IL DIRETTORE GENERALE
   degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  ditta  -  S.p.a.  G.F.T. Net - tendente ad
ottenere    la   proroga   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  riorganizzazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale n. 30694, datato 25 gennaio 2002 con
il   quale  e'  stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione
aziendale della summenzionata ditta;
  Visto  il decreto direttoriale n. 30704 del 29 gennaio 2002, con il
quale  e'  stato concesso, a decorrere dal 1 maggio 2001, il suddetto
trattamento;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;

                              Decreta:

  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale n. 30694, datato
25  gennaio  2002,  e'  prorogata  la  corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  G.F.T.  Net, con sede in Torino, unita' di
Ozegna  (Torino),  per  un  massimo  di  35 unita' lavorative, per il
periodo dal 1 novembre 2001 al 28 febbraio 2002.
  Istanza  aziendale  presentata  il  4  aprile 2001 con decorrenza 1
novembre 2001.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentrasei  mesi  nell'arco del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Achille