IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000,
n.  347,  con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
  Visto  il  regolamento  recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme
sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
  Visti  i decreti ministeriali con i quali sono stati autorizzati, a
decorrere   dagli   anni   scolastici   1996-1997   e   1997-1998  il
funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;
  Visto  il  protocollo  culturale  tra  l'Italia e la Francia del 24
giugno 1992;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  con  il  quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina
degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
  Visto il decreto ministeriale n. 20(*) del 28 febbraio 2002, con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente le modalita' di
svolgimento  della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato per l'anno scolastico 2001-2002;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il
quale  e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche
formali  generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
  Visto  il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente la costituzione
delle  aree  disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  2 del 9 gennaio 2002 relativo
all'individuazione  delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  22  del  28 febbraio  2002,
concernente   le   norme  per  lo  svolgimento  nell'anno  scolastico
2001-2002  degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  243  del  26  ottobre  2000,
concernente  le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in
esito  al  superamento  degli  esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  9 del 25 gennaio 2002, con il
quale  e'  stato  determinato il numero dei componenti le commissioni
d'esame;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  49  del  24  febbraio  2000
concernente  l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno
luogo ai crediti formativi;
  Viste  le  note  n.  168 del 18 febbraio 1999 e n. 352 del 29 marzo
1999  dell'ambasciata  di  Francia  concernenti,  rispettivamente,  i
contenuti della quarta prova e la durata di essa;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato, che
all'art.  22,  comma  7,  introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge n. 425/1997;
    (*) Il  decreto  ministeriale  n. 20 reca il n. 93 nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002.

                              Decreta:

                               Art. 1.

               Validita' e corrispondenza del diploma

  Il  diploma  rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato
conclusivo   del   corso   di   studio   delle   sezioni  ad  opzione
internazionale  francese,  ad  indirizzo  linguistico,  scientifico e
classico,  conseguito  al  termine  del corso autorizzato con decreti
ministeriali  15 luglio 1996 e 3 luglio 1997, consente l'accesso agli
istituti  di  insegnamento superiore francesi, senza obbligo, per gli
alunni   interessati,   di   sottoporsi  ad  un  esame  di  idoneita'
linguistica.