IL DIRIGENTE
          del Dipartimento della tutela della salute umana
          della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti
        internazionali - Direzione generale della prevenzione
                           - Ufficio XIII
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale  dell'Unita'
locale  socio sanitaria n. 6 di Vicenza in data 26 marzo 2001, intesa
ad  ottenere  il  rinnovo  dell'autorizzazione all'espletamento delle
attivita'  di  trapianto di segmenti valvolari e vascolari, prelevati
da cadavere a scopo terapeutico;
  Visto  il  parere  favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 12 aprile 2002 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409,
che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n.  198 recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694
che  approva  il  regolamento recante norme sulla semplificazione del
procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1  giugno  1999  del  Ministro  sanita'  che ha
disposto,   in   via   provvisoria   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autonzzazioni  alle  strutture per i
trapianti;
  Viste  le  ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che  la regione Veneto adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n.91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Azienda  unita'  locale  socio  sanitaria  n.  6  di  Vicenza, e'
autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti
valvolari  e vascolari, prelevati da cadavere a scopo terapeutico, in
Italia o importato gratuitamente dall'estero;