IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo forestale;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la  designazione  e  presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 agosto  1982  contenente  norme
concernenti  l'uso  di  riferimenti  aggiuntivi per la designazione e
presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 dicembre  1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste 2 agosto 1996,
concernente  disposizioni  integrative dei disciplinari di produzione
dei  vini  ad  indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e
province autonome del territorio nazionale;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
27 marzo  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  84  del  10 aprile 2001 concernente modalita' per l'aggiornamento
dello  schedario  vitivinicolo  nazionale  e  per la iscrizione delle
superfici  vitate  negli  albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive;
  Vista  la  domanda  presentata dalla regione Liguria - Dipartimento
agricoltura  parchi  e  foreste, intesa ad ottenere il riconoscimento
della  indicazione  geografica  tipica "Colline del Genovesato" per i
vini  ed  i  mosti  prodotti  nella  zona di produzione ricadente nel
territorio della regione Liguria;
  Visti  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda di riconoscimento
della  indicazione  geografica  tipica  "Colline del Genovesato" e la
proposta  del  relativo  disciplinare  di produzione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2000;
  Vista  l'istanza  presentata  nelle  forme  di  rito  e nei termini
previsti   dalla   camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  di  Genova,  fatta propria dalla regione Liguria, con la
quale  si  ravvisa  l'inopportunita' di prevedere nel disciplinare di
produzione  dei  vini  ad  indicazione geografica tipica "Colline del
Genovesato"  le  tipologie  "Passito"  (prodotto da uve aromatiche) e
"Novello"  in  quanto le maggiori rese uva/ettaro e uva/vino, nonche'
il  minore  titolo alcolometrico volumico totale minimo ammesso per i
vini  ad  indicazione  geografica  tipica di che trattasi rispetto ai
corrispondenti  vini  a denominazione di origine controllata prodotti
nella   provincia   di  Genova,  potrebbero  indurre  confusione  nel
consumatore  e  svolgere  una  concorrenza sleale nei confronti delle
stesse denominazioni di origine;
  Vista  la deliberazione del citato Comitato nella riunione svoltasi
(22 marzo 2000) con la quale e' stata accolta la predetta istanza;
  Viste  le  osservazioni  formulate  in  data  4 luglio  2000  dalla
direzione  generale  per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la
tutela  del  consumatore  circa  la  legittimita'  di  prevedere, nel
disciplinare  di  produzione  di che trattasi, la delimitazione della
zona  di  vinificazione  all'interno  del  territorio  della  regione
Liguria,  in  quanto  non  prevista dalla legge n. 164/1992, art. 10,
comma 7;
  Vista  la  nota del 16 aprile 2002 con la quale la regione Liguria,
sentiti  i  rappresentanti  delle categorie interessate, la camera di
commercio,  industria,  artigianato e agricoltura di Genova nonche' i
produttori   interessati,   ha   ritenuto  di  poter  condividere  le
osservazioni formulate dalla predetta direzione generale;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della   indicazione   geografica   tipica   dei   vini  "Colline  del
Genovesato";  ed  alla  approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione   in   conformita'  alla  proposta  formulata  dal  citato
Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Colline del Genovesato" prodotti nella regione Liguria.