IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza della sig.ra Youroukova Kornelia Milocheva nata il
9 febbraio  1958 a Simitli (Bulgaria), cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in combinato disposto con l'art.
12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento
del  proprio  titolo professionale di avvocato conseguito in Bulgaria
ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di
avvocato;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il diploma di laurea in
giurisprudenza,  presso  l'Universita'  degli studi di Sofia "Kliment
Ohridski" (Bulgaria) nell'anno accademico 1980;
  Considerato  che  la richiedente risulta essere iscritta all'ordine
degli avvocati di Sofia dal 22 ottobre 1996;
  Considerato  che la dott.ssa Youroukova ha, altresi', conseguito il
titolo  di  dottore in giurisprudenza in data 30 novembre 2001 presso
l'Universita' degli studi di Milano;
  Viste  le  determinazioni  della  Conferenza di servizi tenutasi il
19 febbraio 2002;
  Considerato  il  parere  del  Consiglio  nazionale  forense  datato
18 gennaio 2002;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Youroukova Kornelia Milocheva, nata il 9 febbraio 1958
a  Simitli  (Bulgaria), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.