IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.   448,   come  sostituita  dall'art.  12,  comma  4,  della  legge
23 dicembre  1999,  n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti
per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  al  medesimo  art. 8 sono
destinate  a  compensare,  tra  l'altro,  i maggiori  oneri derivanti
dall'aumento   progressivo   dell'accisa   applicata  al  gasolio  da
riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria
e  distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati
ricadenti  nella  zona  climatica  E di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il
Ministro delle attivita' produttive;
  Visto  l'art.  4,  comma  2 del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354;
  Visto l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del
costo  del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto,
emanato  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10, lettera c), della legge
23 dicembre 1998, n. 448;
  Vista  la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia
delle   dogane,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del
30 gennaio,  recante  "istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi
previste  dall'art 12,  comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
della  riduzione  del  prezzo  per il gasolio e per i gas di petrolio
liquefatti  utilizzati  come  combustibili  per  il  riscaldamento in
particolari zone geografiche";
  Considerato  che  dal  combinato  disposto  dall'art 8,  comma  10,
leffera  c),  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito
dall'art.  12,  comma 4,  della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, e
dell'art.  4,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
come  integrato  dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  si  evince che con la locuzione di comune si e' inteso fare
riferimento  al  centro  abitato  ove ha sede la casa comunale e che,
quindi,  un  comune appartenente alla zona climatica E e' da ritenere
non  metanizzato  se  non  lo  e'  il centro abitato, sede della casa
comunale,  a  nulla  rilevando  che  una frazione dello stesso comune
risulti essere metanizzata;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
25 ottobre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 256 del
30 ottobre 1999, con il quale sono state apportate modificazioni alla
predetta tabella A;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
27 giugno   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.168  del
20 luglio   2000,   con  il  quale  sono  state  apportate  ulteriori
modificazioni alla citata tabella A;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
30 aprile   2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.148  del
28 giugno   2001,   con  il  quale  sono  state  apportate  ulteriori
modificazioni alla ripetuta tabella A;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Nella  tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  del  9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono
inseriti  i  seguenti  comuni  non  metanizzati  ricadenti nella zona
climatica E:

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    Codice ISTAT    |         Comune         |       Provincia
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       54025        |    Lisciano Niccone    |        Perugia
       41034        |      Montefelcino      |   Pesaro ed Urbino
       45008        |       Fosdinovo        |     Massa Carrara
       10026        |        Gorreto         |        Genova
       87022        |        Maletto         |        Catania