IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Perugia

  Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;
  Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975;
  Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
  Visto  il  decreto  direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n.
33/96 del 7 marzo 1996;
  Visto  il  verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita'
della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che
la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto
degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;
                               Decreta
lo  scioglimento  di diritto della sottoelencata societa' cooperativa
edilizia  ai  sensi  degli articoli 2544 del codice civile e 18 della
legge  n.  59/1992,  senza  far  luogo  alla  nomina  del commissario
liquidatore,  in  virtu' dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio
1995:
    societa' cooperativa edilizia "Habitat", con sede in Spoleto, via
Visso,  134,  costituita  con  atto  a  rogito  notaio  dott. Luciano
Clerico'  di  Terni in data 26 marzo 1981, rep. n. 3328 del tribunale
di Spoleto, registro societa' n. 862, posizione Busc n. 1722/183474.
    Perugia, 30 maggio 2002
                                  Il direttore provinciale: De Vecchi