IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

   Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito con
modificazioni  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
   Visto  l'art.  15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.  96,  che attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
   Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive,  tra  le  quali quelle del
"settore   industria"   (attivita'   estrattive,  manifatturiere,  di
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  vapore e acqua
calda,  delle  costruzioni  e di servizi reali) e quelle del "settore
turismo".
   Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato ed
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
   Visto  l'art.  2, commi 203 e segg., della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;
   Viste  le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del
21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;
   Viste le delibere CIPE:
     1)  n.  70  del  9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per
ciascun  contratto  d'area  puo' essere impegnato, a carico dei fondi
assegnati  dal  CIPE  stesso,  l'importo  necessario ad assicurare la
copertura di un investimento massimo di 154,937 meuro;
     2)  n.  81  del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi
per  l'attuazione  di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli
aggiuntivi di contratti gia' stipulati ne consente il finanziamento a
determinate condizioni;
     3)  n.  69  del  22  giugno 2000 che al punto 2 (sostitutivo del
punto  1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile
2001  al punto 4 demandano al Ministero dell'Industria, del Commercio
e  dell'Artigianato  la formazione di specifiche graduatorie formate,
con  i  criteri  indicati dalla stessa delibera, secondo le modalita'
previste  in  attuazione  dell'art.  1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488 per la concessione di agevolazioni alle imprese
ricadenti  nei  protocolli  aggiuntivi  di alcuni specifici contratti
d'area;
   Vista  la  decisione dell'Unione Europea del 12 luglio 2000 con la
quale,  tra  l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure
di  agevolazione  esclusivamente  sulla  base delle spese inserite in
programmi  di  investimento avviati a partire dal giorno successivo a
quello di presentazione delle domande;
   Viste  le  citate  delibere  CIPE  n. 14/2000 e n. 69/2000 e la n.
53/2001   che   autorizzavano   l'ex  Ministero  dell'Industria,  del
Commercio e dell'Artigianato ora Ministero delle Attivita' Produttive
ad  utilizzare  per  le  predette finalita', fino alla concorrenza di
206,583  meuro,  una  quota  delle  risorse  disponibili a seguito di
revoche  o  rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui
al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;
   Viste  le  proprie  circolari  n.  900315  del 14 luglio 2000 e n.
900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900019 del 15 gennaio 2001;
   Visto  il  D.  L.vo  n.  300  del  30  luglio  1999  sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo  ed  in  particolare  l'art. 27 che
istituisce  il Ministero delle Attivita' Produttive nonche' l'art. 28
che ne stabilisce le attribuzioni;
   Visto  il  DPR del 26 marzo 2001, n. 175 recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero delle Attivita' Produttive che (capo II,
art.  7,  punto 4 lettera h)) attribuisce alla Direzione Generale per
il  Coordinamento  degli  Incentivi  alle  Imprese  la competenza per
interventi  relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e
agli strumenti della programmazione negoziata;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 10
aprile  2001 recante adempimenti necessari per il completamento della
riforma  dell'organizzazione  del  Governo ed in particolare l'art. 2
sull'operativita'  delle  disposizioni  di  cui al citato art. 28 del
decreto legislativo n. 300/1999;
   Visto  il  decreto  legge  12  giugno  2001 n. 219, convertito con
modificazioni  nella legge 3 agosto 2001 n. 317, recante modifiche al
decreto  legislativo  no 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988,
n. 400 in materia di organizzazione del Governo;
   Viste  le  comunicazioni  del  23.11.2001  (prot.  n.  30144), del
28.11.2001 (prot. n. 30708) del 14.02.2002 (prot. n. 4803), pervenute
da  parte  della  Provincia  di La Spezia in qualita' di Responsabile
Unico del contratto d'area di La Spezia, fatte ai sensi del punto 3.1
della richiamata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001;
   Viste  le  attestazioni  sulla  disponibilita' e potenzialita' dei
siti prescelti per gli insediamenti produttivi dal Responsabile Unico
di cui alle predette comunicazioni;

                              Decreta:

                           Articolo unico

   1.   Il  termine  iniziale  di  presentazione  delle  domande  per
l'accesso  alle  agevolazioni  previste  dall'art.  1,  comma  2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488  per  il  bando  del primo
protocollo   aggiuntivo   al  contratto  d'area  di  La  Spezia  fino
all'importo  massimo  complessivo  di  57,563  meuro  di investimento
relativo    al    settore    "industria"    (attivita'    estrattive,
manifatturiere,  di  produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore  e  acqua  calda,  delle  costruzioni e di servizi reali) e al
settore  "turismo" e' fissato al giorno successivo alla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del presente
decreto.
   2.  Il  termine  finale per il detto bando e' fissato allo scadere
del 60o giorno successivo a quello di cui al precedente comma 1.
   3.  Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento
promossi  da  imprese  operanti  nel  "settore  industria" e "settore
turismo"  come  definiti nelle circolari del Ministero dell'Industria
del  Commercio  e  dell'Artigianato  rispettivamente  n.  900315  del
14.07.2000,  n.  900516 del 13.12.2000. Sono escluse le attivita' dei
settori   produttivi   che,  nella  classificazione  delle  attivita'
economiche  ISTAT  '91  fanno  capo  alla  sezione  C  "Estrazioni di
Minerali",   sottosezioni  CA  e  CB,  divisioni  10-11-12-13  e  14,
(estrazione  di  minerali energetici e non energetici) e alla sezione
D,  sottosezione  DF, divisione 23 (fabbricazione di coke, raffinerie
di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari).
   4.   Per  quanto  concerne  le  domande  relative  alle  industrie
alimentari,  delle  bevande  e  del  tabacco,  fermo  restando quanto
indicato al punto 2.6 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 in
merito  alla  esclusione  dalle  agevolazioni di determinate classi e
categorie  di  attivita' o alla notifica alla Commissione europea per
alcuni  programmi di investimento, vengono riportate, nell'allegato 1
al  presente  decreto, le condizioni di ammissibilita' dei programmi,
in  linea  con  gli  specifici  contenuti  del  DOCUP  e del relativo
complemento di programmazione della Regione Liguria.
   5.  L'importo  di  57,563 meuro, di cui al precedente comma 1), e'
ripartito secondo le seguenti percentuali:
     50%  alla  graduatoria del "settore industria", come definito al
precedente comma 3;
     50%  alla  graduatoria  del  "settore turismo", come definito al
precedente comma 3.
   Resta  fermo che, ove non si raggiungano in uno dei due settori le
suddette   percentuali,  il  relativo  ammontare  degli  investimenti
agevolabili sara' trasferito all'altro settore, una volta esaurite le
graduatorie del primo settore.
   6.  Le  domande  di  cui  al  comma  1 dovranno riguardare solo la
realizzazione di nuovi impianti da ubicare in uno dei seguenti ambiti
territoriali comunali:


a) SETTORE "INDUSTRIA"


COMUNE DI: AMEGLIA
COMUNE DI: ARCOLA
COMUNE DI: BEVERINO
COMUNE DI: BOLANO
COMUNE DI: BONASSOLA
COMUNE DI: BRUGNATO
COMUNE DI: CASTELNUOVO MAGRA
COMUNE DI: DEIVA MARINA
COMUNE DI: FOLLO
COMUNE DI: LA SPEZIA
COMUNE DI: LERICI
COMUNE DI: LEVANTO
COMUNE DI: MONTEROSSO AL MARE
COMUNE DI: ORTONOVO
COMUNE DI: PORTOVENERE
COMUNE DI: SANTO STEFANO MAGRA
COMUNE DI: SARZANA
COMUNE DI: SESTA GODANO
COMUNE DI: VARESE LIGURE
COMUNE DI: VEZZANO LIGURE


b) SETTORE "TURISMO":


COMUNE DI: AMEGLIA
COMUNE DI: ARCOLA
COMUNE DI: BEVERINO
COMUNE DI: BOLANO
COMUNE DI: BONASSOLA
COMUNE DI: BRUGNATO
COMUNE DI: CASTELNUOVO MAGRA
COMUNE DI: DEIVA MARINA
COMUNE DI: FOLLO
COMUNE DI: LA SPEZIA
COMUNE DI: LERICI
COMUNE DI: LEVANTO
COMUNE DI: MONTEROSSO AL MARE
COMUNE DI: ORTONOVO
COMUNE DI: PORTOVENERE
COMUNE DI: SANTO STEFANO MAGRA
COMUNE DI: SARZANA
COMUNE DI: SESTA GODANO
COMUNE DI: VARESE LIGURE
COMUNE DI: VEZZANO LIGURE

   L'elenco  delle  localita'  con  le  aree  disponibili per ciascun
comune  sono  individuate  e riportate nell'allegato n. 2. Le imprese
richiedenti  sia  del  settore  "industria" che del settore "turismo"
all'atto  della  domanda  dovranno  rendere  specifica  dichiarazione
(allegato   n.   3)   da   cui   risulti  che  l'area  prescelta  per
l'insediamento   proposto   e'   idonea  e  dotata  delle  necessarie
infrastrutture   e   servizi   per  attuare  la  specifica  attivita'
produttiva oggetto dell'investimento.
   7.  Per  la  presentazione  delle  domande  di  cui al comma 1, si
seguono,  per quanto compatibili i criteri e le procedure indicate al
punto  5  delle richiamate circolari n. 900315/2000 e n. 900516/2000.
Alcuni  criteri  e modalita' da seguire sono riportate in allegato n.
4.
   8.  Le  domande devono essere presentate esclusivamente alla banca
concessionaria  Europrogetti  e  Finanza  S.p.A. - Via Piemonte, 53 -
00187 ROMA.
   9.   La  predetta  banca  concessionaria  curera'  tutte  le  fasi
procedurali  e fino alla presentazione della documentazione finale di
spesa   per   la   emissione   della   concessione  definitiva  delle
agevolazioni finanziarie.
   10.  La  formazione  delle  graduatorie  avverra' sulla base degli
indicatori  riportati  al  punto 3.7 della citata circolare n. 900019
del  15  gennaio  2001 e terra' conto delle riserve di bandi a favore
dei seguenti ambiti territoriali:
     a)  per  il  settore  industria: 40% a favore degli investimenti
localizzati  nelle  aree, di cui alle sezioni "riserve" dell'allegato
n.  2  al  presente  decreto,  ritenute  strategiche  dagli  atti  di
pianificazione e programmazione e precisamente:
   1) "Aree Industriali ed Ecologicamente Attrezzate" ex art. 26 capo
IV  d.lgs  112/98  e  ex  art. 10 L.R. 9/99.Tali aree dovranno essere
dotate  delle  necessarie infrastrutture e conformi, per destinazione
urbanistica,  alle  attivita' di cui al settore industria indicate al
precedente comma 3;
   2)  Aree  oggetto  di  interventi  inseriti  nel P.R.U.S.S.T. Area
Centrale  La  Spezia  Val  di  Magra  promosso  dalla provincia di La
Spezia,  appartenenti  agli  assi  tematici  "c"  (riorganizzazione e
qualificazione  aree portuali, sviluppo del sistema porto retroporto)
e  "d"  (qualificazione  urbana  e  riorganizzazione  funzionale  del
sistema insediativi nell'ambito metropolitano golfo valle). Tali aree
dovranno  essere  dotate  delle necessarie infrastrutture e conformi,
per  destinazione  urbanistica,  alle  attivita'  di  cui  al settore
industria indicate al precedente comma 3;
   3) Immobili oggetto di Offerta Pubblica di Vendita e Affitto sulla
base  dell'elenco  elaborato  a seguito di avviso pubblico emesso dal
Responsabile Unico in data 06.06.2001.
   Tali aree dovranno essere dotate delle necessarie infrastrutture e
conformi,  per  destinazione  urbanistica,  alle  attivita' di cui al
settore industria indicate al precedente comma 3;
   b)  per  il  settore  turismo:  40%  a  favore  degli investimenti
localizzati  nelle  aree, di cui alle sezioni "Riserve" dell'allegato
n.  2  al  presente  decreto,  ritenute  strategiche  dagli  atti  di
pianificazione e programmazione e precisamente:
   1)  aree  oggetto  di  interventi  inseriti  nel P.R.U.S.S.T. Area
Centrale  La  Spezia  Val  di  Magra  promosso  dalla Provincia di La
Spezia,  appartenenti agli assi tematici "b" (qualificazione promosso
ambiente e valorizzazione turistico integrata della linea di costa) e
"d"  (qualificazione urbana e riorganizzazione funzionale del sistema
insediativi   nell'ambito   metropolitano  golfo  valle).  Tali  aree
dovranno  essere  dotate  delle necessarie infrastrutture e conformi,
per  destinazione  urbanistica,  alle  attivita'  di  cui  al settore
turismo indicate al precedente comma 3;
   2)  aree oggetto di interventi inseriti nel P.R.U.S.S.T. Comune di
Bugnato  "Ecoprusst  Val  di  Vara". Tali aree dovranno essere dotate
delle   necessarie   infrastrutture   e  conformi,  per  destinazione
urbanistica,  alle  attivita'  di  cui al settore turismo indicate al
precedente comma 3;
   3)  aree oggetto di interventi inseriti nel P.R.U.S.S.T. Comune di
Levanto  "Prusst del levante e costiera spezzina". Tali aree dovranno
essere   dotate  delle  necessarie  infrastrutture  e  conformi,  per
destinazione  urbanistica,  alle  attivita' di cui al settore turismo
indicate al precedente comma 3;
   4)  aree oggetto di interventi inseriti nel P.R.U.S.S.T. Comune di
Riomaggiore  "Prusst delle 5 Terre". Tali aree dovranno essere dotate
delle   necessarie   infrastrutture   e  conformi,  per  destinazione
urbanistica,  alle  attivita'  di  cui al settore turismo indicate al
precedente comma 3;
   5)  centri  storici  (zona  A ex D.M. 1444/68) come definiti dallo
strumento urbanistico generale;
   Resta fermo che, sia per il settore "industria" che per il settore
"turismo",  ove per ciascun ambito territoriale non si raggiungano le
percentuali  di  riserva  indicate,  il  corrispondente contributo si
assegnera' in conformita' ai criteri generali.
   11.  Le  imprese  proponenti gli investimenti cureranno l'invio di
copia  della  domanda  al  Responsabile  Unico  del Contratto d'Area:
Provincia  di  La  Spezia,  Area  6 - Ufficio contratto d'area, Viale
Amendola  n.  9  LA  SPEZIA,  entro  il  medesimo  termine  di cui al
precedente comma 2.
   12.  Le richieste di informazioni sulla disponibilita' dei suoli e
per  ottenere l'accesso ai suoli stessi e quelle comunque riferite al
protocollo  aggiuntivo  potranno essere indirizzate alla Provincia di
La Spezia secondo i riferimenti contenuti nell'allegato 5 al presente
decreto.
   13.  Per  ogni  altro  aspetto  della  procedura  per  il presente
protocollo  aggiuntivo riferito alla materia del contratto d'area, si
fara'  riferimento  a quanto disciplinato dalla predetta circolare n.
900019 del 15 gennaio 2001.
   14.  Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto
e dalla circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001, ai fini del presente
bando si applicano le modalita' e le procedure di cui alle piu' volte
citate  circolari  n.  900315  del  14 luglio 2000 e n. 900516 del 13
dicembre 2000.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

       Roma, 23 maggio 2002

                                               Il Ministro: MARZANO