IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  decreto  10 dicembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale    n.    25    del    10 gennaio   2002,   recante   revoca
dell'autorizzazione  concessa  ai laboratori per svolgere analisi nel
settore vitivinicolo;
  Visto  l'art. 1 del predetto decreto con il quale e' stata revocata
ai  laboratori  indicati  nel  citato  articolo  l'autorizzazione  ad
eseguire  analisi  ufficiali  nel settore vitivinicolo e a rilasciare
certificati di analisi per l'esportazione dei vini;
  Vista la comunicazione del 25 marzo 2002 dell'Agenzia delle dogane,
con  la  quale  si chiede il riesame delle motivazioni sulle quali e'
fondata  la  revoca  delle  autorizzazioni  rilasciate  ai laboratori
chimici  compartimentali  delle  dogane  e  delle  imposte  indirette
operanti  in  Torino,  Genova,  Savona,  Como,  Pontechiasso  (Como),
Milano,  Verona,  Mestre-Venezia,  Trieste,  Bologna,  Livorno, Roma,
Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari;
  Vista  l'istanza  datata  8 aprile  2002,  con la quale la predetta
Agenzia  delle  dogane  nel  comunicare  che  per i propri laboratori
regionali  siti  in  Torino,  Venezia,  Roma e Cagliari e' stata gia'
avanzata formale domanda di accreditamento ad organismo conforme alla
norma  europea  EN  45003,  e  che  per  i  restanti laboratori sopra
indicati  e' in corso la formalizzazione di detta domanda, chiede che
per  gli  stessi  non  produca  effetti il citato decreto 10 dicembre
2001;
  Viste  le  note  datate  5 febbraio  e 28 febbraio 2002 del SINAL -
Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori, con le quali il
predetto  organismo  accreditante  comunica  che i laboratori chimici
compartimentali  delle dogane e imposte indirette di Torino, Venezia,
Cagliari e Roma hanno presentato richiesta di accreditamento;
  Considerato  che le ragioni esposte dall'Agenzia delle dogane nella
istanza  sopra  richiamata appaiono fondate e condivisibili in quanto
dirette  a  non creare disagio all'utenza in merito alla liquidazione
degli  aiuti nazionali e comunitari previsti dal regolamento (CEE) n.
1493  del  Consiglio  del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione
comune   del  mercato  vitivinicolo  che,  all'art.  72,  prevede  la
designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati
ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
  Ritenuto    ragionevole   il   mantenimento   degli   effetti   dei
provvedimenti   autorizzatori   concernenti  i  predetti  laboratori,
revocati  con  il  citato  decreto 10 dicembre 2001, per un ulteriore
periodo  di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  all'emanazione  del  provvedimento
amministrativo  nei  sensi  sopra  espressi  al fine di consentire la
prosecuzione,   pur  se  temporanea,  delle  attivita'  dei  predetti
laboratori in corso di accreditamento, delle attivita' concernenti le
analisi   aventi  valore  ufficiale  nel  settore  vitivinicolo  e  a
rilasciare certificati di analisi per l'esportazione dei vini;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   revoca   disposta   con   decreto   10 dicembre   2001,  delle
autorizzazioni  concesse con i relativi provvedimenti amministrativi,
ai  laboratori  chimici  compartimentali delle dogane e delle imposte
indirette indicati nell'art. 2 di detto decreto e' sospesa.