LA CONFERENZA PERMANENTE
               per i rapporti tra lo Stato, le regioni
             e le province autonome di Trento e Bolzano
  Visto  gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il
compito  di promuovere e sancire accordi, in attuazione del principio
di  leale  collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
recante:  "Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
  Viste  le  "Linee-guida  sul  sistema  dell'emergenza sanitaria" in
applicazione  del  richiamato decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo  1992,  approvate  con  l'atto d'intesa tra Stato e regioni,
adottato  nel  corso  della  seduta  dell'11 aprile  1996  di  questa
Conferenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio
1996;
  Vista  la proposta di accordo in oggetto che e' stato trasmesso dal
Ministro della salute il 20 aprile 2001;
  Considerato  che  le Linee-guida in oggetto sono state esaminate il
5 giugno 2001 con rinvio e il 19 marzo 2002 si e' convenuto sul testo
proposto dai rappresentanti regionali;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni
e   le   provimnce   autonome   di  Trento  e  Bolzano,  nei  termini
                           sottoindicati:
  Tenuto  conto  della  opportunita'  di definire criteri e indirizzi
uniformi   su  alcuni  specifici  aspetti  del  sistema  di  risposta
all'emergenza-urgenza  sanitaria,  in  conformita'  a quanto previsto
dalle richiamate Linee-guida del 1996;
il  Ministro  della  salute,  il  presidente  delle  regioni  e delle
              province autonome di Trento e di Bolzano,
convengono   sul   documento,   che  allegato  al  presente  atto  ne
costituisce  parte integrante, finalizzato a fornire indicazioni atte
a    garantire    l'organizzazione    di    un    adeguato   percorso
diagnostico-terapeutico-riabilitativo, una indispensabile continuita'
terapeutica e una tempestiva presa in carico da parte delle strutture
di   riabilitazione   sanitaria   dei   pazienti   traumatizzati  con
mielolesioni   e/o   cerebrolesioni,   rimandando  a  una  successiva
trattazione  le problematiche organizzative ed assistenziali relative
alle gravi lesioni midollari e cerebrali di natura non traumatica.
    Roma, 4 aprile 2002
                                             Il presidente: La Loggia