IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39
del  30 gennaio  1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
il  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 115, di riconoscimento dei titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea  dalla  cittadina  comunitaria  sotto  indicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli
di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1,  comma  1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  professionale  attestata  dai  titoli;  alle
attivita'  comprese  nella  professione  cui si riferiscono i titoli;
alla  conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale
posseduta;
  Ritenuto, in parziale conformita' alla valutazione espressa in sede
di  Conferenza  di  servizi,  indetta per quanto prescrive l'art. 12,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:
    che  sussistono  i presupposti per il riconoscimento atteso che i
titoli   posseduti   dall'interessata   comprovano   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
i titoli;
    che  la  formazione  professionale  attestata  dai  titoli non e'
inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2,
citato decreto legislativo n. 115);
    che   il   riconoscimento   non   debba   essere  subordinato  ad
accertamento   della  conoscenza  della  lingua  italiana  in  quanto
successivamente documentata (nota datata 19 febbraio 2002);

                              Decreta:

  1. I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: "Zeugnis die
erste staatsprufu"ng fu"r das Lehramt an gymnasien", conseguito nella
sessione   primaverile   1997  a  Augsburg;  titolo  di  abilitazione
all'insegnamento: "Zeugnis die zweite staatsprufu"ng fu"r das Lehramt
an  gymnasien",  certificato  in  Monaco  il  13 settembre  1999  dal
presidente  della  commissione  centrale d'esame, relativo a "Scienze
pedagogiche  e  psicologiche",  "Inglese",  posseduti dalla cittadina
comunitaria:
    cognome: Wlfel;
    nome: Brigitte;
    nata a: Augsburg - Germania;
    il: 15 marzo 1967;
    nazionalita': tedesca,
comprovanti   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che li ha
rilasciati  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituiscono,  per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione   secondaria   nelle  classi  di  concorso:  45/A  "Lingua
straniera" - inglese; 46/A "Lingue e civilta' straniere" - inglese.
  2. Il  presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 18 aprile 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli