IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412,  recante  il "Regolamento per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4,  comma  4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma 2, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 412/1993, secondo cui la tabella in
allegato  A,  recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere
modificata  ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato   (ora   Ministro   delle  attivita'
produttive),  anche  in  relazione all'istituzione di nuovi comuni, o
alle   modificazioni   dei   territori  comunali,  avvalendosi  delle
competenze   tecniche   dell'ENEA  ed  in  conformita'  ad  eventuali
metodologie fissate dall'UNI;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato   del   16 maggio  1995  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del
6 ottobre  1997  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  242  del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  206  del
4 settembre  2000,  del  12 ottobre  2000  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del
3 aprile  2001  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  111  del  15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n  116  del
21 maggio  2001  e  del  31 maggio  2001  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti
"Modificazioni  ed  integrazioni  alla  tabella  relativa  alle  zone
climatiche   di   appartenenza   dei   comuni  italiani  allegata  al
regolamento  per  gli  impianti  termici  degli  edifici, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  del
2 luglio  2001  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  236  del  10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   n  237
dell'11 ottobre  2001  del  4 luglio  2001  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del
12 luglio  2001  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  241  del
16 ottobre  2001,  del  13 settembre  2001  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del
6 novembre  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio
2002,  del  14 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  51  del  1  marzo  2002,  dell'8 marzo 2002
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
del  3 aprile  2002,  del  15 marzo  2002  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 86 del 12 aprile 2002 e del
16 marzo  2002  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   n.   104  del  6 maggio  2002  recanti  "Modificazioni  ed
integrazioni   alla   tabella   relativa   alle  zone  climatiche  di
appartenenza  dei  comuni  italiani  allegata  al regolamento per gli
impianti  termici  degli  edifici, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
  Vista  la  lettera  del  sindaco  del  comune  di Roseto Valfortore
(Foggia)   prot.   n.   2158   del  18 aprile  2002,  con  la  quale,
nell'evidenziare  elementi  geografici,  altimetrici, e climatici dei
comuni  limitrofi,  viene  chiesta  la  verifica  dell'esattezza  dei
parametri  che  hanno determinato l'attribuzione del comune di Roseto
Valfortore alla zona climatica "D";
  Viste  le  valutazioni  tecniche  dell'ENEA,  comunicate  con  nota
UDA/2002/1244  del 15 maggio 2002, dalle quali risulta che in sede di
compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso
un  errore  nel  calcolo  dei gradi-giorno da attribuire al comune di
Roseto  Valfortore,  e  che  sulla  base  delle  risultanze tecniche,
conformemente  alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune
di   Roseto  Valfortore  vanno  attribuiti  2258  gradi-giorni  e  di
conseguenza va modificata la zona climatica da D ad E;
  Tenuto  conto  che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alle  necessarie  rettifiche  della
tabella allegato A al citato regolamento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  tabella  allegato  A  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune
di Roseto Valfortore in provincia di Foggia sono sostituite da quelle
di seguito elencate:

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    pr    |    z    |    gr-g    |   alt    |         comune
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    FG    |    E    |    2258    |   658    |   Roseto Valfortore

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2002
                                                 Il Ministro: Marzano