IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39
del  30 gennaio  1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
il  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 115, di riconoscimento del titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  cittadina  comunitaria  sotto  indicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo
di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1,  comma  1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi  nella  seduta del 14 marzo 2002, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il titolo;
    che   il   riconoscimento   non   debba   essere  subordinato  ad
accertamento   della  conoscenza  della  lingua  italiana  in  quanto
adeguatamente documentata;

                              Decreta:

  1.  Il  diploma di istruzione superiore: "Kasvatustieteen maisteri"
(laurea  in scienze dell'educazione), conseguito in data 20 settembre
1999  presso la facolta' delle scienze della formazione di Savonlinna
dell'Universita'   statale  di  Joensuu,  posseduto  dalla  cittadina
comunitaria:
    cognome: Karttunen;
    nome: Pirjo Sisko;
    nata a: Kuopio (Finlandia);
    il: 6 gennaio 1973;
    nazionalita': finlandese,
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per  la  medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione
all'esercizio  in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione  secondaria  di primo grado nella classe di concorso: 45/A
"Lingua straniera" - Inglese.
  2. Il  presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 14 maggio 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli