IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento

                              Dispone:


1. Soggetti obbligati.

  1.1.  Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed
i  soggetti  autorizzati  ad effettuarne la rivendita, ai sensi degli
articoli  10  e  11  del  decreto ministeriale 29 novembre 1978, sono
tenuti  a  comunicare  per  via telematica all'Agenzia delle entrate,
rispettivamente,   i  dati  relativi  alle  forniture  effettuate  ai
rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti.
  1.2.  Per ciascuna fornitura, i soggetti di cui al punto 1.1 devono
indicare:
    a) i  propri dati identificativi (codice fiscale, partita I.V.A.,
denominazione  o,  se si tratta di imprenditore individuale, cognome,
nome e ditta);
    b) i   dati  identificativi  del  rivenditore  o  dell'acquirente
utilizzatore  (codice fiscale, partita I.V.A., denominazione o, se si
tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);
    c) gli  estremi  dell'autorizzazione rilasciata alla tipografia o
al rivenditore;
    d) il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie
e dei relativi numeri iniziale e finale;
    e) il  codice che individua le diverse tipologie di stampati, che
costituiscono oggetto della fornitura;
    f) la data della fornitura.
  1.3.  I  dati  di  cui  ai  punto  1.2  devono  essere trasmessi in
conformita'  a  quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al
presente provvedimento.
  1.4.  Le  comunicazioni  devono  essere trasmesse entro la fine del
mese  successivo  ad  ogni trimestre solare entro il quale sono state
effettuate le forniture, salvo quanto previsto dal punto 6.

2. Modalita' di trasmissione

  2.1.  I  soggetti  obbligati  di  cui  al  punto  1 provvedono alle
comunicazioni dei dati:
    a) direttamente,  tramite  il  servizio  telematico entratel o il
servizio   internet  in  relazione  ai  requisiti  posseduti  per  la
trasmissione telematica delle dichiarazioni;
    b) tramite  gli  intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni.
  2.2.  Nel  caso  di  cui al punto 2.1, lettera b), gli intermediari
sono  tenuti  a  rilasciare  ai  soggetti  obbligati,  anche  se  non
richiesto,  l'impegno  a  trasmettere  per via telematica all'Agenzia
delle entrate i dati di cui al punto 1.2.

3. Adempimenti dei soggetti obbligati

  3.1.  I  soggetti  obbligati  di  cui  al  punto  1,  se  non  gia'
autorizzati, devono richiedere l'abilitazione all'accesso al servizio
telematico  entratel  o  internet, secondo le modalita' descritte dal
decreto  31 luglio  1998 e successive modificazioni. Gli intermediari
di  cui  al  punto  2.1,  lettera  b),  utilizzano  esclusivamente il
servizio telematico Entratel.
  3.2.  Fino  al  momento della trasmissione dei dati di cui al punto
1.2,   questi  ultimi  devono  essere  annotati,  anteriormente  alla
consegna degli stampati ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori, su
un  apposito  registro  delle  forniture,  tenuto  anche  con sistemi
informatici;  gli  stessi  dati  devono  essere  resi  disponibili  e
stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.

4. Software di controllo e dimensione massima dei file

  4.1.  I  soggetti  che  effettuano la trasmissione telematica delle
comunicazioni di cui al punto 1 sono tenuti ad utilizzare il software
di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.
  4.2.  I  file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il
servizio  telematico internet, predisposti nel formato previsto dalle
rispettive   specifiche   tecniche,   non  possono  avere  dimensioni
superiori a 3 megabyte.

5. Ricevute

  5.1.  La  trasmissione  dei  dati  di  cui  al punto 1 si considera
effettuata  nel  momento  in  cui  e'  completa la ricezione del file
contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 5.4.
  5.2  L'Agenzia  delle  entrate  attesta  l'avvenuta ricezione delle
comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del
codice  di  autenticazione  per  il servizio entratel e del codice di
riscontro  per  il  servizio  internet, generati secondo le modalita'
descritte,  rispettivamente,  al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed
al  paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:
    a) la data e l'ora di ricezione del file;
    b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
    c) il  protocollo  attribuito  al  file  all'atto della ricezione
dello stesso;
    d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
  5.3.   Salvo   cause  di  forza maggiore,  le  ricevute  sono  rese
disponibili   per  via  telematica  entro  cinque  giorni  lavorativi
successivi  a  quello  del  corretto invio del file all'Agenzia delle
entrate, per gli utenti del servizio telematico Entratel, ed entro il
giorno  lavorativo successivo, per gli utenti del servizio telematico
internet.  Esse  rimangono,  comunque, disponibili per un periodo non
inferiore a trenta giorni lavorativi.
  5.4.  Le  ricevute  non  sono rilasciate, e le comunicazioni non si
considerano  presentate,  qualora  il file venga scartato per uno dei
seguenti motivi:
    a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il
servizio entratel e del codice di riscontro per il servizio internet,
in  base  alle  modalita'  descritte, rispettivamente, al paragrafo 2
dell'allegato  tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al
decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
    b) codice  di autenticazione per il servizio Entratel o codice di
riscontro per il servizio internet duplicato, a fronte di invio dello
stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
    c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo di cui al punto 4.1.;
    d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni,
nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di
cui  al punto 2.1., lettera b). Tale circostanza e' comunicata sempre
per  via telematica al soggetto che ha effettuato la trasmissione del
file,  il  quale  a  sua volta e' tenuto a reiterare correttamente la
trasmissione,  entro cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto
scarto.  In  questo caso, se la trasmissione avviene oltre il termine
di   cui   al  punto  1.4.,  la  stessa  viene  comunque  considerata
tempestiva.
  5.5.  Nel  caso  di  comunicazione  dei  dati,  per via telematica,
effettuata  tramite  intermediari, questi ultimi devono fornire copia
della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato
la trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate.

6. Disposizioni transitorie

  6.1.   Fermi  restando  i  termini  previsti  dal  punto  1.4.,  la
trasmissione  telematica delle comunicazioni di cui al punto 1.1. del
presente   provvedimento,   relative   ai  quattro  trimestri  solari
dell'anno 2002, deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2003.

Motivazioni

  Con  il  presente provvedimento, l'Agenzia delle entrate stabilisce
le  modalita'  tecniche  di trasmissione e conservazione dei dati dei
documenti   fiscali  ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio  di
trasmissione  telematica,  in  ossequio a quanto previsto dall'art 3,
comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001,
n. 404.
  Le  tipografie  autorizzate  alla stampa dei documenti fiscali ed i
soggetti  autorizzati  ad  effettuarne  la rivendita sono obbligati a
trasmettere,  per  via telematica, entro il mese successivo alla fine
di  ciascun  trimestre,  i dati relativi alle forniture effettuate ai
rivenditori od agli utilizzatori degli stampati.
  Poiche'  i  nuovi adempimenti sono sostitutivi dei precedenti, tali
soggetti  comunicano i dati identificativi delle forniture effettuate
avvalendosi  degli  strumenti telematici in luogo delle comunicazioni
cartacee dapprima previste.
  Pure  nell'ottica  della  piena semplificazione, e' stato soppresso
ogni  adempimento,  relativo  alla presa in carico degli stampati, da
parte degli acquirenti utilizzatori.
  La  trasmissione  dei  dati  relativi  alle  forniture di documenti
fiscali  da  parte  delle  tipografie  autorizzate  alla stampa e dei
soggetti   autorizzati   alla   rivendita   consentira'  un  costante
monitoraggio e un piu' efficace controllo sugli acquisti di stampati.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001.
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

  Decreto  ministeriale  29 novembre  1978, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978.
  Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 e successive
modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.208  del
7 settembre  1998,  recante  modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
  Decreto  31 luglio  1998  del  Direttore  generale del dipartimento
delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del
12 agosto   1998,  concernente  modalita'  tecniche  di  trasmissione
telematica delle dichiarazioni.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  267 del 16 novembre 2001,
recante   disposizioni   in  materia  di  utilizzo  del  servizio  di
collegamento   telematico   con   l'Agenzia   delle  entrate  per  la
presentazione   di   documenti,   atti   e   istanze  previsti  dalle
disposizioni  che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 maggio 2002
                                   Il direttore dell'agenzia: Ferrara