IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115; il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del
30 gennaio  1998;  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 115, di riconoscimento dei titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea  dalla  cittadina  comunitaria  sotto  indicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli
di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1,  comma  1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  professionale  attestata  dai  titoli;  alle
attivita'  comprese  nella  professione  cui si riferiscono i titoli;
alla  conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi nella seduta del 25 gennaio 2002, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono  i presupposti per il riconoscimento atteso che i
titoli   posseduti   dall'interessata   comprovano   una   formazione
professionale  che  per  requisiti, composizione e durata soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
i titoli;
    che   il   riconoscimento   non   debba   essere  subordinato  ad
accertamento   della  conoscenza  della  lingua  italiana  in  quanto
adeguatamente comprovata;

                              Decreta:

  1.  I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: "Diplome de
maitrise", conseguito presso l'Universita' Paul Valery di Montpellier
III  il  25 settembre  1982; titolo di abilitazione all'insegnamento:
"Certificat  d'aptitude  du professorat de l'enseignement secondaire"
(CAPES),  con  superamento  dell'esame  professionale  che fa seguito
all'anno  di  tirocinio (decreto dell'Academie di Montpellier in data
18 ottobre 1999), posseduti dalla cittadina comunitaria:
    cognome: Ettore;
    nome: Jacqueline;
    nata a: Bizerte (Tunisia)
    il: 5 luglio 1958;
    nazionalita': francese,
comprovanti   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che li ha
rilasciati  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituiscono,  per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115: titolo di abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione   secondaria   nelle  classi  di  concorso:  45/A  "Lingua
straniera"  -  francese;  titolo di idoneita' all'esercizio in Italia
della  professione  di  docente nelle scuole di istruzione secondaria
nella  classe  di concorso: 3/C "Conversazione in lingua straniera" -
francese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 18 aprile 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli