LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993, n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco:
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  121,  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1993,  recante:  "Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica," con
particolare riferimento all'art. 8 comma 10;
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  127,  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993,   -   Serie   generale,   con   cui   si   e'   proceduto  alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
con particolare riferimento all'art. 36 comma 8;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 17 aprile 1998, Serie generale n. 89,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (Deliberazione n. 10/98);
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla  Gazzetta Ufficiale, Serie
generale,  n.  155,  del  5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  marzo  1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n.  74  del  30  marzo  1999,
concernente  l'articolazione  della  Commissione unica del farmaco in
sottocommissioni;
  Visto  l'art.  70,  comma  4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante  "Misure  di  finanza  pubblica  per  la stabilizzazione e lo
sviluppo";
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n.  195  del  20  agosto  1999,  nel  quale la specialita' medicinale
denominata "Isok", a base di Ketoprofene, codice ATC (M01AE03), nella
forma  farmaceutica  e  confezione:  30  capsule  50  mg,  A.I.C.  n.
023449022,  risulta classificata in classe "C", ora registrata a nome
della  Bioprogress S.p.A. con sede legale in Roma, via Aurelia n. 58,
in forza del trasferimento di titolarita' dell'A.I.C., giusto decreto
dirigenziale  n.  1001,  del 1 dicembre 2000, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 17, del 22 gennaio 2001;
  Vista  la  domanda  del  3 agosto 2001, integrata con la nota del 8
ottobre 2001, con cui la Bioprogress S.p.A., ha chiesto, l'ammissione
alla  classe  di  rimborsabilita'  "A",  della specialita' medicinale
"Isok",  in  analogia  alla specialita' medicinale Flexen, codice ATC
(M01AE03),  nella  confezione:"  50  mg  capsule  molli"  30 capsule,
dell'Italfarmaco S.p.A., gia' inserita nella classe "A" con nota 66 e
rimborsata dal Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  comunicato del Ministero della sanita', pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  21  luglio  2001,  Serie  generale  n. 168,
concernente  l'art.  85, comma 26 e comma 28, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  in  materia  di  medicinali non coperti da brevetto:
rettifica dei prezzi di riferimento;
  Vista  la  preliminare  deliberazione della sottocommissione per la
rimborsabilita'  secondo  la  metodologia  delle  categorie omogenee,
adottata  nella  riunione del 7 novembre 2001, con la quale: "esprime
parere favorevole alla classe A) con nota 66 al prezzo indicato dalla
ditta  (6.000  lire)  allineandosi  al  prezzo  di  riferimento della
categoria";
  Rilevato  che  la  specialita'  medicinale  "Isok",  e' analoga per
confezione,  principio  attivo,  via  di  somministrazione,  e numero
d'unita'   posologiche  alla  specialita'  medicinale  Flexen,  nella
confezione: "50 mg capsule molli" 30 capsule;
  Vista  la  propria  deliberazione  adottata  nella  seduta  del  21
novembre  2001,  con  la  quale:  "  (...)  ratifica  il parere della
sottocommissione:  favorevole  alla  classe  "A" nota 66 al prezzo L.
6000";
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La specialita' medicinale denominata "Isok", a base di Ketoprofene,
codice ATC (M01AE03), registrata a nome della Bioprogress S.p.A., con
sede  legale  in  Roma, via Aurelia n. 58, nella forma farmaceutica e
confezione: 30 capsule 50 mg. A.I.C. n. 023449022, e' classificata in
classe  "A"  nota  66, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537, e posta in vendita al prezzo al pubblico di
Euro 3,10 pari a L. 6.000 (I.V.A. compresa).