IL PRESIDENTE

  Vista  la  legge  27 aprile  1982,  n.  186, sull'ordinamento della
giurisdizione   amministrativa  e  del  personale  di  segreteria  ed
ausiliario  del  Consiglio  di  Stato  e dei Tribunali amministrativi
regionali  ed,  in  particolare,  gli articoli 7, 8, e 9 della citata
legge;
  Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205;
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  di  presidenza della Giustizia
amministrativa,  approvata  nella seduta del 19 marzo 1988, recante i
criteri per il procedimento elettorale;
  Vista  l'istanza  del Presidente dell'Associazione tra i magistrati
del Consiglio di Stato in data 30 maggio 2002;
  Considerato   che   i   criteri  vigenti  non  prevedono  l'ipotesi
dell'elezione   suppletiva   e   che   e'  necessario  stabilire,  in
particolare, se l'esito della votazione sia o non sia utilizzabile ai
fini   della   nomina   di   componenti   che   dovessero  subentrare
successivamente;
  Considerato  che  la disciplina deve essere approvata dal Consiglio
di presidenza ad integrazione della citata deliberazione del 18 marzo
1988;
  Ritenuto  che  si  rende,  pertanto, necessario rinviare l'elezione
suppletiva  ad  una  data  successiva  alla  approvazione delle norme
integrative;

                              Decreta:

  Il  decreto  in  data  14 maggio 2002 con il quale e' stata indetta
l'elezione  suppletiva  di  un componente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa e' revocato.
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2002
                                            Il presidente: De Roberto