LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
                    TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto  l'art.  2,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281  che  affida a questa Conferenza il compito di
promuovere  e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del
medesimo decreto;
  Visto l'art. 4, comma l del predetto decreto legislativo, nel quale
si  prevede  che,  in  questa Conferenza, Governo, regioni e province
autonome,  in  attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,
possano  concludere  accordi  al  fine  di  coordinare l'esercizio di
rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
  Vista  la legge 1 aprile 1999, n. 91 del 1999 recante "Disposizioni
in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
  Visto  il  documento  di  linee  guida  per  il trapianto renale da
donatore  vivente  e  da  cadavere,  elaborate  dal "Centro nazionale
trapianti",  trasmessa  dal  Ministro  della  salute  con nota del 10
agosto 2001, con la richiesta di poter essere recepite con un accordo
da sancire in questa Conferenza;
  Considerato  che, in sede tecnica Stato-regioni il 16 gennaio 2002,
i   rappresentanti  regionali  hanno  dichiarato  di  condividere  la
proposta   del   Ministro   della  salute,  proponendo  che  tutti  i
provvedimenti  attuativi  della richiamata legge n. 91 siano adottati
con  accordi  Stato-regioni e che, nella stessa sede, si e' convenuto
con  i  rappresentanti del Ministero della salute sull'individuazione
dei principali obiettivi da raggiungere con l'accordo in questione;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome,  espresso  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, del
richiamato decreto legislativo;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni
e   le   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  nei  termini
sottoindicati:
  Considerato  che,  per  i  pazienti affetti da insufficienza renale
terminale,  costretti  a sottoporsi alla dialisi per sopravvivere, il
trapianto di rene rappresenta uno strumento necessario per migliorare
le condizioni cliniche e la qualita' di vita;
  Tenuto  conto che, oltre all'assenza di controindicazioni cliniche,
la  possibilita' di effettuare il trapianto e' limitata dalla ridotta
disponibilita'   di   organi  e  dalla  necessita'  di  ottenere  una
compatibilita' biologica tra donatore e ricevente;
  Considerato  altresi'  che  il  numero  dei trapianti effettuati in
Italia   per   anno  e'  circa  di  2.700  rispetto  ad  oltre  8.000
pazienti,che  hanno richiesto di effettuare il trapianto e presentano
criteri  di  idoneita'  clinica  e  che  e'  pertanto  indispensabile
inserire  il paziente che desidera essere trapiantato in una lista di
attesa;
  Tenuto  conto  che,  nell'ambito  dell'attivita'  di  trapianto  da
cadavere,  le  linee  guida  per  la gestione delle liste di attesa e
l'assegnazione    degli    organi    rappresentano    uno   strumento
indispensabile  per  garantire  il  rispetto  dei  principi  cardine:
sicurezza, qualita', trasparenza ed equita';
Il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano convengono quanto segue:
  Sul  documento  di linee guida in oggetto, dedicate rispettivamente
al  trapianto  renale  da donatore cadavere ed al trapianto renale da
donatore vivente, i cui temi fondamentali sono:
    1) la responsabilita' del reperimento;
    2) i criteri di offerta di scambio degli organi prelevati;
    3) le composizione delle liste;
    4) i criteri di assegnazione;
    5) i principi di verifica e controllo;
    6) i criteri di revisione.
  Altresi'  che  le  linee  guida per il trapianto renale da donatore
vivente  sottolineano  il  carattere aggiuntivo e non sostitutivo del
trapianto  da  donatore  vivente  rispetto  al  trapianto  renale  da
donatore  cadavere e forniscono elementi per garantire in questo tipo
di attivita' il rispetto dei principi cardine sopracitati.
  Le  regioni  e  le  province  autonome  si  impegnano,  con proprio
provvedimento  a  recepire  nei rispettivi territori, i contenuti del
presente accordo.
  Che con successivi accordi saranno adottati gli altri provvedimenti
attuativi della legge 1 aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".
  Sul  documento  di  linee-guida per il trapianto renale da donatore
vivente  e  da  cadavere,  trasmesso  dal Ministro della salute il 10
agosto  2001,  che,  allegato  al presente atto, ne costituisce parte
integrante.
    Roma, 31 gennaio 2002
                                             Il presidente: La Loggia