IL DIRETTORE PROVINCIALE di Trento In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in previsione della soppressione al 30 giugno 2002 del centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento avente competenza territoriale per la provincia di Bolzano e per la provincia di Trento; Dispone: Art. 1. Dal 1 luglio 2002 le competenze svolte dal centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento nella provincia di Trento sono attribuite agli uffici dell'Agenzia delle entrate della provincia di Trento come di seguito individuate. Gli uffici locali e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tione, in attesa dell'attivazione dell'ufficio locale di Tione, ricevono i seguenti atti per competenza territoriale in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data della presentazione della interessata dichiarazione e provvedono a definire i relativi procedimenti: rimborsi ex articoli 37 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente gli anni d'imposta 1997 e precedenti; rimborsi ex art. 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, emanati nell'ambito dei controlli di cui all'art. 36/bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta ante 1994; istanze di sgravio avverso gli avvisi bonari e le cartelle di pagamento emanati nell'ambito dei controlli di cui all'art. 36/bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta anteriori 1998; istanze di maggior rateazione ex art. 19, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e istanze di sospensione ex art. 39 stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602; rimborsi e sgravi derivanti dal contenzioso in essere sulle dichiarazioni; ricorsi avverso atti e iscrizioni a ruolo posti in essere dallo stesso centro di servizio, ferma restando la speciale procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.