IL DIRETTORE del Dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4; Visto lo stanziamento per l'anno finanziario 2002, sul cap. 8923 del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca "Iniziative per la diffusione della cultura scientifica" di un importo pari a Euro 10.329.137,98; Visto il decreto ministeriale n. 657 Ric del 20 maggio 2002, con il quale il Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2002 la somma di Euro 2.826.310,38 per l'erogazione di contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della citata legge n. 6/2000 ai sensi dell'art. 4 della legge stessa; Considerato che in particolare l'art. 1, comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate; Considerata l'opportunita' di determinare le modalita' per la concessione dei contributi; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000 universita', enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. Il campo di intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e delle tecnologie derivate. I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario. Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entita' del contributo, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e privati cosi' da favorire una migliore qualita' dei risultati e un piu' ampio coinvolgimento di soggetti.