IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha
previsto   l'istituzione   di   apposita   gestione  separata  presso
l'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  in  favore  di
lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
  Visto  l'art.  59,  comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  ha  previsto,  tra  l'altro,  l'estensione,  agli  iscritti alla
predetta  gestione,  della  tutela  relativa  alla  maternita' e agli
assegni  al  nucleo  familiare  nei  limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
  Visto  l'art.  51,  comma  1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che,  nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la
tutela  contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera,
ha  imputato  anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del
citato contributo dello 0,5 per cento;
  Visto  l'art.  80,  comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  ha  interpretato  il  citato  art.  59, comma 16, della legge n.
449/1997,  nel  senso  che  la  tutela  ivi  prevista  relativa  alla
maternita'  ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente;
  Visto  l'art.  2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il
nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela  e  di  sostegno  alla maternita' e alla paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  Visto  il  decreto interministeriale del 27 maggio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  171  del  24 luglio  1998, emanato in
attuazione del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997;
  Considerato che il predetto decreto deve ritenersi ormai superato a
seguito   dell'entrata  in  vigore  della  norma  di  interpretazione
autentica;
  Ritenuto, pertanto, necessario emanare una nuova disciplina che, ai
sensi  del citato art. 80, comma 12, della legge n. 388/2000, adegui,
per  i  lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, la tutela relativa alla maternita'
ed  agli  assegni  al  nucleo  familiare alle forme ed alle modalita'
previste per il lavoro dipendente;
  Considerato,  tuttavia,  che tale adeguamento non puo' prescindere,
ai  sensi  del  citato  art.  59,  comma 16, della legge n. 449/1997,
dall'entita'  delle  risorse derivanti dal gettito contributivo sopra
richiamato,   peraltro   destinato   anche   al  finanziamento  delle
prestazioni di malattia in caso di degenza ospedaliera;
  Preso  atto dell'andamento del gettito contributivo dello 0,5 sopra
richiamato;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                      Indennita' di maternita'

  1.  A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte
alla  gestione  separata  di  cui  all'art.  2, comma 26, della legge
8 agosto  1995,  n.  335,  e tenute al versamento della contribuzione
dello  0,5  per  cento  di  cui  all'art.  59,  comma 16, della legge
27 dicembre  1997, n. 449, e' corrisposta un'indennita' di maternita'
per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi
alla  data  stessa.  Dal  beneficio  restano  escluse  le lavoratrici
iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.
  2.  L'indennita'  di cui al comma 1 e' corrisposta alle lavoratrici
in  favore  delle  quali,  nei  dodici  mesi  precedenti  i  due mesi
anteriori  alla  data  del  parto,  risultino  attribuite  almeno tre
mensilita' della predetta contribuzione.
  3.   L'indennita'  di  maternita'  e'  comprensiva  di  ogni  altra
indennita' spettante per malattia.