IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Capellino Laura, nata il 29 giugno
1970 a Harare (Zimbabwe), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo professionale di psicoterapeuta di cui e'
in  possesso,  come  attestato  dal  consiglio  professionale  per la
psicologia, ordine delle professioni sanitarie del Sud Africa in data
14 novembre 2001;
  Preso  atto  che  la richiedente e' in possesso dei seguenti titoli
accademici:
    "Bachelor  of  Arts"  conseguito  presso  la  "University  of the
Witwatersrand" di Johannesburg nel 1991;
    "Ba  Honours" in psicologia conseguito presso l'Universita' "Rand
Afrikaans" di Johannesburg nel 1994;
    "Magister   Artium   (M.A.)"   in  psicologia  conseguito  presso
l'Universita' "Rand Afrikaans" di Johannesburg nel 1995;
    "Magister   Artium"   in  psicologia  clinica  conseguito  presso
l'Universita'  di Pretoria nel 1997; come documentato nella richiesta
per il riconoscimento del titolo di psicologo;
  Preso  atto altresi' che la richiedente e' in possesso della laurea
in psicologia clinica e di comunita', conseguita presso l'Universita'
degli studi di Urbino, come documentato in data 12 luglio 2001;
  Considerato che in base ai titoli sopra menzionati e all'esperienza
documentata,  la  richiedente  ha ottenuto il rilascio del decreto di
accoglimento della domanda di riconoscimento del titolo professionale
di psicologa da parte di questo Ministero, in data 29 marzo 2001;
  Considerato  altresi'  che la sig.ra Capellino e' iscritta all'albo
degli psicologi del Piemonte dal 7 maggio 2001;
  Preso  atto  che  in  Sud  Africa  gli  psicologi clinici che hanno
ottenuto   la   qualifica  sono  abilitati  ad  esercitare  anche  la
psicoterapia   come   previsto   dalla   sez. 37  della  legge  sulle
professioni sanitarie (legge n. 56 del 1974);
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
dell'11 gennaio 2002;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  psicoterapeuta  e  quella  di  cui  e'  in  possesso
l'istante,   e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure
compensative, nelle seguenti materie:
    1) teoria e pratica della psicologia clinica;
    2) principi deontologici professionali.
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Capellino  Laura,  nata  il  29 giugno  1970 a Harare
(Zimbabwe),   cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale  di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio
della professione di psicoterpeuta in Italia.