Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  n.  43  nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo
testo  unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate trascritte nelle
note.   Restano   invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.   Il   comma   8-bis  dell'articolo 12  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, ((di cui al)) decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' sostituito dai seguenti:
  "8-bis.  Nel  caso  che  non  siano  state  presentate  istanze  di
affidamento  ((per  mezzi di trasporto sequestrati,)) si applicano le
disposizioni  dell'articolo 301-bis,  comma  3, del testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, ((di cui al)) decreto
del   Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  ((e
successive modificazioni)).
  8-ter.   La  distruzione  puo'  essere  direttamente  disposta  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dalla  autorita' da lui
delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
  8-quater.  Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi
del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione.
  8-quinquies.   I   beni   acquisiti   dallo   Stato  a  seguito  di
provvedimento  definitivo  di  confisca  sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione  o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso
ai sensi del comma 8 ((ovvero sono alienati o distrutti)). I mezzi di
trasporto  non  assegnati,  o  trasferiti  per le finalita' di cui al
comma   8,   sono   comunque   distrutti.  Si  osservano,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  gestione  e
destinazione  dei  beni  confiscati.  ((Ai  fini della determinazione
dell'eventuale     indennita',     si     applica    il    comma    5
dell'articolo 301-bis  del  citato  testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973, n. 43, e successive
modificazioni.")).
  2.  Ai  commi  3, 4 e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, ((di cui al)) decreto
del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni,   la   parola:   "rottamazione"  e'  sostituita  dalla
seguente:  "distruzione".  Al  comma  3  sono  altresi'  soppresse le
parole: "mediante distruzione".

                       Riferimenti normativi:

    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge qui pubblicata:
    "Art.  12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Legge
6 marzo  1998,  n.  40, art. 10). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu'  grave  reato,  chiunque  compie  attivita'  dirette  a favorire
l'ingresso  degli  stranieri nel territorio dello Stato in violazione
delle  disposizioni  del  presente  testo  unico  e'  punito  con  la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
    2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale,
non  costituiscono  reato  le  attivita'  di  soccorso  e  assistenza
umanitaria  prestate  in  Italia  nei  confronti  degli  stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
    3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da
tre  o  piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di  cinque  o  piu'  persone,  e nei casi in cui il fatto e' commesso
mediante  l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di
documenti  contraffatti,  la  pena  e'  della reclusione da quattro a
dodici  anni  e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero
di  cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo
unico.  Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione,
ovvero  riguarda  l'ingresso  di  minori  da  impiegare  in  ativita'
illecite  al  fine  di  favorirne  lo  sfruttamento, la pena e' della
reclusione  da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni  per  ogni  straniero  di cui e' stato favorito l'ingresso in
violazione del presente testo unico.
    4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in
flagranza   ed  e'  disposta  la  confisca  del  mezzo  di  trasporto
utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della
pena  su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque
con  giudizio  direttissimo,  salvo  che  siano  necessarie  speciali
indagini.
    5.  Fuori  dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto  non  costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
un  ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero
o  nell'ambito  delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce  la  permanenza  di  questi  nel  territorio dello Stato in
violazione  delle  norme  del  presente testo unico, e' punito con la
reclusione  fino  a  quattro  anni  e con la multa fino a lire trenta
milioni.
    6.  Il  vettore  aereo,  marittimo  o  terrestre,  e'  tenuto  ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti
richiesti  per  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,  nonche' a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a
bordo  dei  rispettivi  mezzi  di trasporto di stranieri in posizione
irregolare.  In  caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi
di  cui  al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta
la  sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana  inerenti  all'attivita'  professionale svolta e al mezzo di
trasporto  utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
    7.  Nel  corso  di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle  immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di  cui  all'art.  11,  comma  3,  gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza   operanti   nelle   province  di  confine  e  nelle  acque
territoriali  possono  procedere  al  controllo  e alle ispezioni dei
mezzi  di  trasporto  e  delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale  regime  doganale,  quando,  anche in relazione a specifiche
circostanze  di  luogo  e  di  tempo,  sussistono  fondati motivi che
possano  essere  utilizzati  per  uno dei reati previsti dal presente
articolo.  Dell'esito  dei  controlli  e  delle  ispezioni e' redatto
processo   verbale   in  appositi  moduli,  che  e'  trasmesso  entro
quarantotto  ore  al  procuratore  della  Repubblica  il quale, se ne
ricorrono  i  presupposti,  lo convalida nelle successive quarantotto
ore.  Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono  altresi'  procedere  a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di procedura
penale.
    8.  I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di  polizia
finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione dei reati previsti dal
presente   articolo,   sono   affidati   dall'autorita'   giudiziaria
procedente  in  custodia  giudiziale,  salvo  che  vi ostino esigenze
processuali,  agli  organi  di  Polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego  in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o  ad  altri  enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi di trasporto non possono
essere  in  alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,
le  disposizioni  dell'art.  100,  commi 2 e 3, del testo unico delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
    8-bis.  Nel  caso  che  non  siano  state  presentate  istanze di
affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si applicano le
disposizioni  dell'art.  301-bis,  comma  3,  del  testo  unico delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n. 43, e successive
modificazioni.
    8-ter.  La  distruzione  puo'  essere  direttamente  disposta dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dalla  autorita' da lui
delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
    8-quater.  Con  il  provvedimento  che  dispone la distruzione ai
sensi   del  comma  8-ter  sono  altresi'  fissate  le  modalita'  di
esecuzione.
    8-quinquies.   I   beni   acquisiti  dallo  Stato  a  seguito  di
provvedimento  definitivo  di  confisca  sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione  o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso
ai  sensi  del  comma  8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di
trasporto  non  assegnati,  o  trasferiti  per le finalita' di cui al
comma   8,   sono   comunque   distrutti.  Si  osservano,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  gestione  e
destinazione  dei  beni  confiscati.  Ai  fini  della  determinazione
dell'eventuale  indennita',  si  applica il comma 5 dell'art. 301-bis
del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
    9.  Le  somme  di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei  reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro
ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni confiscati, sono
destinate   al   potenziamento   delle  attivita'  di  prevenzione  e
repressione  dei  medesimi  reati,  anche  a  livello  internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa  con  le  forze di Polizia dei Paesi interessati. A
tal  fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio  dello  Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste,  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica ".
    - Si   riporta   il  testo  dell'art.  301-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
    "Art.  301-bis  (Destinazione  di beni sequestrati o confiscati a
seguito  di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti
in  pubblici  registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  natanti  e gli
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
anticontrabbando,   sono   affidati   dall'autorita'  giudiziaria  in
custodia  giudiziale agli organi di Polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di Polizia, ovvero possono essere affidati
ad  altri  organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici,
per  finalita'  di  giustizia,  di  protezione  civile  o  di  tutela
ambientale.
    2.  Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria  dei  veicoli,  dei  natanti  e  degli aeromobili sono a
carico dell'ufficio o comando usuario.
    3.  Nel  caso  in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in
custodia  giudiziale  ai  sensi  del comma 1, i beni sequestrati sono
ceduti  ai  fini  della  loro  distruzione,  sulla  base  di apposite
convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai
pubblici  registri  e'  eseguita  in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto, su richiesta dell'amministrazione finanziaria.
L'ispettorato  compartimentale  dei Monopoli di Stato e il ricevitore
capo  della  dogana,  competenti  per  territorio,  possono stipulare
convenzioni   per   la   distruzione   in  deroga  alle  norme  sulla
contabilita'  generale dello Stato, direttamente con una o piu' ditte
del settore.
    4.  L'ispettorato  compartimentale  dei  Monopoli  di  Stato o il
ricevitore  capo  della dogana, prima di procedere all'affidamento in
custodia  giudiziale  o  alla  distruzione  dei beni mobili di cui ai
commi  1  e  3,  devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo
dell'autorita'   giudiziaria  competente  per  il  procedimento,  che
provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
    5.  Nel  caso  di  dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i
quali  si  sia  proceduto  alla  distruzione  all'avente  diritto  e'
corrisposta  una  indennita'  sulla  base delle quotazioni di mercato
espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del
bene al momento del sequestro.
    6.  I  beni  mobili  di  cui  al comma 1, acquisiti dallo Stato a
seguito  di  provvedimento  definitivo di confisca, sono assegnati, a
richiesta,  agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali
enti  od  organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono
distrutti ai sensi del comma 3.
    7.  Sono  abrogati  i  commi  5,  6  e  7 dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
    8.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  della  giustizia,  emanato  ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente articolo".