IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto  ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  il proprio decreto del 23 maggio 2002 che ha disposto per il
31 maggio  2002  l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari
del  Tesoro,  con  scadenza  15 luglio  2002, della durata residua di
quarantacinque   giorni   senza  l'indicazione  del  prezzo  base  di
collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale  11 febbraio 2002, occorre indicare con apposito decreto
il  prezzo  risultante dall'asta relativa all'emissione della seconda
tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2002;

                              Decreta:

  Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro
del   31 maggio   2002   il  prezzo  medio  ponderato  dei  B.O.T.  a
quarantacinque giorni e' risultato pari a 99,581.
  La  spesa  per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002, ammonta a Euro 8.386.007,51 per i titoli
a quarantacinque giorni con scadenza 15 luglio 2002.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il  prezzo  minimo accoglibile per i B.O.T. a quarantacinque giorni
e' risultato pari a 99,459.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 3 giugno 2002
                                    p. Il direttore generale: Cannata