LA CONFERENZA PERMANENTE per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Visto gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza"; Viste le "Linee-guida sul sistema dell'emergenza sanitaria" in applicazione del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, approvate con l'atto d'intesa tra Stato e regioni, adottato nel corso della seduta dell'11 aprile 1996 di questa Conferenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; Vista la proposta di accordo in oggetto che e' stato trasmesso dal Ministro della salute il 20 aprile 2001; Considerato che le Linee-guida in oggetto sono state esaminate il 5 giugno 2001 con rinvio e il 19 marzo 2002 si e' convenuto sul testo proposto dai rappresentanti regionali; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le provimnce autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati: Tenuto conto della opportunita' di definire criteri e indirizzi uniformi su alcuni specifici aspetti del sistema di risposta all'emergenza-urgenza sanitaria, in conformita' a quanto previsto dalle richiamate Linee-guida del 1996; il Ministro della salute, il presidente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, convengono sul documento, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante, finalizzato a fornire indicazioni atte a garantire l'organizzazione di un adeguato percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo, una indispensabile continuita' terapeutica e una tempestiva presa in carico da parte delle strutture di riabilitazione sanitaria dei pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebrolesioni, rimandando a una successiva trattazione le problematiche organizzative ed assistenziali relative alle gravi lesioni midollari e cerebrali di natura non traumatica. Roma, 4 aprile 2002 Il presidente: La Loggia