IL DIRIGENTE PROVINCIALE
                        del lavoro di Padova

  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Atteso  che  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
l'autorita'  governativa  per  le  societa'  cooperative  ed  i  loro
consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
  Visto  il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale - Direzione generale della
cooperazione   -  con  il  quale  e'  stata  decentrata  agli  uffici
provinciali  del  lavoro  e  della massima occupazione l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore
delle societa' cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile,
primo comma;
  Visto   il  verbale  della  revisione  ordinaria  effettuata  dalla
direzione  provinciale  del  lavoro  di  Padova il 4 aprile 2002, nei
confronti della "Societa' cooperativa Juventus", in Padova, dal quale
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dai
precitati  articoli  2544  del  codice  civile  e  18  della legge n.
59/1992,  in  quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e
non ha alcuna attivita' patrimoniale da liquidare;

                               Decreta

lo  scioglimento,  in  base  al combinato disposto dall'art. 2544 del
codice  civile  e  dalle  leggi  17 luglio  1975,  n.  400,  art. 2 e
31 gennaio   1992,  n.  59,  art.  18,  della  "Societa'  cooperativa
Juventus",  avente  sede  in  Padova, largo Europa, 7, costituita per
rogito  notaio  dott. Giovanni  Fazzutti,  in  data  22 aprile  1963,
repertorio  n. 61929, registro societa' n. 5415, tribunale di Padova,
B.U.S.C.  n.  398/78012,  senza  procedere alla nomina di commissario
liquidatore.
    Padova, 23 maggio 2002
                                    Il dirigente provinciale: Orlandi