IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure
di  protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nel territorio
della  Repubblica  italiana  degli  organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e successive modifiche:
  Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella comunita';
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 2001/536/CE dcl 6 luglio
2001,  relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e
la  propagazione nella comunita' del virus del mosaico del pepino per
quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione;
  Considerato  che  tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 il Regno
Unito,  i  Paesi  Bassi, la Germania e la Francia hanno informato gli
altri  Stati  membri  e  la  commissione della presenza di focolai di
virus  del  mosaico  del  pepino  sulle  piantagioni  di pomodori dei
rispettivi paesi e delle misure di lotta adottate;
  Considerato  che  un'analisi  preliminare del rischio fitosanitario
effettuata  da  alcuni Stati membri sulla scorta dei dati scientifici
disponibili  ha  provato che il virus del mosaico del pepino e i suoi
effetti  nocivi potrebbero rivelarsi particolarmente preoccupanti per
la  salute  delle  piante  nella comunita', in particolare per quanto
concerne la produzione protetta di pomodori;
  Considerato che il virus del mosaico del pepino risulta presente in
numerosi Paesi terzi;
  Considerato  che e' probabile che i semi di pomodori possano essere
causa dell'infezione;
  Considerata   la   necessita'   di   recepire  la  decisione  della
Commissione  n.  2001/536/CE  del  6 luglio  2001,  relativa a misure
provvisorie  di  lotta  contro l'introduzione e la propagazione nella
comunita'  del  virus  del  mosaico del pepino per quanto concerne le
piante di pomodori destinate alla piantagione;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  espresso  nella  seduta  del  31 gennaio  2002 ai sensi
dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  vietati  l'introduzione e il trasporto nella comunita' di
piante  di pomodori, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
destinate  alla  piantagione  contaminate  dal  virus del mosaico del
pepino.