IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Youroukova Kornelia Milocheva nata il 9 febbraio 1958 a Simitli (Bulgaria), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che la richiedente ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, presso l'Universita' degli studi di Sofia "Kliment Ohridski" (Bulgaria) nell'anno accademico 1980; Considerato che la richiedente risulta essere iscritta all'ordine degli avvocati di Sofia dal 22 ottobre 1996; Considerato che la dott.ssa Youroukova ha, altresi', conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 30 novembre 2001 presso l'Universita' degli studi di Milano; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19 febbraio 2002; Considerato il parere del Consiglio nazionale forense datato 18 gennaio 2002; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Youroukova Kornelia Milocheva, nata il 9 febbraio 1958 a Simitli (Bulgaria), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.