IL DIRIGENTE del Dipartimento della tutela della salute umana della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della prevenzione - Ufficio XIII Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Unita' locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza in data 26 marzo 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti valvolari e vascolari, prelevati da cadavere a scopo terapeutico; Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 12 aprile 2002 in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro sanita' che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autonzzazioni alle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n.91; Decreta: Art. 1. L'Azienda unita' locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza, e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti valvolari e vascolari, prelevati da cadavere a scopo terapeutico, in Italia o importato gratuitamente dall'estero;