IL DIRETTORE PROVINCIALE
                 della provincia autonoma di Bolzano

  Visto  il decreto-legge del 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla
legge  25 ottobre  1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di
talune  situazioni  dipendenti  da mancato e irregolare funzionamento
degli uffici finanziari;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  n.  1/7998/UDG  del Ministero delle
finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui
si  delega  ai  direttori  regionali  delle  entrate territorialmente
competenti  l'adozione  dei  decreti  di  accertamento  del mancato o
irregolare  funzionamento  degli  uffici  periferici del Dipartimento
delle  entrate,  provvedendo  alla  pubblicazione  dei medesimi nella
Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;
  Considerato  che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770,
sostituito  dalla  legge 25 ottobre 1985, n. 592, e' stato modificato
dall'art.  33  della  legge  18 febbraio  1999,  n. 28, e pertanto il
decreto  di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato
nella    Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   entro
quarantacinque  giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di  mancato  o
irregolare funzionamento;
  Vista la nota con la quale lo scrivente ha disposto la chiusura dei
seguenti  uffici  di  Bolzano: imposte dirette, I.V.A., registro, nei
giorni  5  e  6 giugno 2002, per consentire le operazioni di trasloco
presso il costituendo ufficio locale di Bolzano;

                              Decreta:

  E'  accertato  il  mancato  funzionamento  dei  seguenti  uffici di
Bolzano:  imposte dirette, I.V.A., registro, nei giorni: 5 e 6 giugno
2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Bolzano, 12 giugno 2002
                                       Il direttore regionale: De Sio