IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39 come successivamente modificato ed integrato;
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  il  quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per
le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del
citato art. 39;
  Vista  la  richiesta  (nota  n.  2299  del  13 novembre  2001)  del
Ministero degli affari esteri di autorizzazione a bandire un concorso
pubblico,   per   titoli  ed  esami,  per  l'assunzione  di  quaranta
funzionari  nel grado iniziale della carriera diplomatica, al fine di
integrare  le  dotazioni  organiche  del personale diplomatico di cui
alla legge 28 luglio 1999, n. 266, e del decreto legislativo 24 marzo
2000,  n. 852, e favorire il coordinamento delle attivita' all'estero
connesse alla sicurezza dello Stato;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  19,  comma  1, della citata legge
28 dicembre  2001, n. 488, il quale stabilisce il divieto, per l'anno
2002,   tra  l'altro,  alle  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
ordinamento autonomo, di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
  Considerato  che  dal divieto ad assumere per l'anno 2002 il citato
art.  19  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, esclude espressamente
le assunzioni concernenti il personale della carriera diplomatica;
  Ritenuto,  pertanto, che il Ministero degli affari esteri possa, ai
sensi  dell'art.  35  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
essere  autorizzato  a bandire la citata procedura concorsuale per il
reclutamento  dei  funzionari  diplomatici,  al  fine  di  avviare le
relative assunzioni entro l'anno 2002;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell'11 aprile 2002;
  Sulla   proposta   dei   Ministri   per   la  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
  Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, ai sensi dell'art.
35  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165, ad avviare una
procedura  di reclutamento per quaranta funzionari nel grado iniziale
della carriera diplomatica.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 17 aprile 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2002
Ministeri  istituzionali,  registro n. 5 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 74