IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2001, n. 7536, recante norme sui divieti di circolazione per l'anno 2002; Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2002, n. 7918, col quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale del 5 dicembre 2001, n. 7536; Considerato che, successivamente alla pubblicazione dei decreti ministeriali suindicati citati, sono state richieste puntualizzazioni e precisazioni sulla corretta interpretazione di alcune delle disposizioni in essi contenute; Ritenuta l'opportunita' e necessita' di predisporre un nuovo testo per fornire le richieste puntualizzazioni e precisazioni al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in parola; Decreta: Art. 1. 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2002 di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22; b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24; c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio; d) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 marzo; e) dalle ore 8 alle ore 22 del 30 marzo; f) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 aprile; g) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile; h) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio; i) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 maggio, limitatamente alle province frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicoli diretti all'estero; per la provincia di Udine, il divieto si applica per i soli veicoli diretti in Austria; j) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 giugno; k) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 luglio; l) dalle ore 7 alle ore 24 del 13 luglio; m) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 luglio; n) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 luglio; o) dalle ore 7 del 27 luglio alle ore 7 del 28 luglio; p) dalle ore 16 alle ore 24 del 2 agosto; q) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 agosto; r) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 agosto; s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto; t) dalle ore 7 del 17 agosto alle ore 7 del 18 agosto; u) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 agosto; v) dalle ore7 alle ore 24 del 31 agosto; w) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 settembre; x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre; y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre; z) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre; aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre. 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.