IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio
1998  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  denominazione  di origine protetta "Pancetta di Calabria", nel
quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato  che  l'organismo  "Istituto  Calabria qualita' S.r.l."
risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  Attestazione  di
specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1, dell'art. 14 della legge 21
dicembre 1999, n. 526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo "Istituto Calabria qualita' S.r.l.", con
sede  in  Figline  Vegliaturo  (Cosenza),  localita'  Felicetti, zona
industriale, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati
per  le  denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le Indicazioni
geografiche  protette  (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG),
istituito  presso  il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  comma  7,  dell'art.  14, della legge n. 526/1999, e'
autorizzato  ai  sensi del comma 1, del medesimo art. 14 della citata
legge  ad  espletare  le funzioni di controllo, previste dall'art. 10
del  regolamento  (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione
di  origine  protetta  "Pancetta  di  Calabria", registrata in ambito
europeo  come  denominazione di origine protetta con regolamento (CE)
della Commissione n. 134/98 del 20 gennaio 1998.