IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite  annualmente  stabilito,  anche attraverso
l'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni disposte a tutto il 3
giugno  2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  44.054  milioni  di  euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visti  i  propri  decreti in data 8 febbraio e 21 marzo 2002, con i
quali  e'  stata  disposta  l'emissione  delle prime due tranches dei
buoni  del  Tesoro  poliennali 5,25%, con godimento 1 febbraio 2002 e
scadenza 1 agosto 2017;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  terza  tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta  l'emissione di una terza tranche di buoni del
Tesoro  poliennali  5,25%  con godimento 1 febbraio 2002 e scadenza 1
agosto  2017,  fino  all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, da
destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al prezzo di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
  Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti
articoli   e'  disposta  automaticamente  l'emissione  della  seconda
tranche   dei  buoni,  per  un  importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da
assegnare  agli  operatori  "specialisti  in  titoli di Stato" con le
modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,25%, pagabile
in  due  semestralita'  posticipate,  il 1 febbraio ed il 1 agosto di
ogni anno di durata del prestito.