L'AUTORITA'
   NELLA riunione del Consiglio del 15 maggio 2002;
   VISTA  la  legge  14  novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'";
   VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
   VISTO  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre
1997,  n.  318,  recante  "Regolamento  per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
   VISTO   il   decreto   ministeriale   25  novembre  1997,  recante
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
   VISTO   il   decreto   ministeriale   23   aprile   1998,  recante
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni";
   VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77,  recante  "Regolamento  di attuazione delle Direttive 97/51 e
98/10 in materia di telecomunicazioni";
   VISTA  la  propria  delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante
"Condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale
alla  luce  dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ufficiale 5 luglio 1999, n.
155;
   VISTA  la  propria delibera n. 197/99 del 7 novembre 1999, recante
"Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato", pubblicata nel Bollettino dell'Autorita' n.1/99;
   VISTA  la propria delibera n. 407/99 del 22 dicembre 1999, recante
"Autorizzazione  provvisoria  alla societa' Telecom Italia S.p.A, per
la  fornitura  di  servizi  di  accesso ad Internet ad alta velocita'
basati  sull'applicazione  delle  tecnologie  ADSL",  pubblicata  nel
Bollettino dell'Autorita' n. 2/99;
   VISTA  la  propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante
"Linee   guida   per   l'implementazione   dei   servizi  di  accesso
disaggregato   a  livello  di  rete  locale  e  disposizioni  per  la
promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 marzo 2000, n. 73;
   VISTO il provvedimento dell'Autorita' garante per la concorrenza e
il  mercato  A/285, recante "Infostrada - Telecom Italia - Tecnologia
ADSL";
   VISTA  la  direttiva  del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990,
sull'istituzione   del   mercato   interno   per   i   servizi  delle
telecomunicazioni  mediante  la  realizzazione della fornitura di una
rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision);
   VISTA  la  direttiva  della  Commissione europea 90/388/CEE del 28
giugno  1990,  relativa  alla  concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazioni;
   VISTA  la  direttiva  del  Consiglio  92/44/CEE del 5 giugno 1992,
sull'applicazione  della  fornitura  di una rete aperta (Open Network
Provision - ONP) alle linee affittate;
   VISTA la direttiva 96/19/CE della Commissione europea del 13 marzo
1996  che  modifica  la  direttiva  90/388/CEE al fine della completa
apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
   VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del  30  giugno 1997 relativa sull'interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta (ONP);
   VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una
rete  aperta  (ONP)  alla  telefonia vocale e sul servizio universale
delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
   VISTA   la  Raccomandazione  98/195/CE  della  Commissione  dell'8
gennaio    1998    sull'interconnessione    in   un   mercato   delle
telecomunicazioni  liberalizzato  (parte 1 - fissazione dei prezzi di
interconnessione) ed i successivi aggiornamenti;
   VISTA la Raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell'8 aprile
1998  sull'interconnessione  in  un  mercato  delle telecomunicazioni
liberalizzato  (parte  2  -  separazione contabile e contabilita' dei
costi) ed i successivi aggiornamenti;
   VISTA    la    Comunicazione   98/C   265/02   della   Commissione
sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia
di  accesso  nel  settore delle telecomunicazioni - Quadro normativo,
mercati rilevanti e principi;
   VISTA la bozza di Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE relativa
alla separazione strutturale nelle industrie regolamentate, C(2001)78
del 5 aprile 2001;
   VISTA  la  propria  delibera  712/00/CONS,  recante "Consultazione
pubblica:  indagine  conoscitiva  riguardante  le condizioni relative
alla  parita' di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi
alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara", pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2000,
n. 302;
   VISTI i risultati della suddetta consultazione;
   VISTI gli atti del procedimento;
   VISTO  lo  schema  di  provvedimento approvato dal Consiglio nella
riunione del 20 febbraio 2002;
   VISTO  il  parere  reso dall'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato  sull  predetto schema di provvedimento, trasmesso il 29
aprile 2002;
   Considerato quanto segue:
   1. Il percorso istruttorio.
   Nel   luglio   2000,   l'Autorita'   ha  avviato  un  procedimento
istruttorio  finalizzato a valutare l'opportunita' di elaborare delle
misure  per  assicurare  il  rispetto  della  parita'  di trattamento
interno-esterno,  in  particolare per quanto concerne la fornitura di
servizi intermedi ai concorrenti di Telecom Italia e la contemporanea
presenza  di  quest'ultima  nel  mercato  dei  beni finali realizzati
attraverso  l'acquisto,  da  parte  degli  operatori  concorrenti  di
Telecom  Italia  (ovvero operatori licenziatari, di seguito in questa
delibera OLO) dei succitati beni intermedi.
   Nell'ambito  della  consultazione  pubblica, avviata con la citata
delibera  n.  712/00/CONS,  sono  pervenuti  i contributi di numerosi
operatori di telefonia vocale fissa e mobile.
   In   data  3  maggio  2001  sono  stati  ascoltati  gli  operatori
licenziatari  alternativi (di seguito OLO) che hanno partecipato alla
consultazione,  in  data 4 maggio 2001 e' stata ascoltata la societa'
Telecom  Italia  (di  seguito  TI) e in data 7 maggio 2001 sono stati
ascoltati  gli operatori mobili Blu, Omnitel Vodafone, Telecom Italia
Mobile e Wind.
   A seguito delle audizioni indicate, alcuni operatori hanno inviato
ulteriori  contributi,  finalizzati  ad approfondire aspetti tecnici,
economici e regolamentari pertinenti al procedimento in corso.
   Lo  schema  di  provvedimento  e'  stato successivamente approvato
dall'Autorita'  in  data  20  febbraio 2002 e trasmesso all'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato  (di  seguito  AGCM) per
l'acquisizione  del relativo parere ai sensi dell'art. 22 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
   2.  Quadro  giuridico  e  applicazione del principio di parita' di
trattamento interno/esterno.
   Il   principio   della   parita'   di   trattamento  e  della  non
discriminazione   e'   uno  dei  principi  cardine  della  disciplina
comunitaria:  l'art.  82  [ex. Art 86], comma c) del Trattato di Roma
che  istituisce  la Comunita' Europea indica, tra le pratiche vietate
di   abuso   di   posizione   dominante,  "l'applicare  nei  rapporti
commerciali   con  gli  altri  contraenti  condizioni  dissimili  per
prestazioni  equivalenti,  determinando  cosi'  per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza".
   Nel  settore  delle  telecomunicazioni  esso  fa parte inoltre dei
principi  armonizzati  in  campo  tariffario,  di cui all'allegato 2,
comma  4),  della  Direttiva  90/387/CE  sulla  fornitura di una rete
aperta di telecomunicazioni, che recita:
   "[5o  tratto] le tariffe [per la fornitura di una rete aperta] non
devono  essere  discriminatorie  e  devono  garantire  la  parita' di
trattamento".
   Tale  principio,  che  rappresenta un'applicazione particolare del
piu'  generale  principio  di  non  discriminazione  e  di parita' di
accesso,  e'  poi  espressamente  richiamato nelle direttive relative
all'offerta   di   servizi  intermedi,  specificamente  nella  citata
Direttiva   92/44/CE  (Considerando  17)  sulla  fornitura  di  linee
affittate  e,  in  particolare, dall'art. 6, comma 1, lett. a), della
Direttiva  97/33/CE  sull'interconnessione,  che  recita:  [gli Stati
Membri provvedono affinche]:
   "a)  gli  organismi  interessati [ovvero gli operatori notificati]
osservino    il    principio    di   non   discriminazione   rispetto
all'interconnessione   offerta   ad   altri;  essi  devono  applicare
condizioni  analoghe, a parita' di circostanze, agli organismi che si
interconnettono   e   forniscono  servizi  simili  e  devono  fornire
strutture e informazioni sull'interconnessione ad altri alle medesime
condizioni,  garantendo  la  stessa  qualita' che caratterizza i loro
stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori
commerciali".
   Telecom  Italia  e'  attualmente  operatore  con notevole forza di
mercato  nel  mercato  delle reti e dei servizi di telefonia pubblica
fissa,  nel  mercato  dei  sistemi  di  linee  affittate, nel mercato
nazionale  dell'interconnessione. Come tutti gli organismi notificati
come  aventi  notevole  forza  di mercato, tale societa', definita di
seguito operatore notificato, e' tenuta ad osservare, oltre al citato
comma  1  lett.  a)  dell'art.  6 della Direttiva interconnessione, i
seguenti obblighi:
   a)    disponibilita'    agli    operatori    che    prevedono   di
interconnettersi,  su  richiesta,  di  tutte  le  informazioni  e  le
specifiche  tecniche  necessarie  all'interconnessione.  Le  suddette
informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica
delle  condizioni  tecniche o economiche di offerta la cui attuazione
e' prevista entro i sei mesi successivi;
   b)   osservanza   dei  principi  di  trasparenza,  obiettivita'  e
orientamento   ai   costi   per  le  condizioni  economiche  relative
all'accesso  ed  all'uso  della propria rete telefonica fissa e per i
servizi di telecomunicazioni su detta rete;
   c) disaggregazione delle condizioni economiche di interconnessione
per servizi e per componenti in funzione delle esigenze di mercato ed
idonee  ad  evitare  che  il  richiedente  debba  sostenere oneri non
strettamente attinenti al servizio richiesto.
   Le  condizioni  economiche  offerte  per  singolo  servizio  e per
singola  componente  di  interconnessione  devono  fondarsi  su di un
sistema  di  contabilita'  dei  costi  adeguatamente dettagliati e di
separazione contabile conforme alle disposizioni degli articoli 8 e 9
del d.P.R. 318/97.
   L'art.  30,  comma  7, del d.P.R. n. 77/01 prevede che l'Autorita'
assicuri  il  rispetto  da parte degli organismi di telecomunicazioni
con   significativo   potere   di   mercato   del  principio  di  non
discriminazione, quando tali organismi utilizzano le reti telefoniche
pubbliche  fisse e, piu' in particolare, qualsiasi sistema di accesso
speciale  alla  rete,  per  fornire  servizi  di  telecomunicazioni a
disposizione   del  pubblico.  Tali  organismi  applicano  condizioni
analoghe  in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi
analoghi  e  forniscono  servizi  di  accesso  speciale  alla  rete e
informazioni  a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualita'
previste  per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o
associate.
   La  legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95) e,
in  particolare,  l'articolo  2,  comma 12, lettera f), statuisce che
ciascuna  Autorita'  di  regolazione dei servizi di pubblica utilita'
"emana  le  direttive per la separazione contabile e amministrativa e
verifica  i  costi  delle  singole  prestazioni  per  assicurare, tra
l'altro,  la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione
svolta,  per  area  geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente  gli  oneri  conseguenti  alla  fornitura  del servizio
universale   definito   dalla   convenzione,  provvedendo  quindi  al
confronto  tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la
pubblicizzazione dei dati".
   Infine, l'art. 2, comma 12, lett c), della legge n. 481/95 prevede
che  [ciascuna Autorita]: "controlla che le condizioni e le modalita'
di  accesso  per  i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite,
siano  attuate  nel  rispetto  dei principi della concorrenza e della
trasparenza,  anche  in riferimento alle singole voci di costo, anche
al  fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni
di  eguaglianza,  in  modo  che  tutte  le ragionevoli esigenze degli
utenti siano soddisfatte[...]".
   L'effettiva   applicazione   del   principio   della   parita'  di
trattamento   rappresenta,   quindi,  uno  dei  presupposti  per  gli
operatori concorrenti dell'operatore avente notevole forza di mercato
per  potere  concorrere  equamente  con  quest'ultimo sul mercato dei
servizi  finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di
servizi  intermedi  che  l'operatore  notificato riserva alle proprie
divisioni commerciali, societa' controllate e collegate.
   3. Il contesto economico e di mercato.
   L'istruttoria  sulla  parita'  di trattamento si e' avvalsa di una
consultazione  pubblica  che  ha consentito alle parti di evidenziare
numerose  problematiche,  cui  si e' data ampia visibilita', anche in
virtu'  della  pubblicazione  integrale  dei contributi pervenuti sul
sito Web dell'Autorita'. In particolare, la consultazione pubblica ha
messo   in   evidenza   possibili   criticita'  per  quanto  riguarda
l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e della
parita'  di  trattamento  tra  le  divisioni  di  rete dell'operatore
dominante  e le sue divisioni commerciali, da un lato, e le divisioni
di  rete  dell'operatore dominante e gli operatori alternativi che ne
acquistano  i servizi, dall'altro. La maggiore criticita' evidenziata
dalla  consultazione, peraltro conformemente all'ampia letteratura in
materia  regolamentare,  e' rappresentata dalla situazione in cui, in
un'industria  [in  questo  caso il settore delle telecomunicazioni in
Italia],  l'incumbent  mantiene il controllo di un punto nodale della
fornitura  di  servizi  (cd.  bottleneck)  o  di  una  infrastruttura
essenziale  e  non  replicabile  secondo  criteri  di economicita' e,
contemporaneamente,  offre  servizi  nel mercato concorrenziale della
medesima industria. Tale incumbent, specialmente se regolato a monte,
ma  relativamente libero nel mercato a valle, avrebbe quindi un forte
incentivo  a  ridurre  il  grado  di  concorrenzialita' sfruttando il
controllo della infrastruttura essenziale.
   I   molteplici   contributi   e   le  analisi  svolte  nell'ambito
dell'istruttoria  hanno  permesso  di ricostruire un quadro dal quale
emerge   l'opportunita'   di   un  intervento  integrativo  da  parte
dell'Autorita'.  Cio'  anche in virtu' di alcuni fenomeni di notevole
rilevanza, tra cui e' opportuno segnalare:
   -  per  quanto  riguarda la contabilita' regolatoria, e' opportuno
che  le indicazioni ivi riscontrabili siano modificate per consentire
piu'  approfondite  valutazioni,  in particolare per offrire migliore
evidenza  che  la  fornitura  di  beni  intermedi  rifletta  i  costi
soggiacenti,  data la complessita' e il grado di sviluppo del mercato
di  tali  beni. Inoltre, l'asimmetria informativa cui e' naturalmente
soggetto  il  regolatore  puo' essere ragionevolmente contenuta solo,
come  nel  caso  della  valutazione  dei  costi  industriali  e delle
architetture specializzate di rete per la fornitura del servizio, con
il concorso degli operatori alternativi che dispongono di un grado di
conoscenza rilevante delle effettive funzionalita' di rete;
   -  per  quanto  concerne la separazione amministrativa e contabile
prevista  dalla  legge n. 481/95, coerentemente con quanto illustrato
inter  alia  dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, appare
opportuno   mantenere  separate,  sotto  il  profilo  gestionale,  le
attivita'  di  rete  delle imprese notificate in modo da limitare gli
incentivi  a  discriminazioni,  sovvenzioni  incrociate e distorsioni
alla concorrenza, mirando invece a promuovere l'efficienza e adeguati
livelli  di qualita' dei servizi attraverso una opportuna visibilita'
dei centri di costo e delle funzionalita' operative di rete, distinte
dalle  attivita'  commerciali  che  possono  essere  gestite da altre
unita'   funzionali   all'interno  di  un  medesimo  gruppo  sociale.
Peraltro, si ritiene che la lettera del gia' citato art. 2, comma 12,
lett.  f.),  della  legge  n.  481/95,  utilizzando  il  concetto  di
"direttiva" relativamente alla separazione amministrativa (mentre gli
obblighi  di separazione contabile discendono anche dalla dettagliata
normativa  di  settore),  lasci  in  ultima istanza le scelte con cui
conseguire  gli  scopi  regolamentari alla piena liberta' e autonomia
dell'impresa  oggetto  del  provvedimento, fatto salvo il diritto del
regolatore   di   verificare   che   tali   scelte   garantiscano  il
conseguimento degli obiettivi prefissati;
   -  per  quanto  riguarda  gli  aspetti  tecnici della fornitura di
servizi  intermedi,  in  particolare di interconnessione, l'operatore
notificato   come  avente  notevole  forza  di  mercato  nel  mercato
dell'interconnessione  deve  tassativamente assicurare il sistematico
rispetto  di  condizioni  operative di identico livello, a parita' di
condizioni,   agli   operatori   alternativi,   soprattutto  per  non
danneggiare l'utente finale, specie quello meno tutelato, che rischia
di  essere  penalizzato in primo luogo da un'insufficiente attenzione
di  qualunque  fornitore  di  servizio  agli aspetti qualitativi e in
secondo  luogo da un livello di competitivita' tecnica potenzialmente
insufficiente tra operatore notificato e operatore alternativo;
   -   per   quanto   riguarda  la  predisposizione  dell'offerta  di
riferimento  (OIR  che  comprende  l'offerta  di  interconnessione di
riferimento  e  l'offerta relativa alla disaggregazione della rete di
utente),   l'attuale   calendarizzazione   non  garantisce  opportune
condizioni   operative,   in   particolare  per  quanto  riguarda  la
programmazione  delle  spese  e  degli  investimenti  da  parte degli
operatori   alternativi.   L'Autorita'   intende  pertanto  apportare
importanti  modifiche  alla  regolamentazione  in  essere, in modo da
migliorare  la  pianificazione  degli  attori  presenti  nel mercato,
assicurare   condizioni  competitive  migliori  perche'  maggiormente
prevedibili  e  in prospettiva introdurre una differente formulazione
dell'offerta dal punto di vista del regime di prezzo, introducendo un
cd.  network cap, ovvero una riduzione programmata dei prezzi massimi
dei  servizi di interconnessione, al fine di incentivare una maggiore
efficienza di rete da parte dell'operatore notificato. Tale modalita'
di  formazione  dei  prezzi di interconnessione e' stata, ad esempio,
adottata  dal regolatore OFTEL nel Regno Unito. Il network cap ivi in
vigore   prevede  la  fissazione  di  un  decremento  dei  prezzi  di
interconnessione  su  base  quadriennale,  con  cinque  tipologie  di
servizi  non  competitivi  (originazione,  terminazione,  servizi  di
transito,  servizi di accesso a Internet su base forfettaria [FRIACO]
e  servizi  aggiuntivi  di  interconnessione) sottoposti a condizioni
differenti,   mentre   per   un   ulteriore   tipo   di   servizi  di
interconnessione    potenzialmente    competitivi    e'    consentito
all'operatore  storico  il  recupero  del tasso di inflazione. Per la
categoria  dei  servizi  competitivi  e'  prevista  la fissazione del
prezzo   in   autonomia.   BT   puo'  inoltre  variare  i  prezzi  di
interconnessione, all'interno della fascia di riduzione prevista, con
un minimo di 90 giorni di anticipo.
   - infine, per quanto riguarda il controllo dei prezzi dell'offerta
di  servizi  finali  da parte dell'operatore notificato, l'Autorita',
anche sull'esempio di quanto realizzato da altre Autorita' di settore
in  alcuni  Stati  membri  dell'Unione Europea, ha deciso di adottare
linee  guida  che  consentano  di  migliorare la trasparenza e la non
discriminazione. Le linee guida saranno utilizzate dall'Autorita' per
valutare  l'esistenza  di  compressione  dei  margini degli operatori
alternativi   e  altre  pratiche  potenzialmente  non  conformi  alla
normativa vigente, identificando alcuni servizi che potranno mutare a
seconda  dell'evoluzione  delle  condizioni  di mercato. Il controllo
delle  condizioni  di  offerta  e'  volto ad aumentare la trasparenza
delle  offerte  presenti  nel  mercato,  in  particolare favorendo la
conoscenza    dei    meccanismi   di   valutazione   che   presiedono
all'introduzione   di   particolari  condizioni  che  possono  essere
articolate  a  seconda  della  tipologia  di  utenza,  dei  volumi di
traffico, della temporalita' e durata dell'offerta.
   4. Le valutazioni dell'Autorita'.
   Gli  aspetti  diversi  e  collegati,  connessi  con  la parita' di
trattamento e ampiamente illustrati nella sintesi della consultazione
pubblica  e  nel  corso  delle  audizioni,  e brevemente ricordati in
precedenza,   sono   stati  valutati  dall'Autorita'  nella  presente
delibera concludendo favorevolmente sull'opportunita' di adottare una
serie  di  misure  per  assicurare, anche in prospettiva, l'effettivo
rispetto  del principio della parita' di trattamento. Tra tali misure
le  piu'  rilevanti  per contribuire alla realizzazione di un mercato
pienamente competitivo sono:
   a.  una  maggiore articolazione sia della contabilita' regolatoria
sia  della  separazione  contabile  dell'operatore  notificato, fatta
salva  la tutela della riservatezza commerciale su taluni elementi di
costo;
   b. l'applicazione di misure organizzative per la separazione delle
funzioni  aziendali  preposte  alla  gestione  della rete fissa dalle
funzioni   commerciali   preposte  alla  vendita  di  servizi  finali
dell'operatore notificato;
   c.  la  pubblicazione  di  dati  dettagliati  di tipo contabile ed
economico,  nonche'  il  perfezionamento  dei  criteri di riferimento
delle  metodologie  di  contabilita' dei costi attualmente impiegate.
Tuttavia,  data  la  complessita'  inerente  lo  sviluppo di un nuovo
modello contabile, si propone l'adozione di un provvedimento separato
per  quanto  riguarda l'introduzione, in particolare, di un modello a
costi correnti;
   d.   assicurare   la  non  discriminazione,  a  parita'  di  altre
condizioni  di  fornitura,  nell'ambito  delle  prestazioni  tecniche
offerte  dalla  rete dell'operatore notificato alle proprie divisioni
commerciali  e  agli  OLO,  anche  tramite  verifiche  puntuali della
qualita' effettivamente offerta;
   e.  introdurre  una  nuova metodologia per l'offerta di servizi di
interconnessione  da  parte dell'operatore notificato, nella forma di
un cd. network cap ovvero di una fascia di prezzi di interconnessione
agganciata  a  criteri di efficienza dell'operatore notificato, anche
al  fine  di  allungare l'orizzonte previsionale di riferimento degli
operatori   alternativi   che   utilizzano   la  rete  dell'operatore
notificato per l'offerta dei propri servizi;
   f. l'applicazione di linee guida, che includono l'utilizzo di test
di  prezzo,  nella  valutazione  delle  offerte finali dell'operatore
notificato per ridurre il rischio di attivita' anti-concorrenziali da
parte dell'operatore notificato.
   5.  Il  parere  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del
mercato (AGCM).
   Il  parere  e'  stato  trasmesso  all'Autorita' il 29 aprile 2002.
L'AGCM  ha innanzitutto condiviso le considerazioni generali espresse
dall'Autorita'  e  relative  alla  natura  di  impresa  verticalmente
integrata dell'operatore notificato e alle asimmetrie informative cui
e' soggetto il regolatore.
   L'AGCM  ha  inoltre  evidenziato  come  i  maggiori  problemi  per
l'instaurarsi  di processi realmente concorrenziali, che garantiscano
il trasferimento ai consumatori dei benefici in termini di qualita' e
prezzo  dei  servizi,  sono  da  ritrovare  sia  nella difficolta' di
attribuzione  di  corretti valori di costo sottostanti la prestazione
dei  servizi  di  interconnessione da parte dell'operatore dominante,
sia  nella  possibilita'  che  quest'ultimo  sfrutti,  allo  scopo di
rafforzare   la   propria   posizione   di  dominanza,  le  legittime
prerogative derivantegli dalla gestione integrata di rete e servizi.
   Inoltre,   l'AGCM   ha  condiviso  le  previsioni  in  materia  di
contabilita'  regolatoria che impongono all'operatore notificato come
avente  notevole  forza  di mercato nel mercato dell'interconnessione
obblighi  di  maggiore  trasparenza  circa  il  calcolo  dei costi di
interconnessione,   obblighi   previsti   nell'art.  1  del  presente
provvedimento  e  nei  relativi allegati. Per l'AGCM, tale meccanismo
appare  idoneo  a  ridurre  le  asimmetrie  informative esistenti tra
l'operatore  e  l'organismo di regolamentazione in considerazione del
fatto che, rispetto alle attuali previsioni, esso appare garantire un
maggiore  dettaglio  informativo  ed  un maggior grado di trasparenza
nella  predisposizione della contabilita' regolatoria, in particolare
con  riferimento  alle  disposizioni  che prevedono un certo grado di
pubblicita' di alcune informazioni aggregate di costo.
   In   merito   alle  misure  previste  in  materia  di  parita'  di
trattamento,  l'AGCM  ha osservato che quanto previsto dall'Autorita'
nello  schema  di  provvedimento  demanda all'operatore notificato la
definizione operativa della riorganizzazione richiesta, determinando,
in   potenza,  il  risultato  che  la  base  di  verifica  su  quanto
predisposto  sia  influenzata da obiettivi aziendali confliggenti con
quelli  regolamentari. Pertanto, secondo l'AGCM, da un punto di vista
concorrenziale,  la soluzione piu' idonea a garantire il rispetto del
principio di parita' di trattamento sarebbe quella di una imposizione
in  via amministrativa di una separazione strutturale proprietaria, o
societaria, delle attivita' di gestione dei servizi di rete da quelle
di   fornitura   di   servizi   finali  dell'operatore  verticalmente
integrato.  L'AGCM  argomenta  questa sua analisi sostenendo che tale
soluzione comporta due vantaggi principali, ovvero, una piu' corretta
imputazione  dei  costi congiunti con un'attenuazione dell'asimmetria
informativa   cui   e'   soggetto   il  regolatore,  da  un  lato,  e
l'eliminazione    degli    incentivi    ad   assumere   comportamenti
anticoncorrenziali  per  aver  creato  separate  societa' di gestione
della  rete  e  per la fornitura di servizi con conseguenti obiettivi
aziendali distinti, dall'altro.
   A  tale  riguardo,  l'Autorita' rileva che le misure regolamentari
previste  nello  schema  di  provvedimento  si devono necessariamente
collocare  nell'ambito  del  quadro normativo comunitario e nazionale
vigente.  In tale quadro e' garantita la liberta' di impresa e non si
rilevano   poteri  ex-ante  di  imporre  misure  che  incidano  sulla
proprieta' o gestione dell'impresa. Un intervento volto ad imporre la
separazione  strutturale o proprietaria delle attivita' di rete, caso
senza  precedenti  in Europa, non rientra fra le fattispecie previste
nel  nuovo ordinamento comunitario delle comunicazioni elettroniche e
risulterebbe  peraltro  di  dubbia  compatibilita' con i principi del
Trattato  in  materia  di  libera  prestazione di servizi da parte di
imprese  private.  Inoltre  la misura prevista dal quadro comunitario
per garantire la trasparenza delle transazioni interne-esterne per le
imprese  aventi notevole forza di mercato nell'ambito della telefonia
fissa e' la separazione contabile, imposta nel rispetto del principio
di  proporzionalita'.  L'Autorita' ritiene infatti che sia per questa
via  che  vada  perseguito  l'obiettivo  della  trasparenza  e  della
corretta  imputazione  dei  costi  di  interconnessione  e  dei  beni
intermedi   in   generale.  La  nuova  struttura  della  contabilita'
regolatoria prevista dal presente provvedimento prevede un livello di
dettaglio  idoneo  ad  evidenziare il trasferimento di servizi tra il
ramo  di  azienda  dell'operatore  notificato  preposto alla gestione
della rete e quello preposto alla vendita dei servizi.
   Considerato  l'elevato  livello  di dettaglio con il quale vengono
evidenziate   le   poste  contabili  relative  alle  transazioni  fra
aggregati  di  costo  di  rete e servizi commerciali, una separazione
strutturale   o   societaria,  sotto  il  profilo  della  trasparenza
contabile, fornirebbe analoghe indicazioni a quelle ottenibili con le
misure contabili previste dal presente provvedimento.
   Per  quanto  concerne il quadro normativo nazionale, esaminato nel
precedente  paragrafo  2,  un intervento dell'Autorita', non limitato
all'emanazione  e  verifica  dell'attuazione di misure di separazione
amministrativa  previste dall'art. 2, comma 12, lett. f), della legge
n.  481/95,  che  si configuri come una imposizione diretta di misure
ex-ante  di separazione societaria e amministrativa, non risulterebbe
in   linea   con   i   principi   di  liberta'  di  impresa  previsti
dall'ordinamento nazionale.
   Per   quanto   concerne,  invece,  la  verifica  delle  misure  di
separazione   amministrativa   effettivamente  adottate,  l'Autorita'
intende  peraltro,  come  dettagliato  nell'articolo  2  del presente
provvedimento,  accertare al massimo livello l'efficacia delle misure
introdotte  dall'operatore  notificato  per  assicurare la parita' di
trattamento.
   Infine,  occorre  notare  che  l'assimilazione  del  settore delle
comunicazioni  elettroniche con industrie tradizionali in rete, quali
l'energia elettrica ed il gas, non appare completamente condivisibile
sotto  il  profilo  tecnico  e  di  mercato. L'interazione fra rete e
servizi   e'  il  presupposto,  nell'ambito  della  convergenza,  per
l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese.
   Infine,  per  quanto riguarda l'implementazione di linee guida per
la  verifica  dei  prezzi  dei  servizi finali, di cui all'art. 4 del
presente provvedimento, l'AGCM ha osservato quanto segue.
   Innanzitutto  l'AGCM  condivide,  in via generale, l'attuazione di
misure  atte  a  ridurre  il  grado di incertezza degli operatori, in
quanto  tali  misure stabiliscono modalita' applicative e tempistiche
decisionali   improntate  alla  chiarezza.  L'Autorita'  ritiene  che
l'utilizzo di test di prezzo, con le modalita' applicative introdotte
nel  presente  provvedimento  e  la specificazione delle modalita' di
verifica  delle  offerte  da  parte dell'Autorita' stessa, aumenti la
propria   trasparenza  decisionale  e  possa  migliorare  l'orizzonte
previsionale degli operatori
   Tuttavia  l'AGCM ha osservato, su aspetti di dettaglio dei test di
prezzo,  come alcuni di questi potrebbero non essere utili a favorire
un  assetto  di mercato adeguatamente concorrenziale. In particolare,
l'AGCM  ritiene  che  il  calcolo dei costi dell'operatore efficiente
considerati ai fini della seconda soglia cosiddetta di replicabilita'
[dell'offerta   di   Telecom   Italia   da   parte  di  un  operatore
alternativo],  ed ottenuti aggiungendo ai costi di interconnessione i
costi  di  rete  ed  i  costi  operativi  dell'OLO,  posti  in  prima
applicazione  uguali,  rispettivamente,  ai  costi di rete e ai costi
dell'operatore notificato, potrebbe non offrire un adeguato incentivo
alla realizzazione di guadagni di efficienza da parte degli operatori
alternativi.  Tale  circostanza, secondo l'AGCM, non consentirebbe di
trasferire   ai   consumatori  ne'  guadagni  di  efficienza  tecnica
dell'operatore  integrato,  ne'  risparmi  di  costo  degli operatori
concorrenti.
   A tale riguardo l'Autorita' ritiene di dover esprimere le seguenti
considerazioni.   Innanzitutto,   la   valutazione  della  soglia  di
replicabilita'  e' condotta "in prima applicazione" sui costi di rete
dell'operatore  notificato poiche' questo dato e' l'unico conoscibile
sulla  base dei documenti di contabilita' regolatoria disponibili. In
secondo  luogo,  il modello di rete utilizzato per la definizione dei
costi  di  interconnessione e' elaborato nell'ipotesi che l'operatore
efficiente  sia  dotato  di  un'infrastruttura capillarmente diffusa,
prevedendo  che  il costo della rete dell'operatore alternativo (OLO)
sia  invece  rappresentativo  "della  parte di rete replicata". Se la
stima   puntuale   dei  costi  della  rete  replicata  dall'operatore
efficiente  si  rivelasse  minore  rispetto  ai  costi dell'operatore
notificato,  l'approssimazione proposta avrebbe unicamente comportato
una  lieve  crescita della soglia di replicabilita'; tuttavia il test
ha  come  principale  obiettivo quello di segnalare all'Autorita' una
condizione    di    possibile    criticita'   dell'offerta   proposta
dall'operatore   notificato,  a  fronte  della  quale  sono  previsti
ulteriori  indagini ed approfondimenti. Un innalzamento della soglia,
stante  la  natura  non cogente del test di prezzo, comporta pertanto
unicamente   una   crescita   del  livello  di  attenzione  da  parte
dell'Autorita'   e   non  necessariamente  effetti  distorsivi  sulle
condizioni di mercato in essere.
   In ogni caso, l'Autorita' ritiene opportuno procedere ad ulteriori
approfondimenti  sulle  valutazioni  dei  costi  di  rete applicabili
all'operatore    efficiente,   coinvolgendo   tutti   gli   operatori
interessati.
   Per   quanto  riguarda  gli  altri  costi  da  utilizzare  per  la
definizione  della  soglia  di  replicabilita',  ovvero  i  costi  di
interconnessione   e   i   costi   operativi,   si  esprimono  alcune
considerazioni.
   I  costi  di interconnessione sono, allo stato attuale di sviluppo
delle  infrastrutture, da considerarsi inevitabili, specie per quanto
riguarda  i segmenti di mercato dove minore e' la concorrenza, come a
livello locale. Peraltro, nel test proposto, la valutazione dei costi
di  interconnessione  e' agganciata a un percorso pluriennale, con un
parametro  incentivante  la  creazione  di  infrastrutture  d'accesso
basato   su   un   conteggio   decrescente   dei   costi   fissi   di
interconnessione, cioe' infrastrutturali.
   Relativamente   ai   costi  operativi  dell'operatore  efficiente,
infine,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  accogliere  le osservazioni
dell'AGCM,  prevedendo,  rispetto  a quanto inizialmente prospettato,
una   formulazione   alternativa   consistente,   in  fase  di  prima
applicazione  del  test,  in  una  percentuale dei costi operativi da
applicare  alla  soglia  di  replicabilita' pari al 35 % dei costi di
rete   e   di   interconnessione:   tale  percentuale,  assunta  come
rappresentativa  di  un  operatore  efficiente, sara' successivamente
affinata coinvolgendo tutti gli operatori interessati.
   Si  osserva  che  la  metodologia  descritta  e'  seguita da altre
Autorita' di settore di Stati membri dell'Unione Europea.
   La  diffusione  dei  test  di prezzo nelle pratiche dei regolatori
europei  si  colloca  nell'ambito  di un processo volto ad assicurare
maggiore  trasparenza  all'azione  di  vigilanza sulle offerte finali
degli   operatori  notificati  affinche'  eventuali  vantaggi  per  i
consumatori  nel breve periodo non si traducano in una concentrazione
eccessiva  delle  quote di mercato ed in una riduzione progressiva di
quel  grado  di  concorrenzialita'  che  e'  stato  introdotto con il
processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni.
   CONSIDERATO quanto sopra esposto;
   UDITA le relazioni del prof. Silvio Traversa, della dott.ssa Paola
Maria  Manacorda  e  dell'ing.  Vincenzo  Monaci,  relatori  ai sensi
dell'art.  32  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita';
                              DELIBERA
                               Art. 1.
                     (Contabilita' regolatoria)
   1.  L'operatore  notificato  come avente notevole forza di mercato
nel  mercato  dell'interconnessione,  dei  circuiti  affittati  e del
servizio  di  telefonia  vocale,  di seguito indicato come "operatore
notificato",   a   partire   dalle  risultanze  dell'esercizio  2001,
predispone  la contabilita' regolatoria basandola sui costi correnti.
Tale  contabilita'  e'  organizzata  in conformita' alle disposizioni
vigenti  e  secondo il formato e i criteri di separazione contabile e
contabilita' dei costi indicati nell'allegato A.
   2.  I principi di contabilita' a costi correnti per la rete fissa,
da   utilizzarsi   per   la   contabilita'   regolatoria   a  partire
dall'esercizio 2001, vengono perfezionati con separato provvedimento.
   3.  In  sede  di  prima  applicazione e sulla base delle verifiche
previste  dalla normativa vigente, se la contabilita' regolatoria non
risulta  conforme  ai  formati  e  ai  criteri di cui ai commi 1 e 5,
l'operatore notificato ne modifica i contenuti in modo da assicurarne
la conformita'.
   4.  Eventuali  proposte di modifica ai formati e ai criteri di cui
ai  comma 1 e 5, devono essere espressamente approvate dall'Autorita'
e  comunicate non meno di 90 giorni prima della data di presentazione
della contabilita' regolatoria prevista dalla normativa vigente.
   5.  A  partire  dai  dati relativi all'esercizio 2002, nell'ambito
della  propria  contabilita'  regolatoria  a  costi  correnti  (CCA),
l'operatore  notificato predispone un prospetto dettagliato dei costi
degli  elementi di rete a costi incrementali di lungo periodo secondo
i  criteri della Raccomandazione 322/98/EC e della Comunicazione 98/C
84/03,  nonche'  secondo  i  criteri  contabili di cui al comma 1. La
predetta  documentazione  e'  organizzata secondo il formato indicato
con   separato   provvedimento   da   adottarsi,   sentite  le  parti
interessate, entro il 31 dicembre 2002.
   6.   L'operatore  notificato  rende  disponibili  al  pubblico  le
informazioni di contabilita' dei costi di cui all'allegato B entro 45
giorni  dalla  pubblicazione  da parte dell'Autorita' delle verifiche
metodologiche  condotte  dal  soggetto  incaricato  ai  sensi  e agli
effetti del d.P.R. n. 318/97.