IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerato che occorre inserire nella tabella A - sigarette - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto da un fornitore estero; Considerato, altresi', che occorre provvedere, in conformita' al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle A e C, allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001; Decreta: Art. 1. Nella tabella A - sigarette - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e' inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione: ----> Vedere immagine a pag. 14 della G.U. <----