IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il Regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  Regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1 luglio
1996,   relativo  alla  registrazione  della  indicazione  geografica
protetta  "Bresaola  della  Valtellina",  ai  sensi  dell'art. 17 del
predetto Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio per la tutela del nome
"Bresaola  della Valtellina", con sede in Sondrio, via Trieste n. 66,
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina", ai sensi
dell'art. 9 del citato Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto   il  decreto  ministeriale  28 gennaio  1999  con  il  quale
l'organismo   "C.S.Q.A.   -  Certificazione  qualita'  agroalimentare
S.r.l."   e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta  "Bresaola  della Valtellina" sopra
indicata,  ai  sensi  dell'art.  10  del  citato Regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 62030 del 6 giugno 2000, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  Regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Visto  il  fascicolo  trasmesso  in  allegato  alla  suddetta  nota
costituito  dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle
modifiche richieste;
  Vista  l'istanza  del  13 maggio  2002,  con  la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
Regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  che  le  disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  per  le  quali, essendo stata notificata all'organismo
comunitario  competente,  domanda  di  modifica  al  disciplinare  di
produzione,   ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 535/97;
  Considerato  che  l'organismo  "C.S.Q.A.  - Certificazione qualita'
agroalimentare S.r.l." ha predisposto un piano dei controlli adeguato
in  modo puntale allo schema tipo trasmesso con nota ministeriale del
10 gennaio  2002,  protocollo  n.  60126 e che recepisce le modifiche
richieste  dal  Consorzio  per  la  tutela  del  nome "Bresaola della
Valtellina"   al   disciplinare   di   produzione  della  indicazione
geografica    protetta    "Bresaola   della   Valtellina"   trasmessa
all'organismo  comunitario  competente  con  nota  del 6 giugno 2000,
protocollo n. 62030;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
Gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta  "Bresaola  della  Valtellina",  in  attesa  che l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica protetta "Bresaola della Valtellina", secondo
le  modifiche  richieste  dallo  stesso,  in attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  alla  modifica,  chiesta  dal Consorzio per la tutela del nome
Bresaola  della  Valtellina,  al  disciplinare  di  produzione  della
indicazione   geografica   protetta   "Bresaola   della   Valtellina"
registrata  con  Regolamento  (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1
luglio  1996  ai sensi dell'art. 17 del predetto Regolamento (CEE) n.
2081/92 notificata al competente organismo comunitario.