IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni  di  indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
20 maggio  2002  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 43.396 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2002, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato al
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visti i propri decreti in data 22 marzo, 23 aprile e 17 maggio 2002
con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches
dei  certificati  di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1
aprile 2002 e scadenza 1 aprile 2009;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una sesta tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con
godimento  1  aprile  2002 e scadenza 1 aprile 2009, fino all'importo
massimo  di  nominali  3.500  milioni  di  euro,  di  cui  al decreto
ministeriale  del  22 marzo  2002,  citato  nelle  premesse,  recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 marzo 2002.