IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visti  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
nella  legge  8 febbraio  1934, n. 367, ed il relativo regolamento di
esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
  Vista  la  legge  7 novembre  1977, n. 883, che recepisce l'accordo
relativo  ad  un  programma  internazionale  per  l'energia firmato a
Parigi  il  18 novembre  1974  da  realizzarsi  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia;
  Vista   la   direttiva   comunitaria  98/93/CE  del  Consiglio  del
14 dicembre  1998,  recante  modifiche  alla direttiva 68/414/CEE del
Consiglio  del  20 dicembre  1968,  che  stabilisce l'obbligo per gli
Stati  membri  della  CEE di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
  Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale
e' data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata;
  Visti,  in  particolare,  l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 3 del
decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di
riserva  del  Paese  siano  determinate  annualmente  con decreto del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e che, in
detto  decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare
la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  al  calcolo  delle scorte
obbligatorie  per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai
soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti
alle  categorie  I,  II  e  III  di  cui  all'allegato  A del decreto
legislativo  31 gennaio  2001,  n.  22,  da  costituire  e  mantenere
stoccate  per  il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta
per  l'anno 2003 ammontano a complessive tonnellate 14.971.768 di cui
tonnellate  14.636.955  derivanti  dalle  immissioni  al  consumo e/o
esportazioni   effettuate  nel  Paese  nel  corso  dell'anno  2001  e
tonnellate  334.813  da  detenere  come quota aggiuntiva necessaria a
raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'AIE
come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.
  2.  La  quota  da  attribuire alle sole raffinerie sulla base delle
esportazioni  e/o  lavorazioni  effettuate  per  conto di committenti
esteri  nel  corso  dell'anno 2001, detraibile, ai sensi dell'art. 3,
comma   2,   del   decreto   legislativo   31 gennaio  2001,  n.  22,
dall'ammontare   della   scorta  e'  pari  a  complessive  tonnellate
1.016.650 cosi' suddivise:
    cat. I: t 274.234;
    cat. II: t 467.831;
    cat. III: t 274.585.
  3.  Le  quote  incrementali AIE da aggiungere alle scorte derivanti
dalle   esportazioni   e/o   lavorazioni   effettuate  per  conto  di
committenti esteri nel corso dell'anno 2001 sono le seguenti:
    cat. I: t 6.272;
    cat. II: t 10.702;
    cat. III: t 6.281.
  4.  Il  quantitativo  residuo da ripartire tra tutti i soggetti che
nel   corso  dell'anno  2001  abbiano  immesso  al  consumo  prodotti
petroliferi   finiti   nel  mercato  interno  ammonta  a  complessive
tonnellate 13.931.862 cosi' suddivise:
    cat.  I  (benzine  per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina
per  aerei,  carburanti  per  motori  di aviazione del tipo benzina):
tonnellate  3.575.550,  di  cui, per effetto di immissioni al consumo
e/o  esportazioni: tonnellate 3.495.609, e come quota aggiuntiva AIE:
tonnellate 79.941;
    cat.  II  (gasoli,  oli  per  motori  diesel,  petrolio lampante,
carburante  per  motori  a  reazione  del tipo cherosene): tonnellate
6.951.425,   di  cui,  per  effetto  di  immissioni  al  consumo  e/o
esportazioni:  tonnellate  6.795.959,  e  come  quota aggiuntiva AIE:
tonnellate 155.466;
    cat.  III  (oli  combustibili): tonnellate 3.404.887, di cui, per
effetto   di  immissioni  al  consumo  e/o  esportazioni:  tonnellate
3.328.737, e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 76.150.