IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  PPT  - Poligrafica Piano
Tavola,   inoltrata  presso  la  competente  Direzione  generale  del
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali, come da protocollo
della stessa, in data 26 aprile 2002, relativa al periodo dal 1 marzo
2002 al 28 febbraio 2003, che unitamente al contratto di solidarieta'
per  riduzione  di orario di lavoro, costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
  Visto il decreto direttoriale in data 8 ottobre 2001;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 16 febbraio 2001 e
27 febbraio  2002  stabilisce  per  un  periodo di ventiquattro mesi,
decorrente  dal  1  marzo  2001,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo
nazionale  del  settore  industria grafica editoriale applicato, a 27
ore,  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori a 16 unita' su un organico complessivo di 24 unita';
  Considerato,  che  il predetto contratto e' stato stipulato al fine
di  evitare  in  tutto  o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1 marzo 2002 al 28 febbraio
2003,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3  del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  PPT  -  Poligrafica  Piano Tavola, con sede in Piano Tavola -
Belpasso  (Catania), unita' di Piano Tavola - Belpasso (Catania), per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27 ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un
organico complessivo di 24 unita'.