IL DIRETTORE
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici

         Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge  10  gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28
marzo  1991,  n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura
scientifica, e in particolare l'art. 4;
  Visto  lo  stanziamento  per l'anno finanziario 2002, sul cap. 8923
del   bilancio   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca "Iniziative per la diffusione della
cultura scientifica" di un importo pari a Euro 10.329.137,98;
  Visto il decreto ministeriale n. 657 Ric del 20 maggio 2002, con il
quale  il  Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2002 la somma
di  Euro  2.826.310,38  per  l'erogazione  di  contributi annuali per
attivita'  coerenti  con le finalita' della citata legge n. 6/2000 ai
sensi dell'art. 4 della legge stessa;
  Considerato  che  in  particolare  l'art. 1, comma 1 della predetta
legge  delimita  gli interventi all'ambito delle scienze matematiche,
fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
  Considerata  l'opportunita'  di  determinare  le  modalita'  per la
concessione dei contributi;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000
universita',  enti,  accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed
altre  istituzioni  pubbliche  e  private  che  abbiano tra i fini la
diffusione   della   cultura  tecnico-scientifica,  la  tutela  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  naturalistico,  storico-scientifico,
tecnologico  ed  industriale  conservato  nel  nostro  Paese, nonche'
attivita'  di  formazione  e  di  divulgazione  al  fine di stimolare
l'interesse  dei  cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi
della  ricerca  e della sperimentazione scientifica, anche attraverso
l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
  Il  campo  di  intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle
scienze matematiche fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.
  I   progetti   sono   sostenuti  finanziariamente  soltanto  da  un
contributo  che  non  puo'  coprire l'intero costo previsto nel piano
finanziario.
  Saranno    tenute    in   particolare   considerazione,   ai   fini
dell'istruttoria   e   dell'entita'  del  contributo,  le  iniziative
presentate e sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti
pubblici  e  privati  cosi'  da  favorire  una  migliore qualita' dei
risultati e un piu' ampio coinvolgimento di soggetti.