IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la  legge  24  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 8;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive  modifiche,  ed in particolare gli articoli 1 e 127, comma
12,  concernenti  l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento
del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
aprile   1999,  sulla  composizione  e  le  competenze  del  Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;
  Visto il combinato disposto dell'art. 45 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  303,  che  ha  previsto il trasferimento delle
funzioni   e  delle  risorse  finanziarie,  materiali  ed  umane  del
Dipartimento  degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 novembre 2001, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri una struttura denominata "Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30
novembre  2001,  di  nomina  del  dott.  Pietro  Soggiu a Commissario
straordinario del Governo per le politiche antidroga;
  Considerata  l'esigenza  di  adeguare  la composizione del Comitato
nazionale  di  coordinamento  per  l'azione  antidroga  alle  vigenti
disposizioni  in  materia  di  organizzazione  del  Governo  e  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
1. Composizione    e   competenze   del   Comitato   nazionale     di
coordinamento per l'azione antidroga.
  1.  Il  Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
di  seguito denominato "Comitato", istituito presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990,  e'  composto  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o in caso di assenza o di
impedimento  dal  Vicepresidente  del  Consiglio dei Ministri, che lo
presiede,  dai  Ministri  degli  affari  esteri,  dell'interno, della
giustizia,    dell'economia    e   delle   finanze,   della   difesa,
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, della salute, del
lavoro   e  delle  politiche  sociali,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  (in relazione alle competenze sulle aree urbane) e per gli
affari regionali.
  2.   Alle   riunioni   del   Comitato   partecipa   il  Commissario
straordinario  del  Governo  per il coordinamento delle iniziative di
contrasto  alla diffusione del fenomeno della droga e di recupero dei
soggetti tossicodipendenti.
  3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri in
relazione agli argomenti da trattare.
  4.  Le  funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  5. Il Comitato:
    ha  responsabilita'  di  indirizzo e di promozione della politica
generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione
e   diffusione  delle  sostanze  psicotrope,  a  livello  interno  ed
internazionale;
    formula  proposte  al  Governo  per l'esercizio della funzione di
indirizzo  e  di  coordinamento  delle  attivita' di competenza delle
regioni;
    esprime  il  parere  sugli atti e sui provvedimenti di competenza
del  Presidente del Consiglio dei Ministri, o in caso di assenza o di
impedimento  del  Vicepresidente  del  Consiglio  dei Ministri, o per
delega del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti
il  coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze.
  6.   Il   Comitato   si  avvale  del  supporto  tecnico-scientifico
dell'Osservatorio  permanente  per  la  verifica  dell'andamento  del
fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, della Consulta degli
esperti e degli operatori sociali e della Commissione istruttoria dei
progetti  presentati  dalle amministrazioni dello Stato, istituiti ai
sensi degli articoli 1, comma 7, 132 e 127, comma 11, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 309 del 1990, e trasferiti presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del combinato
disposto dell'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e  dell'art.  10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Il Comitato si avvale altresi' del Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga.
2. Convocazioni.
  1.  Il  Comitato  e'  convocato  dal  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  o  in  caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente
del  Consiglio  dei Ministri o, per delega, dal Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  tutte  le  volte  che  se  ne  ravvisi la
necessita'.
  2.  Il  Comitato  e'  convocato  anche  su richiesta di un Ministro
componente.
3. Conferenza dei dirigenti generali.
  1.  La conferenza dei dirigenti generali competenti per la materia,
in  servizio  presso  le  amministrazioni  statali  rappresentate nel
Comitato,   prevista   dall'art.  127,  comma  12,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 309 del 1990, come modificato dalla
legge  18 febbraio  1999,  n.  45,  e'  convocata  e  coordinata  dal
dirigente  preposto  alla  Direzione generale per la prevenzione e il
recupero   dalle   tossicodipendenze   e   alcooldipendenze   e   per
l'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno
delle  droghe  e  delle  tossicodipendenze del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
  2.  La  conferenza  dei dirigenti generali definisce i criteri e le
modalita'  di  attuazione  amministrativa delle decisioni assunte dal
Comitato,  secondo  quanto previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche.
4. Segreteria  del Comitato nazionale di coordinamento   per l'azione
antidroga.
  1.   Il   supporto   di   segreteria   del  Comitato  nazionale  di
coordinamento  per  l'azione antidroga e' assicurato dal Dipartimento
nazionale  per  le politiche antidroga istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
5. Disposizioni finali.
  1.  Il  presente  decreto sostituisce il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  28 aprile 1999, che ha disciplinato la
composizione  e le competenze del Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga.
    Roma, 5 aprile 2002

                                Il Presidente
                         del Consiglio dei Ministri
                                  Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2002
Ministeri  istituzionali,  registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 371