CIRCOLARE 15 marzo 2002, n. LEV-C/88UDG (2 edizione aggiornata) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE LEVA RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO - MILITARIZZAZIONE MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI All'ispettorato RFC dell'Esercito Al Comando RFC/I Nord - Uff. RFC Al Comando militare della capitale - Uff. RFC Al Comando militare autonomo della Sicilia - Uff. RFC Ai Consigli di leva Ai Consigli di leva presso Maricentro Agli Uffici di leva Ai Distretti militari Agli Uffici di leva presso le capitanerie di porto Alle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari italiane all'estero e, per conoscenza Alla Presidenza della Repubblica Segr. Affari Militari Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Gabinetto del Ministro della Difesa Alla Segr. part. S.S.S. alla Difesa Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile All' Ordinamento Militare Al Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Gabinetto del Ministro Al Ministero degli Affari Esteri A D.G.I.E.P.M. - Uff. III (con annesse copie per le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari all'estero) Al Ministero dell'interno - D.G. Affari del Culto Div. C.A. Allo Stato Maggiore della Difesa Allo Stato Maggiore dell'Esercito Allo Stato Maggiore della Marina Allo Stato Maggiore dell'Aeronautica All'Ufficio del Segretario Generale Alla Direzione Generale del Personale Militare Ai Comandi Regioni Militari Ai Comandi Dipartimenti Militari Marittimi Al Comando Militare Marittimo Autonomo della Capitale Al Comando Militare Marittimo Autonomo della Sicilia Al Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna Ai Comandi Regioni Aeree REGISTRAZIONI AGGIUNTIVE E VARIANTI 1 ................................... 2 ................................... 3 ................................... 4 ................................... 5 ................................... PREMESSA Il decreto legislativo 24.12.1997, n. 504, recante adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, come e' noto, ha introdotto sostanziali innovazioni nella materia gia' regolata dal D.P.R. 14.2. 1964, n. 237, quale modificato dalla Legge 3 1.1.1975, n. 191, creando svariate problematiche per quanto attiene le procedure di ammissione al ritardo degli obblighi di leva e l'organizzazione delle operazioni di leva. Con la presente circolare, pertanto, si sono sottoposte a revisione tali procedure per fornire nuove direttive che semplificano gli adempimenti del cittadino e consentono una piu' equa distribuzione del carico di lavoro tra gli Organi della leva e del reclutamento. Tale finalita' e' stata raggiunta avvalendosi della recente normativa che pone a carico dell'Amministrazione procedente l'onere di accertare dati provenienti da altra Amministrazione, dati che il cittadino puo' limitarsi ad autocertificare. Cio' ha consentito, in un'ottica piu' favorevole, di permettere ai giovani che chiedono il ritardo degli obblighi di leva di certificare la sola iscrizione agli studi, lasciando agli Enti militari l'accertamento del requisito della frequenza agli stessi. In tal modo, tra l'altro e' possibile adottare, nei confronti dei precettati a visita nei primi nove mesi dell'anno, un solo provvedimento di ammissione al ritardo: quello che e' emanato all'atto della presentazione della domanda e che acquistera' piena efficacia allorche' si saranno concretizzali i requisiti previsti dalla legge, cioe' l'iscrizione, per gli studenti di scuola media superiore e l'immatricolazione, per gli studenti universitari. E' cosi' possibile assicurare la parita' di trattamento tra i giovani nati nei primi tre trimestri dell'anno e quelli nati nell'ultimo trimestre, parita' che poteva essere seriamente compromessa da una interpretazione letterale dell'art. 2, comma 4, del D.lgs. 504/97. Le direttive che seguono dovranno quindi essere lette ed applicate alla luce delle suindicate motivazioni. TITOLO PRIMO DESTINATARI DELLE NORME SUL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA 1. Studenti di istituti di istruzione di II grado (art. 2, comma 1, e art. 5, comma 1). Sono i giovani che in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea: a. frequentano l'ultimo, penultimo o terzultimo anno, indipendentemente dalla durata del corso di: 1) ogni tipo di istituto di istruzione di II grado statale o legalmente riconosciuto; 2) istituto di istruzione di II grado privato e sono contemporaneamente iscritti a sostenere gli esami di maturita' o di diploma, oppure gli esami di idoneita' all'ultima o penultima classe, presso istituti di cui al precedente punto 1); 3) istituto di formazione tecnica superiore (IFTS) per il cui accesso e' previsto il diploma di istruzione di I grado; 4) corsi medi o, se questi non siano previsti, corsi inferiori dei conservatori di musica statali o legalmente riconosciuti; 5) corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge 21.12,78, n. 845, o autorizzati da Italia Lavoro S.p.A., per il cui accesso e' previsto il diploma di istruzione di I grado; b. frequentano corsi di recupero e sono contemporaneamente iscritti a sostenere esami di idoneita' alla penultima o ultima classe di uno degli istituti indicati al precedente punto a. 1); c. frequentano corsi annuali post-diploma, integrativi di corsi di istruzione di II grado articolati in quattro anni; d. frequentano il corso di qualifica presso istituti professionali di Stato; e. frequentano il corso di diploma presso istituti professionali di Stato; f. sono candidati esterni agli esami di maturita' o di diploma presso istituti di cui al precedente punto a. 1). 2. Studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione Europea uno dei corsi di cui al precedente para 1., purche' il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano. 3. Studenti delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, statali o legalmente riconosciuti (art. 3, commi 1 e 3 e art. 5, comma 1). Sono i giovani che sono iscritti e frequentano in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea: a. corsi di laurea; b. corsi di diploma universitario; c. corsi di istruzione superiore presso conservatori di musica, accademie di belle arti, d'arte drammatica, di danza, etc.; d. scuole per operatori sanitari e istituti di formazione tecnica superiore (IFTS), per il cui accesso e' previsto il diploma di istruzione di II grado; e. corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge 845/1978, per il cui accesso e' previsto il diploma di istruzione di II grado; f. corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, perfezionamento, formazione, master di specializzazione o perfezionamento, nonche' scuole a ordinamento speciale post-laurea, per accedere ai quali e' prevista la laurea, purche' attivati o istituiti presso Universita' statali o legalmente riconosciute; g. istituti cattolici in Italia, quali allievi interni, per compiere gli studi preparatori per le missioni; h. la facolta' battista e la facolta' teologica wesleiana. 4. Studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell'Unione Europea uno dei corsi di cui al precedente para 3., purche' il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano. TITOLO SECONDO AMMISSIONE, CONTINUAZIONE E CESSAZIONE DEL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA DEGLI STUDENTI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 1. L'ammissione al beneficio dei ritardo ai sensi dell'art. 2, comma 1, e' possibile a condizione che il giovane, nell'anno in cui per la prima volta e' chiamato a visita di leva: a. avanzi apposita domanda entro il termine indicato al successivo Titolo IV para 2. in relazione al singolo caso; b. documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al Titolo I para 1. o 2., o faccia riserva di documentario entro i termini previsti dalla legge; c. non abbia compiuto o compia il 22o anno di eta' nell'anno in cui richiede il beneficio; d. non abbia precedentemente rinunciato a chiedere il beneficio. 2. La continuazione del beneficio dei ritardo e' possibile a condizione che il giovane: a. avanzi apposita domanda entro ii termine indicato al successivo Titolo IV para 2. in relazione al singolo caso; b. documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al Titolo I para 1. o 2., o faccia riserva di documentario entro i termini previsti dalla legge; c. non abbia gia' conseguito il diploma di istruzione secondaria di II grado, salvo che non sia iscritto e frequenti uno dei corsi indicati al Titolo I para 1.a. 5); d. non abbia fruito per tre volte del beneficio dei ritardo; e. non abbia compiuto o compia il 22o anno di eta' nell'anno in cui richiede il beneficio; f. non abbia precedentemente rinunciato al beneficio. 3. La cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorche' il giovane: a. abbandona definitivamente gli studi; b. ha fruito per tre volte del beneficio dei ritardo; c. compie il 22o anno di eta'; d. rinuncia ai beneficio. 4. Valutazioni per il riconoscimento delle condizioni. Coloro che frequentano nei Paesi dell'Unione Europea corsi post-diploma di lingua possono ottenere il beneficio previsto dall'art. 5, comma 1, a condizione che detti corsi siano svolti presso Universita' statali o legalmente riconosciute e siano obbligatori per la frequenza di corsi di laurea o di diploma universitario istituiti presso la medesima universita'. TITOLO TERZO AMMISSIONE, CONTINUAZIONE E CESSAZIONE DEL RITARDO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI E DEI LAUREATI 1. L'ammissione al beneficio del ritardo ai sensi dell'art. 3 e' possibile a condizione che il giovane: a. avanzi apposita domanda entro il termine indicato al successivo Titolo IV para 2. in relazione al singolo caso; b. documenti di trovarsi in una delle situazioni previste al Titolo I para 3. o 4., o faccia riserva di documentarIo entro i termini previsti dalla legge; c. non abbia fruito per tre volte dei beneficio del ritardo per la frequenza di corso di istruzione secondaria di II grado; d. non abbia precedentemente rinunciato al beneficio. 2. La continuazione nel beneficio dei ritardo e' possibile a condizione che il giovane: a. avanzi apposita domanda entro il termine indicato al successivo Titolo IV para 2., in relazione ai singolo caso; b. se immatricolato nell'anno accademico 1998/99 o seguente, documenti d'attendere agli studi nel modo voluto dall'art. 3, comma 2; se immatricolato nell'anno accademico 199 7/98 o precedente, nel modo voluto dall'art. 19, III comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191; dall0 gennaio 2004, se appartenenti alla Cl. 85 e precedente, nel modo voluto dall'art. 9 comma 2, del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215; c. se immatricolato nell'anno accademico 1997/98 o precedenti, non abbia gia' fruito del beneficio per un numero di anni pari alla durata legale del corso frequentato aumentato di tre anni, salvo che non si trovi nelle condizioni indicate ai successivo punto e.; d. non abbia gia' conseguito la laurea o diploma equivalente, salvo quanto previsto al successivo punto e.; e. se gia' in possesso di laurea, sia iscritto ad uno dei corsi di cui al Titolo I para 3.f; f. se gia' in possesso di diploma universitario, sia iscritto ad un corso di laurea; g. non abbia precedentemente rinunciato ai beneficio. 3. La cessazione del beneficio del ritardo si verifica allorche' il giovane: a. porta a termine gli studi, compresi i corsi di cui al Titolo I para 3.f.; b. abbandona definitivamente gli studi; c. compie l'eta' indicata dall'art. 3, comma 1, in relazione al corso seguito. Tale eta', per gli iscritti a corsi superiori di durata biennale e' quella del 24o anno. Per i giovani iscritti ai corsi indicati ai Titolo I para 3.f e' quella dei 29o anno, per quelli iscritti ai corsi di cui alla iett. g. o h. e' del 26o anno; d. rinuncia al beneficio. 4. Valutazioni per il riconoscimento delle condizioni: a. l'ammissione al beneficio previsto dall'art. 3, comma 1, e' consentita ai frequentatori dei corsi superiori dei conservatori musicali, anche quando manchi il relativo corso medio; b. la continuazione nel beneficio previsto dall'art. 3, comma 1, e' ammessa anche per coloro che siano passati ad altro corso di studi di pan livello, purche' sia dimostrato il rendimento ottenuto (a prescindere se nel corso abbandonato o in quello intrapreso) nel modo indicato al precedente pura 2.b.; c. la continuazione nel beneficio previsto dall'art. 3, comma 3, a favore dei laureati iscritti a un secondo corso tra quelli indicati al Titolo I para 3.f., eammessa a condizione che sia stato superato il primo, o, in caso contrario, che si tratti di corso di tipologia diversa dal primo, purche' tra quelli previsti dall'art. 3, comma 3; d. coloro che frequentano nei Paesi dell'Unione Europea corsi post-laurea di lingua possono ottenere il beneficio previsto dall'art. 5, comma 1, a condizione che detti corsi siano svolti presso Universita' statali o legalmente riconosciute e siano obbligatori per la frequenza di corsi di specializzazione o perfezionamento istituiti presso la medesima universita'. TITOLO QUARTO DOMANDA, TERMINI E DOCUMENTAZIONE 1. La domanda per l'ammissione al beneficio dei ritardo, sottoscritta dallo studente e, se minorenne, anche dal genitore, puo' essere formulata con lo specifico stampato allegato al precetto di Leva (fac-simile in all. 1), quella per la continuazione nel beneficio stesso con lo stampato disponibile presso i Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto/Uffici Con-solari (fac-simile in all. 2). I giovani devono indirizzare la domanda al competente Ufficio di Leva se chiedono il ritardo per la prima volta, al competente Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto se hanno gia' ottenuto il ritardo nell'anno precedente. I residenti all'estero devono inviare la domanda per il tramite dell'Autorita' Diplomatica o Consolare italiana. La domanda puo' essere presentata o inviata mediante Raccomandata A.R.; in tutti i casi in cui non sia presentata dall'interessato essa deve essere accompagnata da copia dei documento di riconoscimento di quest'ultimo. L'ente ricevente e' tenuto a prendere in carico le domande presentate cd a rilasciarne ricevuta, a prescindere dal loro eventuale accoglimento. E' consentito l'invio delle domande anche per il tramite di Istituti scolastici o universitari i quali, in tale ipotesi, si impegnano ad inviarle entro i termini di legge ai competenti Organi, corredate delle certificazioni di studio degli interessati. I giovani chiamati per la prima volta a visita di leva che desiderano ottenere il ritardo degli obblighi di leva e ritengono di possederne i requisiti, devono presentare o inviare la domanda, senza sottoporsi a visita, entro la data indicata nel precetto personale per la visita. La mancata osservanza ditale termine unitamente alla mancata presentazione a visita comporta la dichiarazione di renitenza. 2. Il termine perentorio previsto dagli art. 2, comma 4. e 3, comma 8, non oltre il quale i sottoelencati giovani devono presentare o inviare la domanda, per ottenere il beneficio del ritardo, e' il: a. 30 SETTEMBRE: - per i giovani chiamati a visita di leva nei primi 9 mesi dell'anno; - per i giovani che hanno gia' fruito del beneficio del ritardo nell'anno precedente e che frequentano un corso di istruzione secondaria di II grado o il 1o anno di un corso universitario; il=3; b. 31 DICEMBRE: - per i giovani chiamati a visita di leva negli ultimi 3 mesi dell'anno; - per i giovani che hanno gia' fruito dei beneficio dei ritardo nell'anno precedente per la frequenza di un corso di livello universitario o di un corso post-laurea; c. GIORNO DI PRESENTAZIONE A VISITA INDICATO NEL PRECETTO DI LEVA: - per i giovani chiamati a visita di leva nella seduta speciale; il=3; d. GIORNO CHE PRECEDE LA DATA DI PRESENTAZIONE ALLE ARMI INDICATO NELLA CARTOLINA PRECETTO: - per i giovani che hanno acquisito la condizione prevista dall'art. 2 o dall'art. 3 dopo la scadenza dei termine o dopo la visita di leva per cause non imputabili alla loro volonta'; - per i giovani che non hanno chiesto il beneficio del ritardo pur possedendone i requisiti, perche' entro i termini previsti dalla legge per tale richiesta non vi erano tenuti non essendo soggetti alla leva (gia' riformati), obbligati alla ferma di leva (gia' stranieri), o essendo dispensati dalla presentazione alle armi (gia' residenti all'estero), o rinviati per i motivi previsti dalla legge etc.; il=3; e. 15o GIORNO DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO QUALORA SUCCESSIVO AI TERMINI INDICATI NELLE PRECEDENTI LETT. a., b., c.: - per i giovani che hanno chiesto ma non ottenuto altro beneficio di leva, purche' non abbiano precedentemente rinunciato al beneficio dei ritardo. Al momento della presentazione della domanda gli studenti dell'ultimo anno di un corso di istruzione secondaria di II grado possono chiedere (facsimile in all. 3) di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno successivo (art. 2, comma 6). Tale domanda non preclude tuttavia la possibilita' di richiedere successivamente ulteriore ritardo, entro i termini di legge, sempreche' ricorrano le condizioni indicate al Titolo II para 2 o Titolo III para 2. 3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, deve essere allegata alla domanda o comunque presentata o inviata non oltre i termini indicati al precedente para 2. o all'art. 3, comma 8 b), del D.Lgs. 504/97. Se inviata per posta deve essere accompagnata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante. Detta dichiarazione deve essere formulata utilizzando possibilmente l'apposito stampato allegato al precetto di leva o quello disponibile presso i competenti Uffici (ac-simile in all. 4 e 5). Diversamente, perche' sia valida, l'interessato deve dichiarare d'essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o contenenti dati non piu' rispondenti a verita'. La documentazione consiste: a. per gli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di II grado, chiamati a visita di leva nei primi 9 mesi dell'anno, che presentano la 1^ richiesta di ritardo, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'iscrizione all'anno scolastico successivo; per quelli chiamati negli ultimi 3 mesi dell'anno, e comunque per coloro che presentano le successive richieste, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'iscrizione all'anno scolastico in corso. Se l'istituto e' privato e' necessario allegare anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l'iscrizione a sostenere esami di idoneita' o di diploma presso istituti statali o legalmente riconosciuti. Se lo studente e' candidato esterno agli esami di diploma e' sufficiente solo quest'ultima dichiarazione; b. per gli studenti universitari che presentano la 1a richiesta di ritardo, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'immatricolazione/iscrizione ad istituto universitario o istituto superiore, statale o legalmente riconosciuto; c. per gli studenti universitari o ad essi equiparati che presentano la 2^ o le successive richieste, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'iscrizione e gli esami superati nel corso dell'anno solare; d. per gli iscritti ai corsi di formazione professionale, nella dichiarazione sostituti va di certificazione da cui risulti l'iscrizione e la natura giuridica del corso; e. per gli iscritti ai corsi indicati al Titolo I para 3.g., h., nella dichiarazione sostituti va di certificazione da cui risulti l'iscrizione; f. per gli iscritti a corsi successivi alla laurea, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'iscrizione e, negli anni successivi, anche il superamento nel corso dell'anno solare degli esami previsti dal piano formativo. Il giovane che non ha ancora perfezionato l'iscrizione/immatricolazione ad uno dei corsi indicati al precedente Titolo I puo' riservarsi di presentare o inviare la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione entro i termini previsti dalla legge. In tal caso egli e' ammesso con riserva al beneficio, la cui piena efficacia e' cosi' subordinata alla condizione della presentazione o invio, non oltre i citati termini, della predetta dichiarazione. 4. Non possono essere sostituiti dalla dichiarazione prevista dall'art. 46 del DPR. 445/00 i certificati di studio (iscrizione/immatricolazione/superamento esami) formati all'estero, qualora neanche la competente autorita' diplomatica o consolare italiana possa verificarne l'attendibilita'. In tal caso i certificati scritti in lingua straniera devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, effettuata da: a. perito traduttore, che non puo' essere mai l'interessato, e asseverata presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio; b. Autorita' Consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditato presso il Governo italiano; c. Autorita' Consolare italiana per i gia' trasferiti all'estero. Tali certificali, inoltre, devono essere legalizzati (salvo che non siano esenti dalla legalizzazione in base a specifici accordi internazionali) o quanto meno deve esserne attestata l'autenticita', da parte delle Autorita' Diplomatiche o Consolari italiane. TITOLO QUINTO CORSI DI STUDIO ALL'ESTERO 1. I giovani indicati al precedente Titolo I, para 1. e 3., che si iscrivono e frequentano nei paesi dell'Unione Europea corsi di studio aventi le caratteristiche previste in tali paragrafi, possono chiedere il ritardo degli obblighi di leva ai sensi dell'art. 5, comma i e ad essi si applicano le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, VI e VIII. 2. I giovani che si iscrivono e frequentano nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea corsi di studio individuabili per tipologia nelle categorie indicate al Titolo I, i cui titoli non sono riconosciuti dallo Stato italiano, non possono chiedere il ritardo del servizio militare ma devono munirsi dell'autorizzazione al soggiorno all'estero per motivi di studio ai sensi dell'art. 5, comma 2. Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella circolare relativa all'espatrio, residenza e soggiorno all'estero. 3. Gli allievi interni presso Istituti cattolici o di culti ammessi dallo Stato italiano aventi sede all'estero, non possono chiedere il ritardo dei servizio militare ma la dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30/12/97, n. 504 in applicazione dell'art. 109 DPR 14 febbraio 1964, n. 237 Anche ad essi si applicano le disposizioni contenute nella circolare citata al precedente pura 2. TITOLO SESTO PROCEDURE Gli Organi della Leva e del Reclutamento devono seguire, sulla base della richiesta dei giovani, le seguenti procedure: 1. Prime richiesta di ritardo degli obblighi di leva a. Gli Uffici di Leva: 1) esaminano e valutano le domande di ritardo degli obblighi di leva presentate o inviate dagli iscritti di leva, ivi comprese quelle pervenute per il tramite dell'Autorita' Diplomatica o Consolare italiana e quelle in cui viene fatta riserva di presentazione della documentazione. Richiamano l'attenzione degli interessati sull'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del DPR. 445/00 (fac-simile in all. 4/5); 2) accertano la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del precitato art. 46, avvalendosi laddove necessario dello Schema di protocollo, come da fac-simile in all. 6, per l'interscambio di informazioni tra amministrazioni procedenti e certificanti, fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, o di qualsiasi altro mezzo telematico o informatico; 3) decidono in merito all'ammissione o non al beneficio del ritardo, tenendo presente che in caso di accoglimento della domanda, questo e' concesso fino al 30 settembre dell'anno successivo a quello della richiesta, o 31 dicembre per i giovani che hanno titolo al ritardo a norma dell'art. 3 del D.Lgs. 504/9 7. Per coloro che si sono riservati di documentare il possesso dei requisiti, non essendo ancora iscritti per l'anno successivo ad un corso di istruzione secondaria di II grado o universitario, il beneficio concesso "con riserva" viene revocato qualora gli interessati non provvedano a rimettere la documentazione probante entro il termine previsto dalla legge. Il Capo Ufficio e' responsabile del provvedimento; 4) comunicano agli interessati l'esito delle domande entro 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse (fac-simile in all. 7/8/9); 5) inviano al competente Consiglio di Leva le schede personali degli iscritti ammessi/ammessi con riserva al ritardo, apponendovi la relativa annotazione; 6) riprecettano a visita di leva i giovani le cui domande sono state respinte. b. Le Autorita' Diplomatiche e Consolari italiane: of=3; 1) verificano che le domande di ritardo degli obblighi di leva, presentate o inviate da giovani che frequentano corsi di studio nei Paesi dell'Unione Europea, siano corredate della documentazione di cui al precedente Titolo IV para 3. e, quando necessario, le integrano con le indicazioni utili alla comparazione dei sistemi valutativi adottati dalle istituzioni scolastiche/accademiche locali con quelli italiani. Qualora la documentazione non sia completa, assumono comunque a protocollo la domanda invitando gli interessati ad integrarla; 2) accertano la veridicita' della predetta dichiarazione, in qualita' di responsabili della documentazione; 3) inviano le domande e la documentazione agli uffici indicati, a seconda dei casi, alla precedente lett. a. o alla successiva lett. d. per i rispettivi adempimenti, avendo cura di informare tempestivamente gli stessi nei caso in cui si presuma che queste non possano pervenire entro i termini indicati al precedente Titolo IV para 2. Anche nel caso in cui sia in corso l'accertamento di cui al precedente punto 2), le Autorita' Diplomatiche e Consolari dovranno sollecitamente informare i predetti Uffici di Leva della presentazione della domanda, onde evitare che vengano adottati nei riguardi degli interessati provvedimenti a loro sfavorevoli; 4) a richiesta dei Distretti Militari e degli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, verificano la frequenza scolastica degli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di II grado, fatta eccezione per i candidati esterni agli esami di diploma. c. I Consigli di Leva: 1) appongono sulle liste di leva e sulla scheda personale dei giovani ammessi al ritardo la seguente delibera: "Arruolato senza visita, quale ammesso (oppure "ammesso con riserva") al ritardo degli obblighi di leva, ai sensi dell'art. .....(2/3) ........... del D.lgs. 504/1997"; 2) trasmettono ai Distretti Militari gli elenchi e i fascicoli degli arruolati senza visita, sia dei beneficiari del ritardo che degli ammessi con riserva a detto beneficio. d. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto: 1) trascrivono, i primi, sui documenti matricolari degli interessati l'annotazione di cui alla precedente lett. c. 1), i secondi sull'apposito registro mod. D.M./0617 i nominativi dei giovani arruolati senza visita ed ammessi ai ritardo; 2) accertano, avvalendosi laddove necessario dello Schema di protocollo indicato alla precedente lett. a. 2), o di qualsiasi altro mezzo telematico o informatico, la frequenza scolastica degli studenti di istituti di istruzione secondaria di II grado ammessi ai ritardo, fatta eccezione per i candidati esterni agli esami di diploma. Con gli stessi mezzi verificano inoltre, anche a campione, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione effettuate ai sensi dell'art. 46 del DPR. 445/00 dai giovani iscritti in Italia a corsi di studio; 3) comunicano ai giovani ammessi al ritardo, i quali hanno sciolto la riserva inviando la prescritta documentazione entro i termini fissati dalla legge, la data non oltre la quale devono presentare o inviare la domanda per continuare in seguito a fruire di tale beneficio (facsimile in all. 10). Apportano sui loro documenti matricolari la seguente annotazione: "E' sciolta la riserva essendosi verificata la condizione cui era subordinata la piena efficacia dei provvedimento di ammissione al ritardo degli obblighi di leva"; 4) determinano e comunicano (fac-simile in all. 11) il provvedimento di revoca dell'ammissione con riserva al ritardo degli obblighi di leva nei confronti di quelli che, entro i termini previsti, non hanno sciolto la riserva o dimostrato la sussistenza delle condizioni indicate dalla legge. Adottano analoghi provvedimenti nei riguardi di coloro che risultano non frequentare gli istituti di istruzione secondaria di II grado presso cui sono iscritti, fatta eccezione per i candidati esterni di cui ai precedente punto 2). In entrambi i casi apportano sui documenti matricolari degli interessati la seguente variazione: "Revocato il provvedimento di ammissione con riserva/ammissione al ritardo degli obblighi di leva dal..........deve essere chiamato a visita nel trimestre successivo ai sensi dell'art........(2, comma 5/3, comma 7) D.Lgs. 504/97; 5) respingono le domande di ritardo presentate dai giovani sottoposti a visita e arruolati, in quanto da ritenere disponibili al servizio militare. Respingono altresi' le domande di ritardo dei giovani sottoposti a visita e dichiarati rivedibili, presentate dopo i termini previsti dalla legge, fatto salvo in entrambi i casi quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente Titolo IV para 2.d; 6) inviano all'Ufficio di Leva gli elenchi dei giovani arruolati senza visita cui e' stato revocato il beneficio del ritardo, per la conseguente riprecettazione. Il Capo Ufficio reclutamento e' responsabile dei procedimenti descritti ai precedenti punti 1), 2), 3) e 6); il Comandante del Distretto Militare, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 4) e 5); il Capo Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto, di tutti quelli citati. 2. Richiesta di ritardo degli obblighi di leva dei renitenti Per i giovani dichiarati renitenti nelle sedute di leva della classe in corso o in quelle precedenti, che presentano o inviano domanda di ritardo degli obblighi di leva devono essere seguite, in considerazione delle disposizioni introdotte a decorrere dal 31 dicembre 1998 dal D.Lgs. 504/1997, le seguenti procedure: a. gli Uffici di Leva, qualora sussistano le condizioni che danno titolo al ritardo: 1) accolgono la domanda: a) dei giovani dichiarati renitenti in epoca precedente alla data del 31.12.1998; b) dei giovani renitenti dei primi tre trimestri dell'anno, purche' presentata o inviata entro il 30 settembre dello stesso anno; c) dei renitenti dell'ultimo trimestre dell'anno, purche' presentata entro la data di chiusura della leva (31 dicembre); d) dei renitenti della seduta speciale, purche' inviata entro la data di presentazione a visita di leva nel precetto personale; 2) respingono la domanda presentata o inviata da renitenti che non si trovano in alcuna delle condizioni indicate al precedente punto 1); 3) pongono in essere gli adempimenti successivi ai provvedimenti di cui sopra, attenendosi a quanto disposto al precedente para 1.a. 4), 5) e 6); b. i Consigli di Leva, senza sottoporre a visita gli interessati: 1) rinviano ad altra seduta, nell'ambito del trimestre, i giovani che si ha motivo di ritenere abbiano inoltrato la domanda di ritardo in tempo utile; 2) annullano la nota di renitenza nei confronti dei renitenti di cui al punto a. 1) b), e), d) che risultano aver inviato la domanda di ritardo entro il termine di legge ed entro la data di presentazione a visita di leva indicata nel precetto, anche se pervenuta all'Ente di competenza successivamente; 3) cancellano la nota di renitenza nei riguardi di coloro che si trovano in una delle condizioni previste al precedente punto a. 1), la cui mancata presentazione a visita di leva nella data indicata nella cartolina precetto e' stata giustificata; 4) denunciano all'A.G.O., i renitenti nei confronti dei quali non sono stati adottati i provvedimenti di cui ai precedenti punti 2) e 3); 5) pongono in essere gli adempimenti previsti al precedente para 1. c. 3. Seconda o successive richieste di ritardo degli obblighi di leva a. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto: 1) esaminano e valutano le domande dei giovani che chiedono la continuazione del ritardo degli obblighi di leva, ivi comprese quelle pervenute per il tramite delle Autorita' Diplomatiche e Consolari italiane e quelle in cui viene fatta riserva di presentazione della documentazione. Richiamano l'attenzione degli interessati sull'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del DPR 445/00 (fac-simile in all. 4/5). Applicano agli immatricolati all'anno accademico 1997/98 o precedente le disposizioni previste dal Titolo VII para 1.a., b., d., e 2. della circolare LEV. C. 16/UDG del 31.5.90; 2) compiono l'accertamento previsto al precedente para 1. d.2); 3) apportano sui documenti matricolari degli interessati, in caso di accoglimento della domanda, la seguente variazione: "Continua il beneficio del ritardo degli obblighi di leva ai sensi dell'art ............... (2/3) ............ del D.Lgs. 504/1997, quale studente di ........................... 4) adottano e comunicano (fac-simile in all. 12) il provvedimento di cessazione o decadenza dai beneficio nei riguardi di coloro che non si trovano piu' nelle condizioni previste dalle norme per continuare a fruirne. Apportano sui documenti matricolari degli stessi la seguente variazione: "E' cessato/decaduto dal beneficio del ritardo degli obblighi di leva dal ........... deve essere chiamato a visita di leva nei trimestre successivo ai sensi dell'art. .............. (2, comma 5/3, comma 7) D.Lgs. 504/97"; 5) per gli immatricolati all'anno accademico 1997/98 o precedente apportano le variazioni previste dalla circolare indicata al punto 1); 6) comunicano agli interessati il provvedimento di accoglimento, diniego o ammissione con riserva al beneficio del ritardo (fac-simile in all. 7/8/9) entro 90 giorni dalla data di ricezione delle domande; 7) provvedono agli adempimenti indicati al precedente para 1. d.3. e 4., quando ne ricorrono le condizioni; 8) segnalano agli Uffici di Leva, per la riprecettazione a visita, i giovani ammessi al ritardo per la prima volta in data successiva al 31.12.98, le cui domande di continuazione dei beneficio sono state respinte; 9) inviano ai frequentatori di ultimo anno di corso universitario o equivalente, che non compiono nell'anno l'eta' massima prevista dall'art. 3, comma 1, la seguente comunicazione: "Il titolo al ritardo degli obblighi di leva cessa con il termine degli studi. Qualora non intenda rinnovare la domanda per iscriversi a corsi di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca o a scuole a ordinamento speciale post-laurea, attivati o istituiti presso Universita' statali o legalmente riconosciute e voglia invece assolvere ai piu' presto gli obblighi di leva, la SV. dovra' inviare a questo Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, nel piu' breve tempo possibile dalla data di conseguimento della laurea o diploma equivalente, una dichiarazione in tal senso". L'invio della dichiarazione da parte dell'interessato determinera' la cessazione del ritardo degli obblighi di leva per termine degli studi; il mancato invio della stessa, invece, non influira' sulla posizione militare del giovane che potra' rinnovare la richiesta del beneficio dei ritardo entro i termini prescritti, fino alla sua naturale scadenza. b. Le Autorita' Diplomatiche e Consolari italiane: 1) provvedono a porre in essere gli adempimenti indicati al precedente para 1.b. 1) e 2); 2) inviano le domande e la documentazione al competente Distretto Militare o Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, per gli adempimenti di cui alla precedente lett. a.. 4. Ulteriori disposizioni a. i giovani che effettuano rinuncia al ritardo degli obblighi di leva, sia presentando l'apposita dichiarazione indicata all'art. 4 (fac-simile in all. 13), sia nel contesto di domande che la prevedono, cessano dai beneficio stesso. Pertanto i Distretti Militari provvedono, dopo aver segnalato ai competenti Uffici di Leva i nominativi ditali giovani per la conseguente precettazione, ad apportare sulla documentazione matricolare degli interessati la variazione indicata ai precedente para 3.a. 4), e ad inviare agli stessi la comunicazione di cui fac-simile in all. 12. b. La richiesta di benefici di leva, nella quale non sia espressamente fatto riferimento alla rinuncia al ritardo, non preclude la possibilita' di chiedere l'ammissione o la continuazione in tale beneficio, sempreche' la relativa domanda sia presentata o inviata non oltre il termine indicato al precedente Titolo IV para 2.e.. TITOLO SETTIMO LEGGI SPECIALI 1. L'interpretazione letterale e logica dell'art. 4, comma 3, dell'Accordo tra Italia e Santa Sede, ratificato con legge 25.3.1985, n. 121, consente di ritenere che i destinatari in esso indicati possono godere del beneficio previsto entro i limiti di eta' massima, a prescindere dalle condizioni specificatamente richieste per gli studenti. Ne consegue che: a. il beneficio e' concesso, dall'Ufficio di Leva, se richiesto da iscritti, dal Distretto Militare o Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, se richiesto da arruolati per l'intero arco di tempo indicato per seguire gli studi o la formazione religiosa in questione e fino al limite di eta' massima. La domanda puo' essere presentata o inviata fino al giorno che precede la data di presentazione alle armi. Essa deve essere corredato di dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la durata del corso di studi e la facolta' o istituto presso cui e' frequentato; b. i Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto devono accertare con periodicita' annuale, sulla base della documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dall'Accordo in questione; c. il beneficio cessa allorche' i giovani si trovano in una delle seguenti condizioni: 1) perdono la qualita' richiesta dall'Accordo; 2) compiono l'eta' massima, in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.lgs. 504/1997, o il 28o anno se novizi; 3) rinunciano al beneficio. A seguito ditali eventi gli arruolati senza visita devono essere precettati a visite di leva e i gia' arruolati interessati alla chiamata alle armi, salvo la possibilita' di chiedere altro beneficio di rinvio, dispensa o esonero dal servizio militare cui abbiano titolo; d. la delibera da apportare sui documenti di leva e matricolari degli iscritti e': - "Arruolato senza visita, quale ammesso al beneficio di cui all'art. 4, comma 3, dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede legge 12 1/1985 fino al .............. quale ............ ". La variazione da apportare sui documenti matricolari, allorche' i richiedenti risultano gia' arruolati, e': - "Ammesso ai beneficio di cui all'art. 4, comma 3, dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede legge 121/1985, fino al ............... quale .............." Tali annotazioni sono valide per l'intero periodo e sono seguite dalla seguente: - "Cessa/decade dal beneficio di cui all'art. 4, comma 3, dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede legge 121/1985, per ........... deve essere chiamato a visita di leva nel trimestre successivo". 2. L'interpretazione letterale e logica dell'art. 15, comma 2, della legge 11.8.84, n. 449, dell'art. 13 della legge 8.3.89, n. 101 e dell'art. 14 della legge 22.11.88, n. 516 consente di estendere le considerazioni in premessa al precedente para 1., rispettivamente agli studenti della facolta' teologica valdese, agli studenti della scuola rabbinica Margulies - Disegni di Torino, dei corsi medio e superiore dei collegio rabbinico italiano di Roma e delle scuole rabbiniche approvate dall'Unione e agli studenti dell'istituto avventista di cultura biblica. Ne consegue che: a. il beneficio e' concesso per l'intero arco di tempo indicato dalla facolta' o istituto per seguire gli studi e fino al limite d'eta' massima. La domanda puo' essere presentata o inviata agli Enti di cui al precedente para 1.a. fino ai giorno precedente la data di presentazione alle armi. Essa deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la durata del corso di studi e la facolta' o istituto presso cui e' frequentato; b. i Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto devono accertare, con periodicita' annuale sulla base della documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dalla sopracitata legge; c. il beneficio cessa allorche' i giovani si trovano in una delle seguenti condizioni: 1) terminano o abbandonano gli studi; 2) compiono l'eta' massima in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.lgs. 504/1997; 3) rinunciano al beneficio. A seguito di tali eventi devono essere adottati i provvedimenti indicati al precedente para 1.e); d. la delibera da apportare sui documenti di leva e matricolari degli iscritti e': - "Arruolato senza visita quale ammesso al beneficio di cui alla legge 449/1984, o legge 101/1989 o legge 516/1988 fino al .......... quale .............. ". La variazione da apportare sui documenti matricolari, allorche' i richiedenti sono gia' stati arruolati, e': - "Ammesso al beneficio di cui alla legge 449/1984 o legge 101/1989 o legge 516/1988 fino al ................. quale ..............". Tali annotazioni sono valide per l'intero periodo e sono seguite dalla seguente: - "Cessa/decade dal beneficio di cui alla legge 449/1984 o legge 101/1989 o legge n. 516/1988 per .................. deve essere chiamato a visita di leva nel trimestre successivo". TITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. La continuazione nel beneficio del ritardo degli obblighi di leva in favore degli studenti immatricolati nell'anno accademico 1997/98 o negli anni precedenti, che frequentano un corso di diploma universitario o di laurea, e' disciplinata dall'art. 19 della legge 191/1975, modificato dall'art. 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e dalle disposizioni previste dalla circolare LEV. C. 16/UDG del 31/5/90, in particolare: Titolo II, para 2.c., 4.c., Titolo IV para 4.b., c., Titolo VII para 1.a., b.. 2. La posizione militare degli arruolati in possesso, da data precedente all'8.11.95, dell'autorizzazione all'espatrio per motivi di studio continua ad essere regolata dalle disposizioni di cui al Titolo III, capo IV della circolare LEV. C. 23/UDG del 18/10/90. La posizione degli autorizzati dopo tale data, ma prima del 31 dicembre 1998, rimane regolata invece dal Titolo VI para 2. della circolare LEV. C. 16/UDG del 31/5/90. TITOLO NONO DISPOSIZIONI FINALI 1. Non e' regolata dalla presente circolare la posizione dei giovani che, ammessi a dispensa dalla presentazione alle anni quali residenti all'estero, ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 237/1964 o dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/1997, rimpatriano temporaneamente per compiere un regolare corso di studio, giusta quanto previsto dall'art. 104 del citato D.P.R. 2. A decorrere dal l gennaio 2001 e' abrogata la circolare LEV. G. 3/UDG del 31/8/98 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente circolare. Le modifiche apportate con la presente edizione devono intendersi immediatamente vigenti, salvo quanto diversamente indicato. Il direttore generale: Criscuolo