IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo forestale; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste 2 agosto 1996, concernente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001 concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Vista la domanda presentata dalla regione Liguria - Dipartimento agricoltura parchi e foreste, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" per i vini ed i mosti prodotti nella zona di produzione ricadente nel territorio della regione Liguria; Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2000; Vista l'istanza presentata nelle forme di rito e nei termini previsti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, fatta propria dalla regione Liguria, con la quale si ravvisa l'inopportunita' di prevedere nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" le tipologie "Passito" (prodotto da uve aromatiche) e "Novello" in quanto le maggiori rese uva/ettaro e uva/vino, nonche' il minore titolo alcolometrico volumico totale minimo ammesso per i vini ad indicazione geografica tipica di che trattasi rispetto ai corrispondenti vini a denominazione di origine controllata prodotti nella provincia di Genova, potrebbero indurre confusione nel consumatore e svolgere una concorrenza sleale nei confronti delle stesse denominazioni di origine; Vista la deliberazione del citato Comitato nella riunione svoltasi (22 marzo 2000) con la quale e' stata accolta la predetta istanza; Viste le osservazioni formulate in data 4 luglio 2000 dalla direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore circa la legittimita' di prevedere, nel disciplinare di produzione di che trattasi, la delimitazione della zona di vinificazione all'interno del territorio della regione Liguria, in quanto non prevista dalla legge n. 164/1992, art. 10, comma 7; Vista la nota del 16 aprile 2002 con la quale la regione Liguria, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova nonche' i produttori interessati, ha ritenuto di poter condividere le osservazioni formulate dalla predetta direzione generale; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato"; ed alla approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" prodotti nella regione Liguria.