IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  13  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448, come
modificato  dall'art.  1  del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e
successivamente  modificato,  concernente  la  cartolarizzazione  dei
crediti INPS;
  Considerato  che  l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti,
stipulato   dall'INPS   in   data   29 novembre  1999,  in  relazione
all'operazione   di   cartolarizzazione  autorizzata  con  precedente
decreto  del  5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione
dei   crediti   stipulato   in  data  31 maggio  2001,  in  relazione
all'operazione   di   cartolarizzazione  autorizzata  con  precedente
decreto  dell'8 settembre  2000, prevedono la possibilita' per l'INPS
di  ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata
da  parte  della  societa' di cartolarizzazione, e da finanziarsi con
l'emissione  di  ulteriori  titoli  a fronte dei crediti contributivi
ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi
dall'INPS  alla  societa' di cartolarizzazione; e che relativamente a
tali  crediti  contributivi  e' versato un corrispettivo suddiviso in
una  quota  iniziale e in una quota finale, sempreche' cio' sia stato
disposto  e  disciplinato da uno o piu' nuovi decreti emessi ai sensi
del  comma  2 del citato art. 13 e cio' non determini una diminuzione
del rating attribuito ai titoli in essere;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
dell'8 settembre  2000, con il quale e' stato dato avvio alla seconda
fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS
ai  sensi  dell'art.  13  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del
citato  art.  3.2  del  contratto  di cessione dei crediti, stipulato
dall'INPS in data 29 novembre 1999;
  Ritenuto  che  sussistono  i  presupposti per ottenere un ulteriore
corrispettivo  da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle
cessioni   gia'   effettuate  e  che  ad  esso  puo'  aggiungersi  il
corrispettivo  previsto  a  fronte di nuove cessioni, disciplinate da
appositi   decreti,  di  crediti  previdenziali  maturati  nel  corso
dell'anno 2001;
  Visti,  in  particolare,  i  commi  2 e 5 del predetto art. 13, che
prevedono  tra  l'altro,  che  con  uno  o  piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle politiche sociali, sono determinati le modalita' di gestione
della   societa'  di  cui  al  comma  5  del  medesimo  art.  13,  le
caratteristiche  dei  titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre
ai  sensi  dello  stesso  comma  5,  i  termini e le condizioni della
procedura   di   vendita  dei  titoli  ovvero  dei  finanziamenti  da
raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4 del
predetto art. 13;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal
proprio  ambito  di  applicazione  i servizi finanziari relativi alla
vendita dei titoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della
legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come  modificato dall'art. 1 del
decreto-legge    6 settembre    1999,   n.   308,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   5 novembre  1999,  n.  402,  emette,
subordinatamente   al   verificarsi  delle  condizioni  previste  nei
contratti di cessione dei crediti stipulati tra la stessa e l'INPS in
data  29 novembre  1999 e in data 31 maggio 2001, ulteriori titoli le
cui  caratteristiche sono stabilite con uno o piu' successivi decreti
dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.