IL DIRETTORE PROVINCIALE
                              di Trento

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito  del  presente  atto  e  in  previsione della soppressione al
30 giugno  2002  del  centro  di  servizio  delle  imposte dirette ed
indirette  di  Trento avente competenza territoriale per la provincia
di Bolzano e per la provincia di Trento;
                              Dispone:
                               Art. 1.

  Dal 1 luglio 2002 le competenze svolte dal centro di servizio delle
imposte dirette ed indirette di Trento nella provincia di Trento sono
attribuite  agli uffici dell'Agenzia delle entrate della provincia di
Trento come di seguito individuate.
  Gli uffici locali e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di
Tione,  in  attesa  dell'attivazione  dell'ufficio  locale  di Tione,
ricevono  i  seguenti atti per competenza territoriale in ragione del
domicilio  fiscale  del  contribuente  alla  data della presentazione
della  interessata  dichiarazione  e provvedono a definire i relativi
procedimenti:
    rimborsi  ex  articoli 37  e  38  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, concernente gli anni d'imposta
1997 e precedenti;
    rimborsi  ex  art.  41 decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  emanati  nell'ambito dei controlli di cui
all'art. 36/bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  relativi  alle dichiarazioni presentate per gli anni
d'imposta ante 1994;
    istanze  di  sgravio  avverso  gli avvisi bonari e le cartelle di
pagamento  emanati  nell'ambito dei controlli di cui all'art. 36/bis,
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
relativi   alle  dichiarazioni  presentate  per  gli  anni  d'imposta
anteriori 1998;
    istanze  di maggior rateazione ex art. 19, decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e istanze di sospensione
ex art. 39 stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;
    rimborsi  e  sgravi  derivanti  dal  contenzioso  in essere sulle
dichiarazioni;
    ricorsi  avverso  atti e iscrizioni a ruolo posti in essere dallo
stesso  centro  di  servizio,  ferma  restando  la speciale procedura
prevista  dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1980, n. 787.