IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  Consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
attuazione  dell'art.  14,  comma 17, della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
Consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  Consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  Consorzio
istante;
  Visto  l'art.  14,  comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
che   stabilisce   che  i  Consorzi  regolarmente  costituiti  devono
adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai
sensi  del  citato  art.  14  entro  un  anno  dalla predetta data di
pubblicazione dei succitati decreti;
  Visto  l'art.  125,  comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante  "disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che ha prorogato di
un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli
statuti dei Consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data
di entrata in vigore del piu' volte citato art. 14;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d)  sono  state  impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei
Consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee
legge  n.  148 del 26 giugno 1996 con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta "Asiago";
  Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  in  data  4 agosto 1985 di affidamento al Consorzio per la
tutela   del   formaggio  Asiago  dell'incarico  di  vigilanza  sulla
denominazione di origine "Asiago";
  Vista   l'istanza  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del
formaggio  Asiago  con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, intesa
ad  ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni
indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei Consorzi di tutela;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal
Consorzio  richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo
autorizzato "Certiasiago" la partecipazione, nella compagine sociale,
dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria "casefici" nella filiera
"formaggi",   individuata   all'art.  4  del  medesimo  decreto,  che
rappresentano  almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto
organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge
21 dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve
le   attivita'   di  controllo  svolte  ai  sensi  dell'art.  10  del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92  di  spettanza dell'organismo privato
autorizzato  sopra  indicato, le attivita' concernenti le proposte di
disciplina  di  produzione, quelle di miglioramento qualitativo della
stessa,   anche  in  termini  di  sicurezza  alimentare,  nonche'  in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
le  attivita'  di  salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi,
atti  di  concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle
denominazioni  protette  nel  territorio di produzione e in quello di
commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, al fine di consentirgli
l'esercizio   delle   attivita'  sopra  richiamate  e  specificamente
indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Lo  statuto  del  Consorzio  per la tutela del formaggio Asiago con
sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, e' conforme alle prescrizioni
di  cui  all'art.  3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni
generali  relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P)  e delle
indicazioni geografiche protette (I.G.P.).