IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Soggetti obbligati.
1.1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed
i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, ai sensi degli
articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, sono
tenuti a comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate,
rispettivamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai
rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti.
1.2. Per ciascuna fornitura, i soggetti di cui al punto 1.1 devono
indicare:
a) i propri dati identificativi (codice fiscale, partita I.V.A.,
denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome,
nome e ditta);
b) i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente
utilizzatore (codice fiscale, partita I.V.A., denominazione o, se si
tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);
c) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata alla tipografia o
al rivenditore;
d) il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie
e dei relativi numeri iniziale e finale;
e) il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che
costituiscono oggetto della fornitura;
f) la data della fornitura.
1.3. I dati di cui ai punto 1.2 devono essere trasmessi in
conformita' a quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al
presente provvedimento.
1.4. Le comunicazioni devono essere trasmesse entro la fine del
mese successivo ad ogni trimestre solare entro il quale sono state
effettuate le forniture, salvo quanto previsto dal punto 6.
2. Modalita' di trasmissione
2.1. I soggetti obbligati di cui al punto 1 provvedono alle
comunicazioni dei dati:
a) direttamente, tramite il servizio telematico entratel o il
servizio internet in relazione ai requisiti posseduti per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni;
b) tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni.
2.2. Nel caso di cui al punto 2.1, lettera b), gli intermediari
sono tenuti a rilasciare ai soggetti obbligati, anche se non
richiesto, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia
delle entrate i dati di cui al punto 1.2.
3. Adempimenti dei soggetti obbligati
3.1. I soggetti obbligati di cui al punto 1, se non gia'
autorizzati, devono richiedere l'abilitazione all'accesso al servizio
telematico entratel o internet, secondo le modalita' descritte dal
decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Gli intermediari
di cui al punto 2.1, lettera b), utilizzano esclusivamente il
servizio telematico Entratel.
3.2. Fino al momento della trasmissione dei dati di cui al punto
1.2, questi ultimi devono essere annotati, anteriormente alla
consegna degli stampati ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori, su
un apposito registro delle forniture, tenuto anche con sistemi
informatici; gli stessi dati devono essere resi disponibili e
stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.
4. Software di controllo e dimensione massima dei file
4.1. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica delle
comunicazioni di cui al punto 1 sono tenuti ad utilizzare il software
di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.
4.2. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il
servizio telematico internet, predisposti nel formato previsto dalle
rispettive specifiche tecniche, non possono avere dimensioni
superiori a 3 megabyte.
5. Ricevute
5.1. La trasmissione dei dati di cui al punto 1 si considera
effettuata nel momento in cui e' completa la ricezione del file
contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 5.4.
5.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione delle
comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del
codice di autenticazione per il servizio entratel e del codice di
riscontro per il servizio internet, generati secondo le modalita'
descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed
al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file all'atto della ricezione
dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
5.3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese
disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi
successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle
entrate, per gli utenti del servizio telematico Entratel, ed entro il
giorno lavorativo successivo, per gli utenti del servizio telematico
internet. Esse rimangono, comunque, disponibili per un periodo non
inferiore a trenta giorni lavorativi.
5.4. Le ricevute non sono rilasciate, e le comunicazioni non si
considerano presentate, qualora il file venga scartato per uno dei
seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il
servizio entratel e del codice di riscontro per il servizio internet,
in base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2
dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al
decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di
riscontro per il servizio internet duplicato, a fronte di invio dello
stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo di cui al punto 4.1.;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni,
nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di
cui al punto 2.1., lettera b). Tale circostanza e' comunicata sempre
per via telematica al soggetto che ha effettuato la trasmissione del
file, il quale a sua volta e' tenuto a reiterare correttamente la
trasmissione, entro cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto
scarto. In questo caso, se la trasmissione avviene oltre il termine
di cui al punto 1.4., la stessa viene comunque considerata
tempestiva.
5.5. Nel caso di comunicazione dei dati, per via telematica,
effettuata tramite intermediari, questi ultimi devono fornire copia
della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato
la trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate.
6. Disposizioni transitorie
6.1. Fermi restando i termini previsti dal punto 1.4., la
trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1.1. del
presente provvedimento, relative ai quattro trimestri solari
dell'anno 2002, deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2003.
Motivazioni
Con il presente provvedimento, l'Agenzia delle entrate stabilisce
le modalita' tecniche di trasmissione e conservazione dei dati dei
documenti fiscali ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica, in ossequio a quanto previsto dall'art 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001,
n. 404.
Le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali ed i
soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita sono obbligati a
trasmettere, per via telematica, entro il mese successivo alla fine
di ciascun trimestre, i dati relativi alle forniture effettuate ai
rivenditori od agli utilizzatori degli stampati.
Poiche' i nuovi adempimenti sono sostitutivi dei precedenti, tali
soggetti comunicano i dati identificativi delle forniture effettuate
avvalendosi degli strumenti telematici in luogo delle comunicazioni
cartacee dapprima previste.
Pure nell'ottica della piena semplificazione, e' stato soppresso
ogni adempimento, relativo alla presa in carico degli stampati, da
parte degli acquirenti utilizzatori.
La trasmissione dei dati relativi alle forniture di documenti
fiscali da parte delle tipografie autorizzate alla stampa e dei
soggetti autorizzati alla rivendita consentira' un costante
monitoraggio e un piu' efficace controllo sugli acquisti di stampati.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001.
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.208 del
7 settembre 1998, recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto.
Decreto 31 luglio 1998 del Direttore generale del dipartimento
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del
12 agosto 1998, concernente modalita' tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001,
recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di
collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la
presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2002
Il direttore dell'agenzia: Ferrara