IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche: Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunita'; Vista la decisione della Commissione n. 2001/536/CE dcl 6 luglio 2001, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella comunita' del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione; Considerato che tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Germania e la Francia hanno informato gli altri Stati membri e la commissione della presenza di focolai di virus del mosaico del pepino sulle piantagioni di pomodori dei rispettivi paesi e delle misure di lotta adottate; Considerato che un'analisi preliminare del rischio fitosanitario effettuata da alcuni Stati membri sulla scorta dei dati scientifici disponibili ha provato che il virus del mosaico del pepino e i suoi effetti nocivi potrebbero rivelarsi particolarmente preoccupanti per la salute delle piante nella comunita', in particolare per quanto concerne la produzione protetta di pomodori; Considerato che il virus del mosaico del pepino risulta presente in numerosi Paesi terzi; Considerato che e' probabile che i semi di pomodori possano essere causa dell'infezione; Considerata la necessita' di recepire la decisione della Commissione n. 2001/536/CE del 6 luglio 2001, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella comunita' del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 gennaio 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Decreta: Art. 1. 1. Sono vietati l'introduzione e il trasporto nella comunita' di piante di pomodori, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinate alla piantagione contaminate dal virus del mosaico del pepino.