CIRCOLARE 15 marzo 2002, n. LEV-C/88UDG (2 edizione aggiornata)

                       MINISTERO DELLA DIFESA
                       DIREZIONE GENERALE LEVA
            RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO - MILITARIZZAZIONE
               MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI


               All'ispettorato RFC dell'Esercito
               Al Comando RFC/I Nord - Uff. RFC
               Al Comando militare della capitale - Uff. RFC
               Al Comando militare autonomo della Sicilia - Uff. RFC
               Ai Consigli di leva
               Ai Consigli di leva presso Maricentro
               Agli Uffici di leva
               Ai Distretti militari
               Agli Uffici di leva presso le capitanerie di porto
               Alle Rappresentanze Diplomatiche
                  e Consolari italiane all'estero

e, per conoscenza
              Alla Presidenza della Repubblica Segr. Affari Militari
              Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
              Al Gabinetto del Ministro della Difesa
              Alla Segr. part. S.S.S. alla Difesa
              Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
              - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
              All' Ordinamento Militare
              Al Ministero dell'Istruzione dell'Universita'
                 e della Ricerca - Gabinetto del Ministro
              Al Ministero degli Affari Esteri
              A D.G.I.E.P.M. - Uff. III (con annesse copie
                per le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari
                all'estero)
              Al Ministero dell'interno - D.G. Affari del Culto
                 Div. C.A.
              Allo Stato Maggiore della Difesa
              Allo Stato Maggiore dell'Esercito
              Allo Stato Maggiore della Marina
              Allo Stato Maggiore dell'Aeronautica
              All'Ufficio del Segretario Generale
              Alla Direzione Generale del Personale Militare
              Ai Comandi Regioni Militari
              Ai Comandi Dipartimenti Militari Marittimi
              Al Comando Militare Marittimo Autonomo della Capitale
              Al Comando Militare Marittimo Autonomo della Sicilia
              Al Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna
              Ai Comandi Regioni Aeree

 REGISTRAZIONI AGGIUNTIVE E VARIANTI

1 ...................................
2 ...................................
3 ...................................
4 ...................................
5 ...................................

                              PREMESSA

   Il  decreto  legislativo  24.12.1997,  n. 504, recante adeguamento
delle  norme  in  materia  di  ritardi, rinvii e dispense relativi al
servizio di leva, come e' noto, ha introdotto sostanziali innovazioni
nella  materia  gia'  regolata  dal  D.P.R. 14.2. 1964, n. 237, quale
modificato   dalla   Legge  3  1.1.1975,  n.  191,  creando  svariate
problematiche  per  quanto  attiene  le  procedure  di  ammissione al
ritardo degli obblighi di leva e l'organizzazione delle operazioni di
leva.
   Con   la  presente  circolare,  pertanto,  si  sono  sottoposte  a
revisione tali procedure per fornire nuove direttive che semplificano
gli   adempimenti   del   cittadino   e   consentono  una  piu'  equa
distribuzione  del  carico  di lavoro tra gli Organi della leva e del
reclutamento.
   Tale  finalita'  e'  stata  raggiunta  avvalendosi  della  recente
normativa  che  pone a carico dell'Amministrazione procedente l'onere
di  accertare  dati provenienti da altra Amministrazione, dati che il
cittadino puo' limitarsi ad autocertificare.
   Cio' ha consentito, in un'ottica piu' favorevole, di permettere ai
giovani che chiedono il ritardo degli obblighi di leva di certificare
la   sola   iscrizione  agli  studi,  lasciando  agli  Enti  militari
l'accertamento del requisito della frequenza agli stessi.
   In  tal modo, tra l'altro e' possibile adottare, nei confronti dei
precettati   a   visita  nei  primi  nove  mesi  dell'anno,  un  solo
provvedimento  di  ammissione  al  ritardo:  quello  che  e'  emanato
all'atto  della  presentazione  della domanda e che acquistera' piena
efficacia  allorche'  si  saranno  concretizzali i requisiti previsti
dalla  legge,  cioe'  l'iscrizione,  per gli studenti di scuola media
superiore e l'immatricolazione, per gli studenti universitari.
   E'  cosi'  possibile  assicurare  la  parita' di trattamento tra i
giovani  nati  nei  primi  tre  trimestri  dell'anno  e  quelli  nati
nell'ultimo   trimestre,   parita'   che   poteva  essere  seriamente
compromessa  da  una  interpretazione letterale dell'art. 2, comma 4,
del D.lgs. 504/97.
   Le direttive che seguono dovranno quindi essere lette ed applicate
alla luce delle suindicate motivazioni.

                            TITOLO PRIMO
     DESTINATARI DELLE NORME SUL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA

   1.  Studenti  di istituti di istruzione di II grado (art. 2, comma
1,  e  art.  5,  comma  1).  Sono i giovani che in Italia o nei Paesi
dell'Unione Europea:
   a.    frequentano   l'ultimo,   penultimo   o   terzultimo   anno,
indipendentemente dalla durata del corso di:
1) ogni  tipo  di  istituto  di  istruzione  di  II  grado  statale o
   legalmente riconosciuto;
2) istituto    di   istruzione   di   II   grado   privato   e   sono
   contemporaneamente  iscritti  a sostenere gli esami di maturita' o
   di  diploma,  oppure gli esami di idoneita' all'ultima o penultima
   classe, presso istituti di cui al precedente punto 1);
3) istituto di formazione tecnica superiore (IFTS) per il cui accesso
   e' previsto il diploma di istruzione di I grado;
4) corsi  medi  o,  se questi non siano previsti, corsi inferiori dei
   conservatori di musica statali o legalmente riconosciuti;
5) corsi  di  formazione professionale istituiti ai sensi della legge
   21.12,78,  n.  845,  o autorizzati da Italia Lavoro S.p.A., per il
   cui accesso e' previsto il diploma di istruzione di I grado;

b. frequentano corsi di recupero e sono contemporaneamente iscritti a
sostenere  esami  di  idoneita' alla penultima o ultima classe di uno
degli istituti indicati al precedente punto a. 1);
c.  frequentano  corsi  annuali post-diploma, integrativi di corsi di
istruzione di II grado articolati in quattro anni;
d. frequentano il corso di qualifica presso istituti professionali di
Stato;
e.  frequentano  il corso di diploma presso istituti professionali di
Stato;
f. sono candidati esterni agli esami di maturita' o di diploma presso
istituti di cui al precedente punto a. 1).
2.  Studenti  che  frequentano  in  un  Paese al di fuori dell'Unione
Europea  uno  dei  corsi  di  cui  al  precedente para 1., purche' il
relativo  titolo  finale  sia  legalmente  riconosciuto  dallo  Stato
italiano.
3.   Studenti  delle  Universita'  e  degli  Istituti  di  istruzione
superiore,  statali  o legalmente riconosciuti (art. 3, commi 1 e 3 e
art. 5, comma 1).

Sono  i giovani che sono iscritti e frequentano in Italia o nei Paesi
dell'Unione Europea:
a. corsi di laurea;
b. corsi di diploma universitario;
c. corsi  di  istruzione  superiore  presso  conservatori  di musica,
   accademie di belle arti, d'arte drammatica, di danza, etc.;
d. scuole  per  operatori  sanitari  e istituti di formazione tecnica
   superiore  (IFTS),  per  il  cui accesso e' previsto il diploma di
   istruzione di II grado;
e. corsi  di  formazione professionale istituiti ai sensi della legge
   845/1978,  per il cui accesso e' previsto il diploma di istruzione
   di II grado;
f. corsi  di specializzazione, dottorato di ricerca, perfezionamento,
   formazione,  master di specializzazione o perfezionamento, nonche'
   scuole  a  ordinamento speciale post-laurea, per accedere ai quali
   e'  prevista  la  laurea,  purche'  attivati  o  istituiti  presso
   Universita' statali o legalmente riconosciute;
g. istituti  cattolici in Italia, quali allievi interni, per compiere
   gli studi preparatori per le missioni;
h. la facolta' battista e la facolta' teologica wesleiana.

4.  Studenti  che  frequentano  in  un  Paese al di fuori dell'Unione
Europea  uno  dei  corsi  di  cui  al  precedente para 3., purche' il
relativo  titolo  finale  sia  legalmente  riconosciuto  dallo  Stato
italiano.

                           TITOLO SECONDO
AMMISSIONE,  CONTINUAZIONE E CESSAZIONE DEL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI
      LEVA DEGLI STUDENTI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO

   1.  L'ammissione  al  beneficio  dei ritardo ai sensi dell'art. 2,
comma  1,  e' possibile a condizione che il giovane, nell'anno in cui
per la prima volta e' chiamato a visita di leva:
a. avanzi  apposita  domanda  entro il termine indicato al successivo
   Titolo IV para 2. in relazione al singolo caso;
b. documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al Titolo I
   para  1.  o  2.,  o faccia riserva di documentario entro i termini
   previsti dalla legge;
c. non  abbia  compiuto o compia il 22o anno di eta' nell'anno in cui
   richiede il beneficio;
d. non abbia precedentemente rinunciato a chiedere il beneficio.

   2.  La  continuazione  del  beneficio  dei  ritardo e' possibile a
condizione che il giovane:
a. avanzi  apposita  domanda  entro ii termine indicato al successivo
   Titolo IV para 2. in relazione al singolo caso;
b. documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al Titolo I
   para  1.  o  2.,  o faccia riserva di documentario entro i termini
   previsti dalla legge;
c. non  abbia  gia' conseguito il diploma di istruzione secondaria di
   II  grado,  salvo  che  non sia iscritto e frequenti uno dei corsi
   indicati al Titolo I para 1.a. 5);
d. non abbia fruito per tre volte del beneficio dei ritardo;
e. non  abbia  compiuto o compia il 22o anno di eta' nell'anno in cui
   richiede il beneficio;
f. non abbia precedentemente rinunciato al beneficio.

   3.  La  cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorche'
il giovane:
a. abbandona definitivamente gli studi;
b. ha fruito per tre volte del beneficio dei ritardo;
c. compie il 22o anno di eta';
d. rinuncia ai beneficio.

   4. Valutazioni per il riconoscimento delle condizioni.
   Coloro   che  frequentano  nei  Paesi  dell'Unione  Europea  corsi
post-diploma   di  lingua  possono  ottenere  il  beneficio  previsto
dall'art.  5,  comma  1,  a  condizione  che detti corsi siano svolti
presso   Universita'   statali  o  legalmente  riconosciute  e  siano
obbligatori  per  la  frequenza  di  corsi  di  laurea  o  di diploma
universitario istituiti presso la medesima universita'.

                            TITOLO TERZO

AMMISSIONE,  CONTINUAZIONE E CESSAZIONE DEL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI
           LEVA DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI E DEI LAUREATI

   1.  L'ammissione  al beneficio del ritardo ai sensi dell'art. 3 e'
possibile a condizione che il giovane:
a. avanzi  apposita  domanda  entro il termine indicato al successivo
   Titolo IV para 2. in relazione al singolo caso;
b. documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al Titolo I
   para  3.  o  4.,  o faccia riserva di documentarIo entro i termini
   previsti dalla legge;
c. non  abbia  fruito  per tre volte dei beneficio del ritardo per la
   frequenza di corso di istruzione secondaria di II grado;
d. non abbia precedentemente rinunciato al beneficio.

   2.  La  continuazione  nel  beneficio  dei  ritardo e' possibile a
condizione che il giovane:
a. avanzi  apposita  domanda  entro il termine indicato al successivo
   Titolo IV para 2., in relazione ai singolo caso;
b. se   immatricolato   nell'anno   accademico  1998/99  o  seguente,
   documenti  d'attendere  agli  studi  nel  modo voluto dall'art. 3,
   comma   2;  se  immatricolato  nell'anno  accademico  199  7/98  o
   precedente,  nel  modo voluto dall'art. 19, III comma, della legge
   31  maggio  1975, n. 191; dall0 gennaio 2004, se appartenenti alla
   Cl.  85  e  precedente,  nel  modo voluto dall'art. 9 comma 2, del
   D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215;
c. se  immatricolato  nell'anno  accademico 1997/98 o precedenti, non
   abbia  gia'  fruito  del beneficio per un numero di anni pari alla
   durata  legale  del corso frequentato aumentato di tre anni, salvo
   che non si trovi nelle condizioni indicate ai successivo punto e.;
d. non  abbia  gia' conseguito la laurea o diploma equivalente, salvo
   quanto previsto al successivo punto e.;
e. se  gia'  in  possesso di laurea, sia iscritto ad uno dei corsi di
   cui al Titolo I para 3.f;
f. se  gia'  in possesso di diploma universitario, sia iscritto ad un
   corso di laurea;
g. non abbia precedentemente rinunciato ai beneficio.

   3.  La  cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorche'
il giovane:
a. porta  a  termine  gli  studi, compresi i corsi di cui al Titolo I
   para 3.f.;
b. abbandona definitivamente gli studi;
c. compie l'eta' indicata dall'art. 3, comma 1, in relazione al corso
   seguito.  Tale  eta', per gli iscritti a corsi superiori di durata
   biennale  e'  quella del 24o anno. Per i giovani iscritti ai corsi
   indicati  ai  Titolo I para 3.f e' quella dei 29o anno, per quelli
   iscritti ai corsi di cui alla iett. g. o h. e' del 26o anno;
d. rinuncia al beneficio.

   4. Valutazioni per il riconoscimento delle condizioni:
a. l'ammissione  al  beneficio  previsto  dall'art.  3,  comma  1, e'
   consentita  ai  frequentatori dei corsi superiori dei conservatori
   musicali, anche quando manchi il relativo corso medio;
b. la  continuazione  nel beneficio previsto dall'art. 3, comma 1, e'
   ammessa anche per coloro che siano passati ad altro corso di studi
   di  pan  livello, purche' sia dimostrato il rendimento ottenuto (a
   prescindere  se  nel corso abbandonato o in quello intrapreso) nel
   modo indicato al precedente pura 2.b.;
c. la  continuazione  nel  beneficio previsto dall'art. 3, comma 3, a
   favore  dei  laureati  iscritti  a  un  secondo  corso  tra quelli
   indicati  al  Titolo  I  para  3.f., eammessa a condizione che sia
   stato  superato  il  primo, o, in caso contrario, che si tratti di
   corso  di tipologia diversa dal primo, purche' tra quelli previsti
   dall'art.  3,  comma  3;  d.  coloro  che  frequentano  nei  Paesi
   dell'Unione  Europea  corsi post-laurea di lingua possono ottenere
   il beneficio previsto dall'art. 5, comma 1, a condizione che detti
   corsi   siano  svolti  presso  Universita'  statali  o  legalmente
   riconosciute  e  siano  obbligatori  per  la frequenza di corsi di
   specializzazione  o  perfezionamento  istituiti presso la medesima
   universita'.
                            TITOLO QUARTO

                  DOMANDA, TERMINI E DOCUMENTAZIONE

   1.   La   domanda  per  l'ammissione  al  beneficio  dei  ritardo,
sottoscritta dallo studente e, se minorenne, anche dal genitore, puo'
essere  formulata  con  lo specifico stampato allegato al precetto di
Leva  (fac-simile  in  all.  1),  quella  per  la  continuazione  nel
beneficio  stesso  con  lo  stampato  disponibile  presso i Distretti
Militari/Uffici   di  Leva  presso  le  Capitanerie  di  Porto/Uffici
Con-solari (fac-simile in all. 2).
   I  giovani  devono indirizzare la domanda al competente Ufficio di
Leva  se  chiedono  il  ritardo  per  la  prima  volta, al competente
Distretto  Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto se
hanno  gia'  ottenuto  il  ritardo  nell'anno precedente. I residenti
all'estero  devono  inviare  la domanda per il tramite dell'Autorita'
Diplomatica o Consolare italiana.
   La  domanda puo' essere presentata o inviata mediante Raccomandata
A.R.; in tutti i casi in cui non sia presentata dall'interessato essa
deve  essere accompagnata da copia dei documento di riconoscimento di
quest'ultimo.
   L'ente  ricevente  e'  tenuto  a  prendere  in  carico  le domande
presentate   cd  a  rilasciarne  ricevuta,  a  prescindere  dal  loro
eventuale accoglimento.
   E'  consentito  l'invio  delle  domande  anche  per  il tramite di
Istituti  scolastici  o  universitari  i  quali,  in tale ipotesi, si
impegnano  ad inviarle entro i termini di legge ai competenti Organi,
corredate delle certificazioni di studio degli interessati.
   I  giovani  chiamati  per  la  prima  volta  a  visita di leva che
desiderano  ottenere il ritardo degli obblighi di leva e ritengono di
possederne i requisiti, devono presentare o inviare la domanda, senza
sottoporsi  a  visita,  entro la data indicata nel precetto personale
per  la  visita. La mancata osservanza ditale termine unitamente alla
mancata   presentazione   a   visita  comporta  la  dichiarazione  di
renitenza.
   2.  Il  termine  perentorio  previsto  dagli art. 2, comma 4. e 3,
comma 8, non oltre il quale i sottoelencati giovani devono presentare
o inviare la domanda, per ottenere il beneficio del ritardo, e' il:

   a. 30 SETTEMBRE:
    -  per  i  giovani  chiamati  a  visita  di leva nei primi 9 mesi
dell'anno;
    -  per  i giovani che hanno gia' fruito del beneficio del ritardo
nell'anno  precedente  e  che  frequentano  un  corso  di  istruzione
secondaria di II grado o il 1o anno di un corso universitario;

il=3; b. 31 DICEMBRE:
    -  per  i  giovani  chiamati a visita di leva negli ultimi 3 mesi
dell'anno;
    -  per  i giovani che hanno gia' fruito dei beneficio dei ritardo
nell'anno  precedente  per  la  frequenza  di  un  corso  di  livello
universitario o di un corso post-laurea;

   c. GIORNO DI PRESENTAZIONE A VISITA INDICATO NEL PRECETTO DI LEVA:
    - per i giovani chiamati a visita di leva nella seduta speciale;

il=3;  d.  GIORNO  CHE  PRECEDE  LA  DATA  DI PRESENTAZIONE ALLE ARMI
INDICATO NELLA CARTOLINA PRECETTO:
    -  per  i  giovani  che  hanno  acquisito  la condizione prevista
dall'art.  2  o  dall'art.  3  dopo la scadenza dei termine o dopo la
visita di leva per cause non imputabili alla loro volonta';
    -  per  i  giovani che non hanno chiesto il beneficio del ritardo
pur  possedendone i requisiti, perche' entro i termini previsti dalla
legge  per  tale  richiesta  non vi erano tenuti non essendo soggetti
alla  leva  (gia'  riformati),  obbligati  alla  ferma  di leva (gia'
stranieri),  o essendo dispensati dalla presentazione alle armi (gia'
residenti  all'estero),  o rinviati per i motivi previsti dalla legge
etc.;

il=3; e. 15o GIORNO DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO QUALORA
SUCCESSIVO AI TERMINI INDICATI NELLE PRECEDENTI LETT. a., b., c.:
    - per i giovani che hanno chiesto ma non ottenuto altro beneficio
di  leva, purche' non abbiano precedentemente rinunciato al beneficio
dei ritardo.
   Al   momento   della  presentazione  della  domanda  gli  studenti
dell'ultimo  anno  di  un  corso di istruzione secondaria di II grado
possono chiedere (facsimile in all. 3) di essere chiamati a sostenere
la  visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno successivo
(art. 2, comma 6). Tale domanda non preclude tuttavia la possibilita'
di  richiedere  successivamente ulteriore ritardo, entro i termini di
legge,  sempreche' ricorrano le condizioni indicate al Titolo II para
2 o Titolo III para 2.
   3.   La  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  prevista
dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, deve essere allegata alla
domanda  o comunque presentata o inviata non oltre i termini indicati
al precedente para 2. o all'art. 3, comma 8 b), del D.Lgs. 504/97. Se
inviata  per posta deve essere accompagnata da copia del documento di
riconoscimento del dichiarante.
   Detta    dichiarazione    deve    essere   formulata   utilizzando
possibilmente  l'apposito  stampato  allegato  al  precetto di leva o
quello  disponibile presso i competenti Uffici (ac-simile in all. 4 e
5).  Diversamente,  perche' sia valida, l'interessato deve dichiarare
d'essere  a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
false o contenenti dati non piu' rispondenti a verita'.
   La documentazione consiste:
   a.  per  gli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di
  II grado, chiamati a visita di leva nei primi 9 mesi dell'anno, che
  presentano   la   1^  richiesta  di  ritardo,  nella  dichiarazione
  sostitutiva  di certificazione da cui risulti l'iscrizione all'anno
  scolastico  successivo;  per  quelli  chiamati  negli ultimi 3 mesi
  dell'anno,  e  comunque  per  coloro  che  presentano le successive
  richieste, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui
  risulti l'iscrizione all'anno scolastico in corso.
   Se   l'istituto   e'  privato  e'  necessario  allegare  anche  la
  dichiarazione    sostitutiva    di    certificazione    concernente
  l'iscrizione  a  sostenere  esami  di idoneita' o di diploma presso
  istituti  statali  o  legalmente  riconosciuti.  Se  lo studente e'
  candidato  esterno  agli  esami  di  diploma  e'  sufficiente  solo
  quest'ultima dichiarazione;
   b. per gli studenti universitari che presentano la 1a richiesta di
  ritardo,  nella  dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui
  risulti  l'immatricolazione/iscrizione  ad istituto universitario o
  istituto superiore, statale o legalmente riconosciuto;
   c.  per  gli  studenti  universitari  o  ad  essi  equiparati  che
  presentano  la  2^  o  le successive richieste, nella dichiarazione
  sostitutiva  di  certificazione  da  cui risulti l'iscrizione e gli
  esami superati nel corso dell'anno solare;
   d.  per  gli  iscritti ai corsi di formazione professionale, nella
  dichiarazione   sostituti  va  di  certificazione  da  cui  risulti
  l'iscrizione e la natura giuridica del corso;
   e.  per  gli iscritti ai corsi indicati al Titolo I para 3.g., h.,
  nella  dichiarazione  sostituti va di certificazione da cui risulti
  l'iscrizione;
   f.  per  gli  iscritti  a  corsi  successivi  alla  laurea,  nella
  dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione  da  cui  risulti
  l'iscrizione  e,  negli  anni  successivi, anche il superamento nel
  corso dell'anno solare degli esami previsti dal piano formativo.
   Il      giovane     che     non     ha     ancora     perfezionato
l'iscrizione/immatricolazione ad uno dei corsi indicati al precedente
Titolo  I  puo'  riservarsi  di  presentare  o  inviare  la  relativa
dichiarazione  sostitutiva di certificazione entro i termini previsti
dalla legge. In tal caso egli e' ammesso con riserva al beneficio, la
cui  piena  efficacia  e'  cosi'  subordinata  alla  condizione della
presentazione  o  invio,  non  oltre i citati termini, della predetta
dichiarazione.

   4.  Non  possono  essere  sostituiti  dalla dichiarazione prevista
dall'art.    46   del   DPR.   445/00   i   certificati   di   studio
(iscrizione/immatricolazione/superamento  esami)  formati all'estero,
qualora  neanche  la  competente  autorita'  diplomatica  o consolare
italiana possa verificarne l'attendibilita'.
   In  tal  caso  i  certificati  scritti  in lingua straniera devono
essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, effettuata da:
   a.  perito  traduttore,  che  non puo' essere mai l'interessato, e
  asseverata  presso  la  Cancelleria  della  Pretura  competente per
  territorio;
   b.   Autorita'   Consolare   dello  Stato  estero  rilasciante  il
  documento, accreditato presso il Governo italiano;
   c.  Autorita' Consolare italiana per i gia' trasferiti all'estero.
  Tali certificali, inoltre, devono essere legalizzati (salvo che non
  siano  esenti  dalla  legalizzazione  in  base  a specifici accordi
  internazionali)    o    quanto    meno   deve   esserne   attestata
  l'autenticita',  da  parte delle Autorita' Diplomatiche o Consolari
  italiane.

                            TITOLO QUINTO

                     CORSI DI STUDIO ALL'ESTERO

   1. I giovani indicati al precedente Titolo I, para 1. e 3., che si
iscrivono e frequentano nei paesi dell'Unione Europea corsi di studio
aventi   le  caratteristiche  previste  in  tali  paragrafi,  possono
chiedere  il  ritardo  degli  obblighi  di leva ai sensi dell'art. 5,
comma  i  e ad essi si applicano le disposizioni di cui ai Titoli II,
III, IV, VI e VIII.
   2.  I giovani che si iscrivono e frequentano nei Paesi al di fuori
dell'Unione Europea corsi di studio individuabili per tipologia nelle
categorie  indicate  al  Titolo I, i cui titoli non sono riconosciuti
dallo  Stato  italiano,  non possono chiedere il ritardo del servizio
militare   ma   devono   munirsi   dell'autorizzazione  al  soggiorno
all'estero  per  motivi  di  studio ai sensi dell'art. 5, comma 2. Ad
essi  si applicano le disposizioni contenute nella circolare relativa
all'espatrio, residenza e soggiorno all'estero.
   3.  Gli  allievi  interni  presso  Istituti  cattolici  o di culti
ammessi  dallo  Stato  italiano  aventi  sede all'estero, non possono
chiedere  il  ritardo  dei  servizio  militare  ma  la dispensa dalla
presentazione  alle armi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30/12/97, n.
504  in applicazione dell'art. 109 DPR 14 febbraio 1964, n. 237 Anche
ad essi si applicano le disposizioni contenute nella circolare citata
al precedente pura 2.

                            TITOLO SESTO

                              PROCEDURE

   Gli  Organi  della  Leva  e del Reclutamento devono seguire, sulla
base della richiesta dei giovani, le seguenti procedure:

1. Prime richiesta di ritardo degli obblighi di leva
a. Gli Uffici di Leva:
1) esaminano  e valutano le domande di ritardo degli obblighi di leva
   presentate  o  inviate dagli iscritti di leva, ivi comprese quelle
   pervenute  per  il  tramite dell'Autorita' Diplomatica o Consolare
   italiana  e  quelle  in  cui  viene fatta riserva di presentazione
   della  documentazione.  Richiamano  l'attenzione degli interessati
   sull'utilizzo  delle  dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46
   del DPR. 445/00 (fac-simile in all. 4/5);
2) accertano   la  veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive  di
   certificazione  rese  ai  sensi del precitato art. 46, avvalendosi
   laddove  necessario dello Schema di protocollo, come da fac-simile
   in  all. 6, per l'interscambio di informazioni tra amministrazioni
   procedenti e certificanti, fornito dal Dipartimento della Funzione
   Pubblica, o di qualsiasi altro mezzo telematico o informatico;
3) decidono  in merito all'ammissione o non al beneficio del ritardo,
   tenendo presente che in caso di accoglimento della domanda, questo
   e'  concesso  fino  al  30 settembre dell'anno successivo a quello
   della  richiesta,  o 31 dicembre per i giovani che hanno titolo al
   ritardo  a norma dell'art. 3 del D.Lgs. 504/9 7. Per coloro che si
   sono  riservati  di  documentare  il  possesso  dei requisiti, non
   essendo  ancora  iscritti  per  l'anno  successivo  ad un corso di
   istruzione  secondaria  di  II grado o universitario, il beneficio
   concesso  "con riserva" viene revocato qualora gli interessati non
   provvedano a rimettere la documentazione probante entro il termine
   previsto dalla legge.
Il Capo Ufficio e' responsabile del provvedimento;
4) comunicano  agli interessati l'esito delle domande entro 90 giorni
   dalla data di ricezione delle stesse (fac-simile in all. 7/8/9);
5) inviano  al competente Consiglio di Leva le schede personali degli
   iscritti  ammessi/ammessi  con  riserva al ritardo, apponendovi la
   relativa annotazione;
6) riprecettano  a visita di leva i giovani le cui domande sono state
   respinte.

b. Le Autorita' Diplomatiche e Consolari italiane:
of=3; 1) verificano che le domande di ritardo degli obblighi di leva,
presentate  o  inviate da giovani che frequentano corsi di studio nei
Paesi  dell'Unione  Europea,  siano corredate della documentazione di
cui  al  precedente  Titolo  IV  para  3.  e,  quando  necessario, le
integrano  con  le  indicazioni  utili  alla comparazione dei sistemi
valutativi  adottati dalle istituzioni scolastiche/accademiche locali
con  quelli  italiani.  Qualora  la  documentazione non sia completa,
assumono  comunque  a protocollo la domanda invitando gli interessati
ad integrarla;
2) accertano la veridicita' della predetta dichiarazione, in qualita'
di responsabili della documentazione;
3)  inviano  le  domande  e la documentazione agli uffici indicati, a
seconda dei casi, alla precedente lett. a. o alla successiva lett. d.
per    i   rispettivi   adempimenti,   avendo   cura   di   informare
tempestivamente  gli stessi nei caso in cui si presuma che queste non
possano  pervenire  entro  i termini indicati al precedente Titolo IV
para  2.  Anche nel caso in cui sia in corso l'accertamento di cui al
precedente  punto  2), le Autorita' Diplomatiche e Consolari dovranno
sollecitamente   informare   i   predetti   Uffici   di   Leva  della
presentazione  della  domanda,  onde evitare che vengano adottati nei
riguardi degli interessati provvedimenti a loro sfavorevoli;
4)  a  richiesta dei Distretti Militari e degli Uffici di Leva presso
le  Capitanerie  di  Porto,  verificano la frequenza scolastica degli
studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di II grado, fatta
eccezione per i candidati esterni agli esami di diploma.

c. I Consigli di Leva:
1) appongono sulle liste di leva e sulla scheda personale dei giovani
   ammessi al ritardo la seguente delibera:
"Arruolato senza visita, quale ammesso (oppure "ammesso con riserva")
   al  ritardo  degli obblighi di leva, ai sensi dell'art. .....(2/3)
   ........... del D.lgs. 504/1997";
2) trasmettono  ai Distretti Militari gli elenchi e i fascicoli degli
   arruolati  senza visita, sia dei beneficiari del ritardo che degli
   ammessi con riserva a detto beneficio.

d. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di
Porto:
1) trascrivono,  i primi, sui documenti matricolari degli interessati
   l'annotazione  di  cui  alla  precedente  lett.  c.  1), i secondi
   sull'apposito  registro  mod.  D.M./0617  i nominativi dei giovani
   arruolati senza visita ed ammessi ai ritardo;
2) accertano,   avvalendosi   laddove   necessario  dello  Schema  di
   protocollo  indicato  alla  precedente lett. a. 2), o di qualsiasi
   altro  mezzo  telematico  o  informatico,  la frequenza scolastica
   degli  studenti  di  istituti di istruzione secondaria di II grado
   ammessi  ai  ritardo, fatta eccezione per i candidati esterni agli
   esami di diploma. Con gli stessi mezzi verificano inoltre, anche a
   campione,   la  veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive  di
   certificazione  effettuate  ai  sensi dell'art. 46 del DPR. 445/00
   dai giovani iscritti in Italia a corsi di studio;
3) comunicano ai giovani ammessi al ritardo, i quali hanno sciolto la
   riserva  inviando  la  prescritta  documentazione  entro i termini
   fissati  dalla legge, la data non oltre la quale devono presentare
   o  inviare  la  domanda per continuare in seguito a fruire di tale
   beneficio (facsimile in all. 10).
Apportano sui loro documenti matricolari la seguente annotazione:
"E' sciolta  la  riserva  essendosi  verificata la condizione cui era
   subordinata  la piena efficacia dei provvedimento di ammissione al
   ritardo degli obblighi di leva";
4) determinano  e comunicano (fac-simile in all. 11) il provvedimento
   di revoca dell'ammissione con riserva al ritardo degli obblighi di
   leva  nei  confronti  di quelli che, entro i termini previsti, non
   hanno  sciolto  la  riserva  o  dimostrato  la  sussistenza  delle
   condizioni indicate dalla legge.
Adottano  analoghi provvedimenti nei riguardi di coloro che risultano
   non  frequentare gli istituti di istruzione secondaria di II grado
   presso  cui sono iscritti, fatta eccezione per i candidati esterni
   di cui ai precedente punto 2).
In entrambi   i   casi  apportano  sui  documenti  matricolari  degli
   interessati la seguente variazione:
"Revocato  il  provvedimento  di ammissione con riserva/ammissione al
   ritardo degli obblighi di leva dal..........deve essere chiamato a
   visita nel trimestre successivo ai sensi dell'art........(2, comma
   5/3, comma 7) D.Lgs. 504/97;
5) respingono le domande di ritardo presentate dai giovani sottoposti
   a  visita  e  arruolati,  in  quanto  da  ritenere  disponibili al
   servizio militare.
Respingono  altresi'  le  domande di ritardo dei giovani sottoposti a
   visita e dichiarati rivedibili, presentate dopo i termini previsti
   dalla  legge,  fatto  salvo  in  entrambi  i  casi quanto previsto
   all'ultimo capoverso del precedente Titolo IV para 2.d;
6) inviano  all'Ufficio  di  Leva  gli  elenchi dei giovani arruolati
   senza  visita  cui e' stato revocato il beneficio del ritardo, per
   la conseguente riprecettazione.
Il Capo   Ufficio   reclutamento  e'  responsabile  dei  procedimenti
   descritti  ai  precedenti punti 1), 2), 3) e 6); il Comandante del
   Distretto  Militare,  dei provvedimenti di cui ai precedenti punti
   4)  e  5); il Capo Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto, di
   tutti quelli citati.

2. Richiesta di ritardo degli obblighi di leva dei renitenti
Per i  giovani dichiarati renitenti nelle sedute di leva della classe
   in  corso o in quelle precedenti, che presentano o inviano domanda
   di  ritardo  degli  obblighi  di  leva  devono  essere seguite, in
   considerazione  delle  disposizioni  introdotte a decorrere dal 31
   dicembre 1998 dal D.Lgs. 504/1997, le seguenti procedure:
a. gli  Uffici  di  Leva,  qualora sussistano le condizioni che danno
   titolo al ritardo:
1) accolgono la domanda:
a) dei giovani dichiarati renitenti in epoca precedente alla data del
        31.12.1998;
b) dei giovani  renitenti  dei primi tre trimestri dell'anno, purche'
        presentata o inviata entro il 30 settembre dello stesso anno;
c) dei renitenti  dell'ultimo trimestre dell'anno, purche' presentata
        entro la data di chiusura della leva (31 dicembre);
d) dei renitenti della seduta speciale, purche' inviata entro la data
        di presentazione a visita di leva nel precetto personale;
2) respingono la domanda presentata o inviata da renitenti che non si
     trovano  in alcuna delle condizioni indicate al precedente punto
     1);
3) pongono  in  essere gli adempimenti successivi ai provvedimenti di
   cui  sopra,  attenendosi a quanto disposto al precedente para 1.a.
   4), 5) e 6);

b. i Consigli di Leva, senza sottoporre a visita gli interessati:
1) rinviano ad altra seduta, nell'ambito del trimestre, i giovani che
   si  ha  motivo di ritenere abbiano inoltrato la domanda di ritardo
   in tempo utile;
2) annullano  la nota di renitenza nei confronti dei renitenti di cui
   al punto a. 1) b), e), d) che risultano aver inviato la domanda di
   ritardo   entro   il   termine  di  legge  ed  entro  la  data  di
   presentazione  a  visita  di  leva indicata nel precetto, anche se
   pervenuta all'Ente di competenza successivamente;
3) cancellano  la  nota  di  renitenza  nei riguardi di coloro che si
   trovano  in  una  delle condizioni previste al precedente punto a.
   1),  la  cui  mancata  presentazione  a  visita di leva nella data
   indicata nella cartolina precetto e' stata giustificata;
4) denunciano  all'A.G.O.,  i  renitenti  nei confronti dei quali non
   sono  stati adottati i provvedimenti di cui ai precedenti punti 2)
   e 3);
5) pongono  in  essere gli adempimenti previsti al precedente para 1.
   c.
3. Seconda o successive richieste di ritardo degli obblighi di leva
a. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di
   Porto:
1) esaminano  e  valutano  le  domande  dei  giovani  che chiedono la
      continuazione  del ritardo degli obblighi di leva, ivi comprese
      quelle  pervenute per il tramite delle Autorita' Diplomatiche e
      Consolari  italiane  e  quelle  in  cui  viene fatta riserva di
      presentazione  della  documentazione.  Richiamano  l'attenzione
      degli interessati sull'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive
      di  cui  all'art.  46  del DPR 445/00 (fac-simile in all. 4/5).
      Applicano  agli  immatricolati  all'anno  accademico  1997/98 o
      precedente  le  disposizioni previste dal Titolo VII para 1.a.,
      b., d., e 2. della circolare LEV. C. 16/UDG del 31.5.90;
2) compiono l'accertamento previsto al precedente para 1. d.2);
3) apportano  sui documenti matricolari degli interessati, in caso di
      accoglimento della domanda, la seguente variazione:
"Continua  il  beneficio  del ritardo degli obblighi di leva ai sensi
      dell'art   ...............   (2/3)   ............   del  D.Lgs.
      504/1997, quale studente di ...........................
4) adottano  e comunicano (fac-simile in all. 12) il provvedimento di
      cessazione o decadenza dai beneficio nei riguardi di coloro che
      non  si  trovano piu' nelle condizioni previste dalle norme per
      continuare a fruirne. Apportano sui documenti matricolari degli
      stessi la seguente variazione:
"E' cessato/decaduto dal beneficio del ritardo degli obblighi di leva
      dal  ...........  deve  essere  chiamato  a  visita di leva nei
      trimestre  successivo  ai  sensi  dell'art.  .............. (2,
      comma 5/3, comma 7) D.Lgs. 504/97";
5) per gli  immatricolati  all'anno  accademico  1997/98 o precedente
      apportano  le  variazioni  previste dalla circolare indicata al
      punto 1);
6) comunicano  agli  interessati  il  provvedimento  di accoglimento,
      diniego  o  ammissione  con  riserva  al  beneficio del ritardo
      (fac-simile  in  all.  7/8/9)  entro  90  giorni  dalla data di
      ricezione delle domande;
7) provvedono  agli adempimenti indicati al precedente para 1. d.3. e
      4., quando ne ricorrono le condizioni;
8) segnalano  agli Uffici di Leva, per la riprecettazione a visita, i
      giovani   ammessi  al  ritardo  per  la  prima  volta  in  data
      successiva  al  31.12.98,  le  cui domande di continuazione dei
      beneficio sono state respinte;
9) inviano  ai  frequentatori di ultimo anno di corso universitario o
      equivalente, che non compiono nell'anno l'eta' massima prevista
      dall'art. 3, comma 1, la seguente comunicazione:
"Il titolo  al  ritardo  degli  obblighi di leva cessa con il termine
      degli  studi.  Qualora  non  intenda  rinnovare  la domanda per
      iscriversi   a   corsi  di  specializzazione,  perfezionamento,
      dottorato   di  ricerca  o  a  scuole  a  ordinamento  speciale
      post-laurea,  attivati o istituiti presso Universita' statali o
      legalmente  riconosciute  e  voglia  invece  assolvere  ai piu'
      presto  gli  obblighi  di  leva, la SV. dovra' inviare a questo
      Distretto  Militare/Ufficio  di  Leva  presso la Capitaneria di
      Porto,   nel   piu'   breve   tempo  possibile  dalla  data  di
      conseguimento   della   laurea   o   diploma  equivalente,  una
      dichiarazione in tal senso".
L'invio della dichiarazione da parte dell'interessato determinera' la
      cessazione del ritardo degli obblighi di leva per termine degli
      studi;  il  mancato  invio  della stessa, invece, non influira'
      sulla  posizione  militare  del giovane che potra' rinnovare la
      richiesta del beneficio dei ritardo entro i termini prescritti,
      fino alla sua naturale scadenza.
b. Le Autorita' Diplomatiche e Consolari italiane:
1) provvedono   a   porre  in  essere  gli  adempimenti  indicati  al
      precedente para 1.b. 1) e 2);
2) inviano  le  domande  e  la documentazione al competente Distretto
      Militare  o Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, per
      gli adempimenti di cui alla precedente lett. a..

4. Ulteriori disposizioni
a. i  giovani  che  effettuano  rinuncia al ritardo degli obblighi di
   leva, sia presentando l'apposita dichiarazione indicata all'art. 4
   (fac-simile  in  all.  13),  sia  nel  contesto  di domande che la
   prevedono,  cessano  dai  beneficio  stesso.  Pertanto i Distretti
   Militari  provvedono,  dopo aver segnalato ai competenti Uffici di
   Leva i nominativi ditali giovani per la conseguente precettazione,
   ad apportare sulla documentazione matricolare degli interessati la
   variazione  indicata ai precedente para 3.a. 4), e ad inviare agli
   stessi la comunicazione di cui fac-simile in all. 12.
b. La   richiesta   di   benefici   di  leva,  nella  quale  non  sia
   espressamente  fatto  riferimento  alla  rinuncia  al ritardo, non
   preclude   la   possibilita'   di   chiedere   l'ammissione  o  la
   continuazione  in  tale  beneficio, sempreche' la relativa domanda
   sia  presentata  o  inviata  non  oltre  il  termine  indicato  al
   precedente Titolo IV para 2.e..

                           TITOLO SETTIMO

                           LEGGI SPECIALI

   1.  L'interpretazione  letterale  e  logica  dell'art. 4, comma 3,
dell'Accordo tra Italia e Santa Sede, ratificato con legge 25.3.1985,
n.  121,  consente  di  ritenere  che  i destinatari in esso indicati
possono godere del beneficio previsto entro i limiti di eta' massima,
a  prescindere  dalle  condizioni  specificatamente richieste per gli
studenti.
   Ne consegue che:
   a. il beneficio e' concesso, dall'Ufficio di Leva, se richiesto da
   iscritti,  dal  Distretto  Militare  o  Ufficio  di Leva presso la
   Capitaneria  di Porto, se richiesto da arruolati per l'intero arco
   di  tempo indicato per seguire gli studi o la formazione religiosa
   in  questione  e  fino  al limite di eta' massima. La domanda puo'
   essere  presentata o inviata fino al giorno che precede la data di
   presentazione   alle   armi.   Essa   deve   essere  corredato  di
   dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, dalla quale risulti
   la  durata  del corso di studi e la facolta' o istituto presso cui
   e' frequentato;
   b. i Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie
   di  Porto  devono  accertare  con periodicita' annuale, sulla base
   della  documentazione  esibita,  la  permanenza  delle  condizioni
   previste dall'Accordo in questione;
   c.  il beneficio cessa allorche' i giovani si trovano in una delle
   seguenti condizioni:
   1) perdono la qualita' richiesta dall'Accordo;
   2) compiono   l'eta'   massima,  in  analogia  a  quanto  previsto
      dall'art.  3,  comma  1,  del D.lgs. 504/1997, o il 28o anno se
      novizi;
   3) rinunciano al beneficio.
   A  seguito  ditali eventi gli arruolati senza visita devono essere
   precettati  a  visite  di leva e i gia' arruolati interessati alla
   chiamata  alle  armi,  salvo  la  possibilita'  di  chiedere altro
   beneficio  di rinvio, dispensa o esonero dal servizio militare cui
   abbiano titolo;
   d.  la  delibera  da apportare sui documenti di leva e matricolari
   degli iscritti e':
   - "Arruolato  senza  visita,  quale  ammesso  al  beneficio di cui
      all'art.  4, comma 3, dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede
      legge 12 1/1985 fino al .............. quale ............ ".
   La  variazione da apportare sui documenti matricolari, allorche' i
   richiedenti risultano gia' arruolati, e':
   - "Ammesso  ai  beneficio di cui all'art. 4, comma 3, dell'Accordo
      tra   l'Italia   e  la  Santa  Sede  legge  121/1985,  fino  al
      ............... quale .............."
   Tali  annotazioni  sono valide per l'intero periodo e sono seguite
   dalla seguente:
   - "Cessa/decade   dal  beneficio  di  cui  all'art.  4,  comma  3,
      dell'Accordo  tra  l'Italia e la Santa Sede legge 121/1985, per
      ........... deve essere chiamato a visita di leva nel trimestre
      successivo".
   2.  L'interpretazione  letterale  e  logica dell'art. 15, comma 2,
della  legge 11.8.84, n. 449, dell'art. 13 della legge 8.3.89, n. 101
e  dell'art. 14 della legge 22.11.88, n. 516 consente di estendere le
considerazioni  in  premessa  al  precedente para 1., rispettivamente
agli  studenti  della facolta' teologica valdese, agli studenti della
scuola  rabbinica  Margulies  -  Disegni di Torino, dei corsi medio e
superiore  dei  collegio  rabbinico  italiano  di Roma e delle scuole
rabbiniche   approvate  dall'Unione  e  agli  studenti  dell'istituto
avventista di cultura biblica.
   Ne consegue che:
   a.  il  beneficio  e' concesso per l'intero arco di tempo indicato
   dalla  facolta'  o istituto per seguire gli studi e fino al limite
   d'eta'  massima.  La domanda puo' essere presentata o inviata agli
   Enti  di  cui al precedente para 1.a. fino ai giorno precedente la
   data  di  presentazione  alle  armi. Essa deve essere corredata di
   dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, dalla quale risulti
   la  durata  del corso di studi e la facolta' o istituto presso cui
   e' frequentato;
   b. i Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie
   di  Porto  devono  accertare,  con periodicita' annuale sulla base
   della  documentazione  esibita,  la  permanenza  delle  condizioni
   previste dalla sopracitata legge;
   c.  il beneficio cessa allorche' i giovani si trovano in una delle
   seguenti condizioni:
   1) terminano o abbandonano gli studi;
   2) compiono l'eta' massima in analogia a quanto previsto dall'art.
      3, comma 1, del D.lgs. 504/1997;
   3) rinunciano al beneficio.
   A seguito  di  tali  eventi devono essere adottati i provvedimenti
      indicati al precedente para 1.e);
   d.  la  delibera  da apportare sui documenti di leva e matricolari
   degli iscritti e':
   - "Arruolato  senza  visita quale ammesso al beneficio di cui alla
      legge  449/1984,  o  legge  101/1989  o  legge 516/1988 fino al
      .......... quale .............. ".
   La  variazione da apportare sui documenti matricolari, allorche' i
   richiedenti sono gia' stati arruolati, e':
   - "Ammesso  al  beneficio  di  cui  alla  legge  449/1984  o legge
      101/1989  o  legge  516/1988  fino  al  ................. quale
      ..............".
   Tali  annotazioni  sono valide per l'intero periodo e sono seguite
   dalla seguente:
   - "Cessa/decade  dal  beneficio di cui alla legge 449/1984 o legge
      101/1989 o legge n. 516/1988 per .................. deve essere
      chiamato a visita di leva nel trimestre successivo".

                            TITOLO OTTAVO

                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE

   1.  La  continuazione  nel beneficio del ritardo degli obblighi di
leva  in  favore  degli  studenti  immatricolati nell'anno accademico
1997/98  o negli anni precedenti, che frequentano un corso di diploma
universitario  o  di laurea, e' disciplinata dall'art. 19 della legge
191/1975,  modificato  dall'art.  10 della legge 24 dicembre 1986, n.
958  e dalle disposizioni previste dalla circolare LEV. C. 16/UDG del
31/5/90,  in  particolare: Titolo II, para 2.c., 4.c., Titolo IV para
4.b., c., Titolo VII para 1.a., b..
   2.  La  posizione  militare  degli  arruolati in possesso, da data
precedente  all'8.11.95,  dell'autorizzazione all'espatrio per motivi
di  studio  continua  ad essere regolata dalle disposizioni di cui al
Titolo  III,  capo IV della circolare LEV. C. 23/UDG del 18/10/90. La
posizione  degli autorizzati dopo tale data, ma prima del 31 dicembre
1998,  rimane  regolata  invece dal Titolo VI para 2. della circolare
LEV. C. 16/UDG del 31/5/90.

                             TITOLO NONO

                         DISPOSIZIONI FINALI

1.  Non e' regolata dalla presente circolare la posizione dei giovani
che, ammessi a dispensa dalla presentazione alle anni quali residenti
all'estero, ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 237/1964 o dell'art. 9,
comma   1,  del  D.Lgs.  504/1997,  rimpatriano  temporaneamente  per
compiere   un  regolare  corso  di  studio,  giusta  quanto  previsto
                   dall'art. 104 del citato D.P.R.
2.  A  decorrere  dal l gennaio 2001 e' abrogata la circolare LEV. G.
3/UDG  del  31/8/98  e  tutte  le  disposizioni  in  contrasto con la
                         presente circolare.
Le  modifiche  apportate  con  la presente edizione devono intendersi
     immediatamente vigenti, salvo quanto diversamente indicato.

                                     Il direttore generale: Criscuolo