IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione; Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Visti i decreti ministeriali con i quali sono stati autorizzati, a decorrere dagli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998 il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale; Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Francia del 24 giugno 1992; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata; Visto il decreto ministeriale n. 20(*) del 28 febbraio 2002, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'anno scolastico 2001-2002; Visto il decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2002 relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale n. 22 del 28 febbraio 2002, concernente le norme per lo svolgimento nell'anno scolastico 2001-2002 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali; Visto il decreto ministeriale n. 243 del 26 ottobre 2000, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio 2002, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Visto il decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Viste le note n. 168 del 18 febbraio 1999 e n. 352 del 29 marzo 1999 dell'ambasciata di Francia concernenti, rispettivamente, i contenuti della quarta prova e la durata di essa; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997; (*) Il decreto ministeriale n. 20 reca il n. 93 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002. Decreta: Art. 1. Validita' e corrispondenza del diploma Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale francese, ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, conseguito al termine del corso autorizzato con decreti ministeriali 15 luglio 1996 e 3 luglio 1997, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.