IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni  di  indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel
quadro   generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,  anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione  dei  titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute,
ed,  in  particolare,  il  comma  2, il quale prevede che il Ministro
medesimo  puo'  procedere,  con  propri  decreti,  ad  operazioni  di
concambio tra titoli emessi e da emettere;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni disposte a tutto il 3
giugno  2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  44.054  milioni  di  euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visti i propri decreti in data 21 dicembre 2001, 24 gennaio, 5 e 21
febbraio  2002, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
sette  tranches  dei  certificati di credito del Tesoro al portatore,
con godimento 1 gennaio 2002 e scadenza 1 luglio 2009;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di una ottava tranche dei suddetti certificati
di  credito  del  Tesoro,  da  destinare  ad operazioni di concambio,
mediante  scambio  di  titoli  in  circolazione  con  titoli di nuova
emissione  effettuato  da  parte  del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli  di  Stato  in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del  debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale
dei titoli acquistati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
ottava  tranche  dei  certificati di credito del Tesoro al portatore,
con  godimento  1  gennaio  2002  e  scadenza  1  luglio 2009 (codice
IT0003219711),  fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di
euro,  di  cui  al  decreto ministeriale del 21 dicembre 2001, citato
nelle  premesse,  recante  l'emissione  delle  prime due tranches dei
certificati  stessi,  riservata  agli  operatori  specialisti  di cui
all'art.  3  del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli
di  cui al successivo art. 2, secondo le modalita' previste dall'art.
8 del presente decreto.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001.