eccezionali ed imprevedibili;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  concernenti  la  istituzione  del Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Considerato  che  a  seguito  dello sciopero generale del 16 aprile
2002, al quale ha aderito anche il personale dipendente delle banche,
degli  uffici postali e dei concessionari della riscossione, e' stato
impedito  il  normale  assolvimento  da  parte dei contribuenti degli
obblighi di versamento in scadenza alla medesima data;
  Ritenuta  la  necessita'  di  differire i termini di versamento dei
tributi scadenti alla suddetta data del 16 aprile 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  versamenti  dei  tributi,  i  cui  termini  sono  scaduti il
16 aprile  2002,  sono  considerati tempestivi se effettuati entro il
giorno successivo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2002
                                                Il Ministro: Tremonti