IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni;
  Viste  le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento
di  esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2001, n. 7536, recante
norme sui divieti di circolazione per l'anno 2002;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 10 gennaio 2002, n. 7918, col
quale  sono  state  apportate  modifiche  al decreto ministeriale del
5 dicembre 2001, n. 7536;
  Considerato  che,  successivamente  alla  pubblicazione dei decreti
ministeriali suindicati citati, sono state richieste puntualizzazioni
e   precisazioni  sulla  corretta  interpretazione  di  alcune  delle
disposizioni in essi contenute;
  Ritenuta  l'opportunita' e necessita' di predisporre un nuovo testo
per  fornire  le richieste puntualizzazioni e precisazioni al fine di
una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in parola;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 2002 di seguito
elencati:
    a) tutte          le          domeniche          dei         mesi
di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre   e  dicembre,
dalle ore 8 alle ore 22;
    b) tutte  le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto
e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
    c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
    d) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 marzo;
    e) dalle ore 8 alle ore 22 del 30 marzo;
    f) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 aprile;
    g) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
    h) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
    i) dalle  ore  7  alle  ore  24 del 20 maggio, limitatamente alle
province frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicoli
diretti  all'estero; per la provincia di Udine, il divieto si applica
per i soli veicoli diretti in Austria;
    j) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 giugno;
    k) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 luglio;
    l) dalle ore 7 alle ore 24 del 13 luglio;
    m) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 luglio;
    n) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 luglio;
    o) dalle ore 7 del 27 luglio alle ore 7 del 28 luglio;
    p) dalle ore 16 alle ore 24 del 2 agosto;
    q) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 agosto;
    r) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 agosto;
    s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
    t) dalle ore 7 del 17 agosto alle ore 7 del 18 agosto;
    u) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 agosto;
    v) dalle ore7 alle ore 24 del 31 agosto;
    w) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 settembre;
    x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
    y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
    z) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
    aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
  2.  Per  i  complessi  di  veicoli  costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite  di  massa  di  cui  al  comma precedente deve essere riferito
unicamente  al  trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui  quest'ultimo  non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.