IL CAPO
del  Dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari
                     economici SAUS - Ufficio VI

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 7 dicembre 2001, con il quale
l'"Istituto  Gestalt Firenze - I.G.F." e' stato abilitato ad istruire
e  ad  attivare  nella  sede  di  Roma  corsi  di specializzazione in
psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del
1998,  per  un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di
corso  per ciascun anno pari a quindici unita' e, per l'intero corso,
di sessanta unita';
  Vista  l'istanza con la quale il predetto istituto chiede il numero
massimo  degli  allievi ammissibili sia aumentato da quindici a venti
unita';
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 19 aprile 2002;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  comitato  nella  riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con
nota n. 459 del 22 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'"Istituto  Gestalt  Firenze - I.G.F." abilitato con decreto 7
dicembre   2001   ad   attivare   nella   sede   di   Roma  corsi  di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato ad
ammettere  allievi  al  primo  anno  di corso per un massimo di venti
unita' e, per l'intero ciclo, a ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 maggio 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona