IL DIRETTORE GENERALE
              per le politiche sociali e previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11 gennaio  1999, registrato
dalla  Corte  dei  conti  in  data 20 gennaio 1999, con il quale sono
stati   predeterminati   obiettivi   e  criteri  selettivi  circa  le
condizioni  e  i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al
sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera d) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera a) delle legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni,  dalla  legge  2 luglio 2001, n. 248, e in particolare
l'art. 2, comma 1, punti a) e b);
  Visto  l'art.  5  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  di  concerto  con il Ministro del tesoro e della
programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla
Corte  dei  conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78,
predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a) e b) della citata
legge n. 248/2001;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  19 settembre 2001 presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, tra la societa'
Valtellina   S.p.a.  e  le  competenti  organizzazioni  sindacali  di
categoria,  con  il  quale  e'  stato  concordato  che il trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale,  ai  sensi  del  sopra
richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno
2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 271 unita';
  Vista  l'istanza  presentata  dalla  predetta  societa'  Valtellina
S.p.a.,  codice ISTAT n. 45340, intesa ad ottenere la concessione del
suddetto  trattamento  in  favore  dei  propri dipendenti sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1
ottobre 2001 al 30 giugno 2002;
  Visto  il decreto direttoriale n. 30529 del 28 novembre 2001 con il
quale  e'  stato concesso il trattamento di cui trattasi in favore di
271  lavoratori  dipendenti  da varie unita' produttive dislocate sul
territorio nazionale;
  Visto  il  verbale d'accordo stipulato presso la direzione generale
della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  - divisione IX, in data
25 marzo  2002,  con  il  quale la societa' ha richiesto di apportare
delle  modifiche  relativamente  al numero dei lavoratori da porre in
CIGS  in  alcune unita' produttive e di inserire l'unita' di Avellino
tra   quelle  interessate  al  predetto  trattamento,  nel  rispetto,
comunque, del numero massimo di 271 lavoratori sospesi, relativamente
al periodo 1 aprile 2002/ 30 giugno 2002;
  Vista  l'istanza  di  rettifica  ed  integrazione  della precedente
domanda inoltrata dalla Valtellina S.p.a., relativamente al periodo 1
aprile 2002-30 giugno 2002;
  Ritenuto  di  modificare  il  decreto  direttoriale  n.  30529  del
28 novembre  2001  e  di  concedere il suddetto trattamento anche per
l'unita' di Avellino, per il periodo 1 aprile 2002-30 giugno 2002;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 30529
del   28 novembre   2001,  con  il  quale  e'  stata  autorizzata  la
concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
in   favore  della  S.p.a.  Valtellina,  con  sede  legale  in  Gorle
(Bergamo),  per il periodo dal 1 aprile 2002 al 30 giugno 2002 e solo
per  le  sottoindicate  unita' produttive, sono apportate le seguenti
modifiche:
  unita' di:
    Levata  di Curtatone (Mantova), per un numero massimo di 2 unita'
lavorative (anziche' 16);
    San  Mauro  Torinese  (Torino), per un numero massimo di 4 unita'
lavorative (anziche' 8);
    Castellanza   (Varese),   per   un  numero  massimo  di  2 unita'
lavorative (anziche' 5);
    Bergamo,  per  un numero massimo di 8 unita' lavorative (anziche'
12);
    Pagani  (Salerno)  per  un numero massimo di 61 unita' lavorative
(anziche' 49).